N. 451 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1995

                                N. 451
   Ordinanza  emessa  il  17 ottobre 1995 della Commissione tributaria
 centrale Silenzi Giancarlo ed altra contro l'Ufficio del registro  di
 Recanati
 Contenzioso  tributario  -  Processi  pendenti  presso la Commissione
    tributaria centrale - Mancata istanza di  trattazione  -  Prevista
    estinzione  del  processo - Deteriore trattamento del contribuente
    rispetto  agli  uffici  finanziari  e  dei  contribuenti  che   si
    difendono   personalmente  rispetto  a  quelli  che  si  avvalgono
    dell'assistenza di un difensore - Incidenza sul diritto di difesa.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2,  secondo  periodo
    modificato  dal  d.-l.  30  agosto 1993, n. 331, art. 69, comma 3,
    lettera h), convertito con modificazioni dalla  legge  20  ottobre
    1993,  n.   427; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1,
    lettere u) e t)).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.29 del 16-7-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
                                 Fatto
   Proposto ricorso avverso la  decisione  indicata  in  epigrafe,  il
 quale  ricorso era ancora pendente alla data di entrata in vigore del
 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e pertanto il  ricorrente  era  tenuto,
 entro  sei  mesi  da  tale  data,  a  proporre  alla segreteria della
 Commissione  tributaria  centrale  apposita  istanza  di  trattazione
 contenente  gli  estremi  della  controversia  e del procedimento. In
 difetto il giudizio dinanzi alla  suddetta  commissione  si  dovrebbe
 estinguere  a  norma  dell'art.  75,  comma 2, del d.lgs. 31 dicembre
 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h),  del
 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993,
 n.  427.  L'estinzione,  non  essendo  stato  adottato  il prescritto
 provvedimento  dal  presidente  della  sezione   e   non   risultando
 presentata  l'istanza  alternativa di trasmissione del fascicolo alla
 cancelleria della Corte di cassazione a seguito  della  richiesta  di
 esame,  a  norma  del  successivo  comma  3  dello stesso art. 75 del
 decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa
 sede.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 439/1997).
 97C0749