N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1995
N. 450 Ordinanza emessa il 26 settembre 1995 della Commissione tributaria centrale Ufficio del registro di Siena contro Sorri Lucia Contenzioso tributario - Processi pendenti presso la Commissione tributaria centrale - Mancata istanza di trattazione - Prevista estinzione del processo - Deteriore trattamento del contribuente rispetto agli uffici finanziari e dei contribuenti che si difendono personalmente rispetto a quelli che si avvalgono dell'assistenza di un difensore - Incidenza sul diritto di difesa. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2, secondo periodo modificato dal d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 69, comma 3, lettera h), convertito con modificazioni dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1, lettere u) e t)). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.29 del 16-7-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza. Fatto Proposto ricorso avverso la decisione indicata in epigrafe, il quale ricorso era ancora pendente alla data di entrata in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e pertanto il ricorrente era tenuto, entro sei mesi da tale data, a proporre alla segreteria della Commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. In difetto il giudizio dinanzi alla suddetta commissione si dovrebbe estinguere a norma dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'estinzione, non essendo stato adottato il prescritto provvedimento dal presidente della sezione e non risultando presentata l'istanza alternativa di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della richiesta di esame, a norma del successivo comma 3 dello stesso art. 75 del decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa sede.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 439/1997). 97C0748