N. 454 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 1995- 12 giugno 1997

                                N. 454
   Ordinanza   emessa  il  21  dicembre  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 12 giugno 1997) dal pretore  di  Cagliari,  sezione
 distaccata  di S. Antioco nei procedimenti penali riuniti a carico di
 Gellon Bernardo
 Ambiente (tutela  dell')  -  Inquinamento  -  Scarichi  di  pubbliche
    fognature  senza  autorizzazione  ed  eccedenti i limiti tabellari
    previsti dalla legge n. 319/1976 e  dalla  normativa  regionale  -
    Lamentata  depenalizzazione  -  Disparita' di trattamento rispetto
    alla disciplina relativa agli  scarichi  di  singoli  insediamenti
    produttivi  nonche'  rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con
    maggiore  severita'  -  Violazione  dei  principi   della   tutela
    dell'ambiente e della salute.
 (Legge 17 maggio 1995, n. 172).
 (Cost., artt. 3, 9 e 32).
(GU n.29 del 16-7-1997 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti del processo n. 6546/94 al quale e' stato riunito il
 n. 6666/95 nei confronti di Gellon Bernardo per i reati:
     a)  del  reato  di  cui  all'art.  23, legge n. 319/1976 per aver
 effettuato  nel  mare  territoriale  lo   scarico   proveniente   dal
 depuratore  comunale  sito  in  localita'  Is  Prunis  prima  di aver
 ottenuto l'autorizzazione regionale, richiesta il  7  aprile  1989  e
 rilasciata  il  2  giugno 1992.   Fatto commesso dal dicembre 1991 al
 giugno 1992;
     b) del reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge  n.  319/1976
 per  aver  effettuato  lo  scarico  descritto  al  capo  che  precede
 superando i limiti indicati nella  tabella  A  allegata  alla  citata
 legge. In S. Antioco dal mese di aprile 1992;
     c)  del  reato di cui all'art. 21, primo comma, legge n. 319/1976
 per aver effettuato lo scarico, proveniente dalle pubbliche fognature
 e in particolare dalla stazione di sollevamento sita in localita'  Sa
 Barra, senza aver richiesto l'autorizzazione;
     d)  del  reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976
 per aver effettuato lo scarico descritto al capo  che  precede  senza
 provvedere  ad  alcuna  depurazione  del  refluo e superando i limiti
 tabellari allegati alla citata legge. In  S.  Antioco  dal  3  giugno
 1992;
     e)  del  reato  di  cui  all'art.  674 c.p. per aver, sversando i
 fanghi provenienti dal depuratore comunale in zona impermeabilizzata,
 versato in luoghi  privati  di  altrui  uso,  atto  ad  imbrattare  e
 molestare  le  persone.  In  S. Antioco, accertato dal mese di giugno
 1992;
     f) del reato di cui all'art.  22,  legge  n.  319/1976  per  aver
 effettuato  lo  scarico  proveniente  dal  depuratore in localita' Is
 Prunis senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione in  quanto
 ometteva  di  dare  tempestiva  comunicazione  all'assessorato difesa
 ambiente delle interruzioni del ciclo depurativo. In S.  Antioco  dal
 mese di aprile al mese di ottobre 1992.
   Esaminata la richiesta avanzata dal p.m. e per motivi diversi dalla
 difesa  con le quali si chiede la sospensione del giudizio in corso e
 la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per  l'eccezione
 di illegittimita' costituzionale della legge n. 172/1995;
   Ritenuto che la questione non e' manifestamente infondata, infatti:
 premesso che la legge n. 319/1976 ha subito delle modifiche a seguito
 del  d.-l. n. 79 del 17 marzo 1995 convertito con modificazioni nella
 legge n. 172/1995.
   In particolare gli artt. 3 e 6, secondo  comma,  del  d.-l.  citato
 sostituiscono  l'art.  21,  primo  e terzo comma della legge n. 76 in
 relazione allo scarico delle pubbliche fognature.
   Alla luce di questo quadro normativo,  risulta  che:  gli  scarichi
 produttivi   effettuati  in  assenza  di  autorizzazione  nonche'  la
 violazione dei limiti tabellari costituisce reato.
   Gli scarichi  delle  pubbliche  fognature,  effettuato  senza  aver
 richiesto l'autorizzazione amministrativa o dopo che l'autorizzazione
 richiesta  sia  stata  negata  o  revocata,  o  superato  i limiti di
 accettabilita' e' punito con una sanzione amministrativa.
   Ritiene questo pretore di  condividere  l'assunto  del  p.m.  nella
 parte  in  cui osserva che non appare ragionevole la differenziazione
 in relazione alla capacita' inquinante.
   Infatti, la pericolosita' e pertanto  la  potenzialita'  inquinante
 degli scarichi delle pubbliche fognature non va sottovalutata.
   La  differenziazione  non appare giustificata altresi' per il fatto
 che per questi ultimi e' prevista comunque una sanzione, atteso  che,
 il  problema  non  inerisce  al  controllo  e  alla sanzione, ma alla
 pericolosita'  e  alla  potenzialita'  lesiva  degli  scarichi  delle
 pubbliche  fognature  che  non  destano meno allarme e pericolo per i
 beni fondamentali, quali la salute, la  tutela  dell'ambiente  e  del
 paesaggio   di   quanto  non  accada  per  gli  scarichi  produttivi,
 rivelandosi  cosi'  una  disparita'  di  trattamento   per   scarichi
 tecnicamente diversi ma negli effetti identici.
   Pertanto,  la  differente  disciplina riservata agli scarichi delle
 pubbliche fognature pare porsi in contrasto con gli artt. 3, 9  e  32
 della Costituzione.
                                P. Q. M.
   Ordina  la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla
 Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
     Cagliari-S. Antioco, addi' 21 dicembre 1995
  Il pretore: Bassu
 97C0752