N. 191 SENTENZA 17 - 24 giugno 1997

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Impiego  pubblico  -  Regione  Sicilia  -  Rapporti  di  lavoro  del
 personale  tecnico - Precedente instaurazione di rapporto di lavoro a
 tempo indeterminato - Stabilizzazione in via permanente e  definitiva
 -   Violazione   del  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996,
 art. 1).
 
(GU n.27 del 2-7-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof. Gustavo ZAGREBELSKY,   prof. Valerio
 ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 della regione siciliana, approvata il 24 marzo 1996 (Disposizioni  in
 materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale
 15  maggio  1986, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni. Norme
 concernenti  l'affidamento  del  servizio  di  tesoreria  degli  enti
 locali.   Reiscrizione di somme) promosso con ricorso del Commissario
 dello Stato per la regione siciliana notificato  il  1  aprile  1986,
 depositato  in  cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 12 del
 registro ricorso 1996;
   Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  febbraio  1997  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Uditi  l'Avvocato  dello  Stato Michele Di Pace per il ricorrente e
 gli avvocati Francesco Torre e  Francesco  Castaldi  per  la  regione
 siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Con ricorso notificato il 1 aprile 1996 e depositato il 10
 aprile 1996 il Commissario dello Stato per la  regione  siciliana  ha
 impugnato  l'art.  1  della  legge approvata dall'Assemblea regionale
 siciliana il 24 marzo 1996  (Disposizioni  in  materia  di  personale
 tecnico  di  cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n.
 26,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Norme   concernenti
 l'affidamento   del   servizio   di   tesoreria  degli  enti  locali.
 Reiscrizione di somme).
    In  particolare,  la  censura  investe  la  disciplina   contenuta
 nell'art.   1 della predetta legge per violazione degli artt. 3, 51 e
 97 della Costituzione nonche' dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992
 in relazione ai limiti posti dall'art.  14  dello  statuto  speciale,
 laddove  essa consente la stabilizzazione - permanente e definitiva -
 di rapporti di lavoro da ritenersi non necessari per gli enti locali,
 in quanto non ricompresi  nelle  previsioni  delle  piante  organiche
 rideterminate   ai   sensi  delle  vigenti  disposizioni  legislative
 statali, vincolanti anche per la regione siciliana.
   L'iter argomentativo su cui si fonda la questione  di  legittimita'
 muove  dalla  premessa che il legislatore regionale con la previsione
 normativa censurata intende  dare  definitiva  soluzione  all'attuale
 stato  di  precariato in cui versano 1500 tecnici, assunti in origine
 dai comuni della regione per l'esame e l'istruzione dei  procedimenti
 relativi  alla sanatoria edilizia, disciplinata dalla legge regionale
 n. 37 del 1985, prevedendo il loro inquadramento nei ruoli o la  loro
 stabilizzazione  in  aggiunta  ai  ruoli  stessi  in  una  specie  di
 soprannumero.
   La situazione contingente e transeunte, cui in  origine  si  doveva
 far  fronte  con  l'assunzione  del  personale  tecnico  da parte dei
 comuni, seppur  protrattasi  in  considerazione  dell'elevato  numero
 delle  domande  di  sanatoria  presentate  e  della  complessita' del
 procedimento relativo alla loro  definizione  (tanto  da  indurre  il
 legislatore  regionale  a  prorogare piu' volte il termine finale dei
 contratti  di  durata  biennale),  non  consentirebbe   di   assumere
 stabilmente  detto personale (sentenza n. 479 del 1995), senza alcuna
 procedura  concorsuale  ed  in elusione delle disposizioni precettive
 che subordinano l'inquadramento nei ruoli  alla  preventiva  verifica
 dei carichi di lavoro.
   Oltretutto,  secondo  le  considerazioni  conclusive  espresse  dal
 Commissario   dello   Stato,   si   comprometterebbe    il    diritto
 costituzionalmente  garantito  di coloro i quali, in attesa di essere
 assunti, confidano nell'espletamento delle procedure concorsuali  per
 concorrere, a parita' di condizioni, all'accesso ai pubblici uffici.
   2.   -   Si   e'   costituita   la  regione  siciliana,  sostenendo
 l'infondatezza del ricorso sotto tutti i profili denunziati: in punto
 di fatto non sarebbe corretto ritenere, come  assume  il  ricorrente,
 che  il  termine finale di durata dei contratti di cui si discute sia
 perentorio; inoltre, ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,  della  legge
 regionale  6  luglio  1990,  n.  11, il personale tecnico puo' essere
 utilizzato, oltre che per le attivita' previste dalla legge regionale
 10 agosto 1985, n.  37 anche per compiti d'istituto.
