N. 210 ORDINANZA 17 - 27 giugno 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 INVIM  -  Solidarieta'  passiva tributaria - Medesima questione gia'
 dichiarata manifestamente infondata dalla  Corte  con  ordinanze  nn.
 267/1990,  870/1988  e  544/1987  -  Indifferenziazione rispetto alle
 discipline comuni - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 632, art. 26).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.27 del 2-7-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale promosso con ordinanza
 emessa il 10 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado
 di Ravenna sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro  di  Faenza
 contro Partisani G. Giacomo ed altra, iscritta al n. 859 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 maggio 1997 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che, nel corso di  un  giudizio  tributario,  promosso  da
 alcuni   coobbligati   solidali,  avverso  l'avviso  di  liquidazione
 dell'imposta complementare INVIM calcolata sul valore  definitivo  di
 un   fondo  rustico,  come  determinato  a  seguito  di  accertamento
 dell'ufficio  tributario  -  provvedimento,  quest'ultimo,  impugnato
 soltanto  da  uno  dei  tre  proprietari  del  bene ed oggetto di una
 pronuncia favorevole al ricorrente -  la  Commissione  tributaria  di
 secondo grado di Ravenna, adi'ta su ricorso dell'Ufficio del registro
 di  Faenza  per  la  riforma della sentenza resa dal giudice di primo
 grado, che aveva ritenuto applicabili ai  condebitori  solidali  (non
 ricorrenti  contro  l'avviso  di accertamento) gli effetti favorevoli
 della pronuncia ottenuta da un solo coobbligato, ricorrente in  altra
 sede,  ha  sollevato  (con  ordinanza  del  10 marzo 1990 pervenuta a
 questa   Corte   l'8   luglio   1996)   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  in  relazione  all'art.  3  della  Costituzione, del
 sistema (omettendo l'indicazione della norma oggetto della questione)
 che determinerebbe una disparita' di trattamento, rispetto al  regime
 comune  della solidarieta' passiva, "se non si estendessero, anche ai
 ricorsi tardivi, gli effetti favorevoli di  un  ricorso  proposto  da
 altro    coobbligato,    essendo    l'obbligazione    di   un'imposta
 inscindibile";
     che  in  concreto,  come  e'  dato  desumere  dall'ordinanza   di
 rimessione,  sarebbe avvenuto che: tre proprietari pro-indiviso di un
 fondo rustico lo avevano alienato per un valore dichiarato  inferiore
 a  quello  poi  risultato in sede di accertamento ai fini dell'INVIM;
 contro l'avviso di accertamento aveva proposto ricorso uno  solo  dei
 coobbligati  solidali  tenuti  al pagamento dell'imposta; trascorsi i
 termini  dell'appello  e  ritenuto  definitivo   l'accertamento   nei
 confronti  degli  altri  due  condebitori,  l'Ufficio  procedeva alla
 liquidazione  dell'INVIM  complementare  nei  loro  riguardi,  ma  il
 giudice tributario di primo grado, adi'to dagli interessati, riteneva
 loro  estensibili gli effetti della decisione favorevole ottenuta dal
 primo dei coobbligati; l'ufficio del registro aveva quindi  impugnato
 tale decisione, sostenendo che "l'efficacia del giudicato proposto da
 uno  solo dei soggetti cui l'atto amministrativo dell'accertamento e'
 diretto ..., permane inter partes e non si estende a coloro  che  non
 hanno   impugnato  l'atto  ...  sia  nei  risultati  vantaggiosi  che
 sfavorevoli", e cio' in quanto  l'atto  di  accertamento  sarebbe  un
 "atto  plurimo",  nel  senso  che  e'  formato  da  una pluralita' di
 provvedimenti (destinati a soggetti diversi) ciascuno dei quali "puo'
 restare in vita o cadere indipendentemente dalla sorte  degli  altri,
 secondo  che l'interessato abbia esperito o meno l'impugnazione"; per
 cui se l'atto plurimo non viene impugnato nel termine di decadenza da
 uno dei soggetti cui si riferisce, "l'atto stesso si rende definitivo
 nei suoi confronti";
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  per  il  tramite  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 eccependo  l'inammissibilita'  della   questione   per   la   mancata
 indicazione  o  comunque  per l'assoluta indeterminatezza della norma
 sospettata  di  illegittimita'  costituzionale  nonche'  del  tertium
 comparationis  rispetto  al  quale  andrebbe  esercitato il sindacato
 della Corte, e che, anche se puo' ritenersi  che  il  giudice  a  quo
 abbia  fatto  implicito riferimento, rispettivamente, all'art. 26 del
 d.P.R. n. 643 del 1972 e all'art.  1306 cod. civ., resta comunque  la
 mancata   individuazione  delle  norme  relative  alla  definitivita'
 dell'atto di accertamento fiscale non impugnato nei termini;
   Considerato  che  il  giudice  a  quo,  pur  non  avendo   indicata
 nell'ordinanza  di  rimessione  la  norma  oggetto  della prospettata
 questione di legittimita' costituzionale, ha inteso fare  riferimento
 all'art.  26  del  d.P.R.    26  ottobre  1972,  n.  643 (Istituzione
 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli  immobili),  in
 relazione all'art. 1306, secondo comma, del codice civile;
     che  la  questione  investe la solidarieta' tributaria in tema di
 INVIM e si appalesa in  termini  sostanzialmente  analoghi  ad  altre
 questioni coinvolgenti o la medesima norma o norme diverse relative a
 specifiche   imposte,   questioni   tutte  dichiarate  manifestamente
 infondate sotto il profilo  che  il  principio  desumibile  dall'art.
 1306,  secondo  comma, cod. civ. in tema di obbligazione solidale, e'
 applicabile alla obbligazione solidale tributaria che, sul punto, non
 si differenzia da quella comune (ordinanze nn. 267 del 1990, 870  del
 1988, 544 del 1987);
     che  le censure di incostituzionalita' della normativa impugnata,
 prospettate nei termini indicati, sono pertanto prive di fondamento;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 26  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  643
 (Istituzione  dell'imposta  comunale  sull'incremento di valore degli
 immobili), sollevata, in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,
 dalla   Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di  Ravenna  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C0760