N. 416 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1997

                                N. 416
  Ordinanza emessa il 19 marzo  1997  dal  pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata  di  Tivoli  nel  procedimento  penale a carico di Moretti
 Maurizio
 Paesaggio (Tutela del) - Divieto di modificazione del  territorio  in
    zone  di  valore  paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta
    autorizzazione - Sanzioni penali - Lamentato eguale trattamento in
    caso  di  autorizzazione   sopravvenuta   -   Irragionevolezza   -
    Violazione  del  principio  di legalita' e di determinatezza della
    pena - Incidenza sul diritto  di  proprieta'  e  sui  principi  di
    imparzialita' e buon andamento nella p.a.
 (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies).
 (Cost., artt. 9 e 25, comma 2, artt. 27, 42 e 97).
(GU n.28 del 9-7-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  emesso  la  seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento
 penale contro Moretti Maurizio imputato dei reati di  cui:  a)  artt.
 20,  lett.  c)  della  legge  n.  47/1985;  1-sexies  della  legge n.
 431/1985; 734 c.p.; 633,  639 c.p.;
   Il giudice remittente e' chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art.
 1-sexies della legge n. 431/1985  in  merito  al  quale  si  sospetta
 l'incostituzionalita'  come da motivazione che di seguito si esprime.
 Tanto  premesso  in  punto   di   rilevanza   sulla   non   manifesta
 infondatezza, si
                             O s s e r v a
    La  norma  incriminatrice  di cui all'art. 1-sexies della legge n.
 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette,  desumibili
 dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.
   L'individuazione  dei  beni  oggetto  di tutela per categorie quale
 presupposto   normativo,   che   attraverso   il   meccanismo   della
 incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice
 -  confligge,  gia'  di  per  se',  con  i  parametri  costituzionali
 contenuti negli artt.   42 e 97 della  Costituzione.  In  effetti  la
 proclamazione di principio secondo cui la proprieta' e' inviolabile -
 salvo  le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge - postula
 che, se e' vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo,
 con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione  e  godimento,
 cio'  non  di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le
 forme del giusto procedi-mento, la cui rilevanza e  necessarieta'  si
 desume   dal   generale  canone  del  buon  andamento  amministrativo
 codificato all'art. 97 della Costituzione.  Cio' al duplice  fine  di
 rendere   conoscibile,   attraverso  proceduere  di  esternazioni  ad
 evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio  di
 un  determinato  bene  e  di  consentire parallelamente ai privati di
 poter introdurre nel procedimento medesimo  le  loro  osservazioni  e
 istanze.  Cio'  e'  evidentemente precluso qualora il vincolo risulti
 introdotto per via legislativa anziche' provvedimentale.
   Ulteriore negativo riflesso di tale situazione  e'  la  sostanziale
 perdita  di  concretezza  della  stessa  ratio  punitiva sottesa alle
 speciali  norme  incriminatrici  introdotte  proprio  per  assicurare
 protezione  accentuata a beni e valori di particolare considerazione.
 Conseguentemente le stesse norme incriminatrici  solo  apparentemente
 risultano  rispettose  del  principio  di  tipicita' inteso nella sua
 stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che,  in
 tali  eventualita',  giova  ribadirlo,  solo in termini assiomatici e
 senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria
 astrazione, risulta sussistente.
   In questa ottica,  in  cui  la  tutela  del  valore  ambientale  e'
 affidata  piuttosto  a  illusioni  repressive che non a concreti atti
 della pubblica autorita' di  individuazione  del  bene  da  tutelare,
 viene  ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso
 che si introduce un regime particolarmente  afflittivo  senza  alcuna
 certezza  che  lo  stesso  sia  in rapporto di sintonia con interessi
 effettivamente sussistenti.    Di  tale  disarmonia  del  sistema  e'
 espressione  la norma richiamata nella rubrica del presente processo,
 come puo' evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore
 attivita'  della  predetta  norma  incriminatrice,  che  presenta  un
 carattere  prevalentemente  formale,  quale  risposta punitiva per la
 mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da  parte  degli  enti
 preposti  alla  tutela  del  vincolo, rispetto alla previsione di cui
 all'art. 734 c.p., che considera  la  deturpazione  di  fatto  ed  in
 concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore
 paesaggistico ed ambientale.
   Ne'  puo'  pretermettersi la sospetta incostituzionalita' dell'art.
 1-sexies, legge n. 431/1985 in  se'  considerato,  in  raffronto  con
 l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione  per violazione del
 principio di legalita' essendo inderteminata la pena da applicare. Al
 riguardo non appaiono persuasive le  precisazioni  giurisprundenziali
 che  individuano  in  quella  riportata dall'art. 20, lett. c), della
 legge n. 47/1985, fondando sull'argomento  che  soltanto  l'art.  20,
 lett. c) richiamato si riferisce a zone vincolate.
   Tale  argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo
 concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una
 specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate  nell'art.    20
 richiamato  e,  da  qui,  la palese indeterminatezza della previsione
 sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse  condividersi  la
 richiamata   impostazione   giurisprudenziale,   alla   gia'  cennata
 problematica   insistente   sulla   irragionevole  concentrazione  di
 previsioni  sanzionatorie  distinte  per  un  medesimo  fatto   e   a
 salvaguardia dello stesso interesse.
   Neppure  puo' dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-sexies,
 l'obbligo di specificazione  della  condotta  incriminata,  che,  nel
 testo  della  norma  in  discorso,  viene  individuata  con  generico
 riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge  n.
 431/1985.  Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti, non e'
 sempre  chiara  l'individuazione  della  condotta vietata, in quanto,
 esaminando le disposizioni degli artt. 1/1-quinquies, solo in  alcuni
 casi  si  possono  identificare norme a contenuto precettivo. Come si
 puo' notare, infatti, nella legge n. 431/1985  non  e'  compresa  una
 specifica  disposizione  che  pone l'obbligo della autorizzazione per
 ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge  o,
 comunque,  soggetta  a  vincolo  paesaggistico;  e non sembra che una
 soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul  richiamo
 ad  un  presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire
 l'obbligo della  autorizzazione  di  cui  alla  legge  n.  1497/1939,
 sarebbe  del  tutto  corretta  da  punto  di  vista  del  gia' citato
 principio di legalita' di rango costituzionale.
   In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la  disposizione
 in  parola,  l'art.  1-sexies  non  sarebbe  applicabile  in  caso di
 realizzazione di opere in zone  vincolate  senza  autorizzazione  per
 mancanza   dell'estremo   delle  condotte  vietate,  stante  la  gia'
 ricordata carenza  di  norme,  nel  corpo  della  legge  medesima,  a
 contenuto precettivo.
   Argomento,  questo,  vieppiu' valido qualora la violazione asserita
 riguardi aree  protette  non  gia'  per  intrinseca  attitudine  alla
 valorizzazione  ambientale, bensi' soltanto in relazione alla formale
 qualificazione giuridica di area di proprieta' pubblica.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del suddetto  art. 1-sexies della legge
 n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di  cui  agli
 artt. 9, 25, secondo comma, 27, 42 e 97 della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Tivoli, addi' 19 marzo 1997
                           Il pretore: Croce
 97C0714