   In diritto, la regione osserva che la norma impugnata espressamente
 subordina l'inquadramento nei ruoli dei  tecnici  al  rispetto  delle
 disposizioni   statali   in  materia  di  assunzione  e  quindi  alla
 predeterminazione dei posti nelle rispettive piante  organiche  degli
 enti  e,  da  ultimo,  alla  previa  selezione del personale mediante
 "regolare procedura concorsuale" per titoli, da valutarsi  secondo  i
 criteri  ed  i  punteggi fissati con decreto dell'assessore regionale
 per gli enti locali.
   A guisa di corollario,  sul  piano  dell'effettiva  violazione  dei
 principi  precettivi  espressi nelle norme costituzionali richiamate,
 la Regione richiama la consolidata giurisprudenza della  Corte  sulla
 "non  arbitrarieta'"  e  "non irragionevolezza" (cfr. sentenze n. 250
 del 1993  e  n.  314  del  1994)  della  disciplina  che  prevede  la
 stabilizzazione  di  rapporti  di  impiego  sulla  base  della previa
 verifica  della  concorrenza  dei  requisiti  soggettivi  (precedente
 reclutamento  mediante  concorsi per esami e per titoli) ed oggettivi
 (persistenza  delle  esigenze  che  diedero  luogo  alle   assunzioni
 straordinarie).
                         Considerato in diritto
   1.  -    La questione di legittimita' costituzionale, sottoposta in
 via principale all'esame della Corte, riguarda l'art. 1  della  legge
 approvata   dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  24  marzo  1996
 (Disposizioni in materia di personale  tecnico  di  cui  all'art.  14
 della  legge  regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche
 ed integrazioni. Norme  concernenti  l'affidamento  del  servizio  di
 tesoreria  degli enti locali.  Reiscrizione di somme), nella parte in
 cui dispone la stabilizzazione, in via permanente e  definitiva,  dei
 rapporti  di  lavoro  del  personale  tecnico  con il quale era stato
 instaurato un rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  ai  sensi
 dell'art.  1  della  legge  regionale  12  gennaio  1993,  n. 9 ed in
 servizio presso i comuni.
   Il ricorso del Commissario dello Stato  per  la  regione  siciliana
 propone  come  motivi di impugnazione la violazione dell'art. 3 della
 Costituzione, per ingiustificato trattamento di  favore  rispetto  ad
 altri   che   aspirano  all'accesso  nell'impiego  pubblico;  nonche'
 dell'art.  51 della Costituzione, in relazione  alle  aspettative  di
 coloro  i  quali  sono  in  attesa  di  accedere agli uffici pubblici
 mediante la partecipazione a concorsi pubblici aperti;  dell'art.  97
 della Costituzione, per contrasto con il principio di imparzialita' e
 buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  (che  subordina le
 assunzioni al concorso pubblico); e da ultimo dell'art. 2 della legge
 23 ottobre 1992, n.   421 (in relazione  all'art.  14  dello  statuto
 speciale),  che  impone,  per  procedere  all'immissione in ruolo dei
 pubblici dipendenti, la previa determinazione delle piante  organiche
 mediante le procedure dei carichi di lavoro.
   2.  -  Occorre premettere che l'utilizzazione di personale tecnico,
 oggetto   della   speciale   forma   di   permanente   e   definitiva
 stabilizzazione-inquadramento  in  ruolo  o  in  aggiunta alle piante
 organiche comunali, trae origine da rapporti risalenti  nel  tempo  e
 che   sono  stati  oggetto  di  modifiche  per  effetto  di  numerosi
 interventi legislativi regionali, che hanno come filo di  continuita'
 quello di consentire l'utilizzazione di detto personale.
   Infatti,  originariamente,  in  occasione  della applicazione nella
 regione  siciliana  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47  ed  in
 particolare per la parte relativa alla sanatoria-condono edilizio, il
 legislatore  regionale  siciliano era intervenuto con l'art. 30 della
 legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, prevedendo la possibilita' per
 i   comuni   (su   autorizzazione   regionale)   di   utilizzare   la
 collaborazione  di  tecnici  privati  professionisti  sulla  base  di
 apposita convenzione di durata non superiore  a  due  anni,  mediante
 rapporto  di  prestazione  professionale  (con  un  sistema analogo a
 quello previsto da  altre  regioni  attesa  la  transitorieta'  della
 esigenza), "per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o
 concessione   in   sanatoria,   per  provvedere  alle  operazioni  di
 ricognizione e verifica, nonche' per ogni altro adempimento  previsto
 dalla presente legge".
   Gli  "emolumenti da corrispondere ai tecnici privati professionisti
 convenzionati"  dovevano  essere  rapportati  alla  quantita'   delle
 istruttorie  espletate  (art.  30,  secondo  comma) ed erano a carico
 dell'Assessorato regionale del territorio (art. 30, terzo comma), con
 autorizzazione di spesa di tremila milioni  a  carico  dell'esercizio
 finanziario 1985 (art. 38).
   Con  successiva  legge  regionale  15  maggio  1986,  n.  26 (Norme
 integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n.  37),  art.  14,
 veniva sostituito il predetto art. 30 della legge n. 37 del 1985, che
 prevedeva  la facolta' di concludere convenzioni per la disciplina di
 rapporto di lavoro autonomo, in corrispondente facolta' di "assumere"
 personale tecnico con rapporto  di  lavoro  dipendente  (contratto  a
 termine di durata non superiore a un biennio, non rinnovabile) con il
 limite  quantitativo  rapportato  al  numero delle domande di condono
 presentate.   In relazione alla natura  di  rapporto  di  impiego  il
 trattamento    economico    veniva   commisurato   a   quello   della
 corrispondente  qualifica  funzionale,  con  i   correlati   medesimi
 obblighi di servizio del personale di ruolo (art. 14, secondo comma),
 conservandosi l'onere delle spese a carico dell'Assessorato regionale
 che  avrebbe  dovuto provvedere con gli ordinari fondi del cap. 45007
 del bilancio 1986.
   Con legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, si consentiva,  altresi',
 sia  la  prorogabilita',  sia  il  rinnovo  dei  predetti contratti a
 termine (art. 1, commi 1 e 2), sia la possibilita', per i comuni  che
 non  lo  avessero  fatto,  di  stipulare  nuovi contratti entro il 30
 settembre  1990  (art.  2);  nello  stesso  tempo  si  consentiva  la
 utilizzazione  del  predetto  personale anche per compiti di istituto
 (art. 1, comma 3).
   Con una ulteriore legge regionale 12 gennaio 1993, n.  9,  art.  1,
 venivano  autorizzati  i  comuni  a trasformare il rapporto di lavoro
 instaurato con i tecnici assunti in  base  all'art.  30  della  legge
 regionale  n.  37  del  1985,  sostituito  dall'art.  14  della legge
 regionale  n.  26  del  1986,  in  "rapporto  di   lavoro   a   tempo
 indeterminato",  con  applicazione  anche  ai  contratti scaduti, cui
 veniva data la possibilita' di proroga ai fini della  trasformazione.
 Questa  atipica  trasformazione  doveva avvenire secondo modalita' da
 determinarsi con regolamento in coerenza con i principi di accesso al
 pubblico impiego. Inoltre, in relazione  all'obbligo  per  comuni  di
 concludere  le  procedure  del  condono  edilizio entro diciotto mesi
 dalla entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 1993  (termine
 poi prorogato al 31 dicembre 1996 con l'art. 33 della legge regionale
 8  gennaio  1996,  n.  4),  veniva stabilito l'obbligo di prioritaria
 utilizzazione del predetto personale nei compiti del condono (art. 5,
 comma 2, della legge regionale n.  9 del 1993).
   3. -  Con  l'art.  1  della  legge  impugnata  si  procede  ad  una
 definitiva   e   permanente   stabilizzazione  di  tutto  l'anzidetto
 personale tecnico assunto dai comuni per esigenze di  disbrigo  delle
 procedure  del  condono  edilizio ed ancora in servizio, mediante una
 apparente  limitazione  dell'inquadramento  nelle  piante   organiche
 rideterminate  ai  sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
 537 con riferimento ai "posti che  si  rendono  disponibili",  ma  in
 realta'  senza  alcun  limite,  prevedendo  la creazione di posti "in
 aggiunta alle piante organiche comunali rideterminate".
   4. - Il ricorso e' fondato.
   Come precisato nelle sentenze nn. 205 del 1996, 59 e 153 del  1997,
 il  principio  di  buon  andamento  della pubblica amministrazione in
 materia  di  personale  ha  un  ambito   generale   di   applicazione
 intrinsecamente  connesso  alla  natura  pubblica del soggetto cui fa
 capo il rapporto di impiego, indipendentemente dalle  caratteristiche
 dello  strumento  giuridico  utilizzato per costituirlo. Inoltre ogni
 "espansione" dell'impiego presso le  amministrazioni  pubbliche  deve
 dipendere   dalla   preventiva   e  condizionante  valutazione  delle
 oggettive  necessita'  di  personale  per  l'esercizio  di  pubbliche
 funzioni,  sia  in  caso di collocamento in ruolo o in posti stabili,
 sia in ipotesi di assunzione,  in  via  precaria,  senza  distinzione
 alcuna.
    Non  e'  certamente  conforme  all'art. 97 della Costituzione, che
 l'interesse pubblico, che giustifica l'inquadramento in una posizione
 di ruolo o  la  stabilizzazione  in  posto  aggiunto  o  comunque  la
 creazione   di   una   posizione   di   impiego  presso  la  pubblica
 amministrazione,  sia  subordinato  a  quello  del   personale   alla
 conservazione del rapporto, con inversione di priorita'. Con cio' non
 si  nega che anche l'interesse alla conservazione del posto di lavoro
 possa essere rilevante in sede di scelte del legislatore, ma solo  in
 aggiunta     o    in    concorrenza    con    l'interesse    pubblico
 dell'amministrazione alla creazione o alla copertura del posto.
   Nella specie il tipo di  rapporto  stabile  e  permanente,  la  sua
 durata  e lo stesso numero dei soggetti posti in aggiunta alle piante
 organiche  non  risultano  "legati  da  un  rapporto  di   congruita'
 controllabile  in  sede di giudizio sulla ragionevolezza delle scelte
 legislative"    con    riferimento    alle    necessita'   funzionali
 dell'amministrazione   (ricognizione   in   termini   qualitativi   e
 quantitativi  ed  in  relazione  anche  ai  carichi  di lavoro e alle
 verifiche attitudinali secondo procedure concorsuali previste).
   Inoltre vi  e'  una  evidente  contraddizione  nella  stessa  norma
 denunciata che fa riferimento a recente rideterminazione delle piante
 organiche, da presumersi in conformita' con le esigenze funzionali, e
 nel  contempo  consente  la  posizione in aggiunta alle stesse piante
 organiche.
   La violazione degli anzidetti principi risulta, nel caso in  esame,
 aggravata  dalla  circostanza  che  il  rapporto  di  impiego  con il
 personale oggetto della norma trae origine da rapporti in vario modo,
 in inizio, configurati e quindi anche su scelte  non  necessariamente
 collegate  a  selezioni  attitudinali nella forma tipica di procedura
 concorsuale pubblica (v. sentenze nn. 479 e 478 del 1995).
   D'altro canto le graduatorie compilate ai fini dell'art.  14  della
 legge  n.  26  del 1986 sono risalenti nel tempo e quindi senza alcun
 rapporto con requisiti attuali e con il  modo  di  svolgimento  delle
 funzioni (v. sentenza n. 514 del 1995) e si riferiscono a valutazioni
 relative  al  solo  espletamento  di  compiti  (iniziali) inerenti al
 condono  edilizio.  Ne'  puo'  valere  a  ravvisare   una   selezione
 concorsuale  il  giudizio  di  mera idoneita' di cui al d.pres.reg. 7
 agosto 1993, n.   18, al quale potevano  essere  ammessi  coloro  che
 erano  stati  in precedenza scelti per chiamata diretta o tramite gli
 uffici di collocamento anche per livelli di elevata  professionalita'
 (ingegnere e architetto).
   Infine   assume  peculiare  importanza  la  considerazione  che  il
 personale era stato assunto per prevalenti compiti che  inerivano  al
 condono  edilizio  (i cui ritardi degli adempimenti specie in Sicilia
 costituiscono un dato notorio,  confermato  dai  ripetuti  interventi
 legislativi  acceleratori)  e  che  questi  compiti  erano  in via di
 imminente esaurimento, con termine fissato  dalla  legge,  mentre  la
 stabilizzazione  di  tutto  il  personale  (senza limiti numerici) in
 aggiunta   alle   piante   organiche   non   puo'   trovare    alcuna
 giustificazione  nelle  esigenze dei normali compiti di istituto, cui
 lo stesso personale poteva essere adibito  in  via  secondaria,  gia'
 valutate in sede di nuove piante organiche.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge
 approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  24  marzo   1996
 (Disposizioni  in  materia  di  personale  tecnico di cui all'art. 14
 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e  successive  modifiche
 ed  integrazioni.  Norme  concernenti  l'affidamento  del servizio di
 tesoreria degli enti locali.  Reiscrizione di somme).
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
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