N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1997
N. 455 Ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Scognamiglio Giuseppe Servizio militare - Arruolati leva mare non ancora incorporati - Soggezione, quali militari in attualita' di servizio, alla legge penale militare e alla giurisdizione militare - Travalicamento dei limiti della giurisdizione militare, con incidenza sul principio di eguaglianza. (C.P.M.P. artt. 3, comma 1, n. 2, 151 e 263; d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 147). (Cost., artt. 3 e 103, comma terzo).(GU n.29 del 16-7-1997 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nella causa contro Scognamiglio Giuseppe, nato il 1 dicembre 1975 a Napoli (atto di nascita n. 1939 P.I.S.A. Sez. F) ed ivi residente in vico Calce a Martedei n. 1/A Sez. F; recluta M.M.; celibe; licenza media; incensurato: libero. Imputato di: "mancanza alla chiamata aggravata" (artt. 151, 154 n. 1 CPMP), perche' chiamato alle armi con pubblici manifesti e cartolina precetto, notificata nel domicilio dichiarato, per adempiere il servizio di ferma presso Maricentro La Spezia, ometteva di presentarsi, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, 31 ottobre 1994, permanendo tuttora in stato di arbitraria assenza. Con l'aggravante dell'aver protratto l'assenza per oltre sei mesi. Con decreto che disponeva il giudizio in data 21 marzo 1996, Scognamiglio Giuseppe, meglio generalizzato in rubrica, veniva citato a comparire all'odierna pubblica udienza dibattimentale per rispondere del reato in rubrica. Al termine dell'istruttoria dibattimentale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale di udienza. In esito al pubblico ed orale dibattimento, questo tribunale militare, constatato che trattasi di imputato avente la qualita' di "arruolato leva mare", ritiene di dover di ufficio sollevare questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, n. 2, 151, 263 CPMP, nonche' dell'art. 147 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione al fine di determinare se i giovani della categoria cui appartiene l'imputato medesimo, cioe' gli "arruolati" non ancora "incorporati" in Marina, siano assoggettati alla legge penale militare ed, in caso positivo, alla giurisdizione penale militare. Non vi e' dubbio che la questione medesima e' rilevante dato che l'accoglimento o rigetto di essa - nell'accertata sussistenza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, del reato in rubrica - condiziona l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e/o la giurisdizione di questo giudice militare. Appare, nel contempo, la detta questione, non manifestamente infondata a ragione del particolare status dei detti giovani in riferimento alle adottate modalita' di "incorporazione" che appaiono differenti rispetto a quelle proprie dei giovani soggetti alla leva dell'Esercito o dell'Aeronautica. In effetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64, secondo comma, lettera d) ed ultimo comma, e 66 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nonche' dell'ordine di chiamata alle armi nella Marina militare per l'anno 1994 di cui alla circ. Ministero della difesa prot. n. Lev.516701/LM3 datata 20 ottobre 1993, una volta dichiarato l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), gli idonei ed atti per la Marina vengono, ad opera degli uffici di leva delle Capitanerie di porto, "chiamati ed avviati alle armi", nella data fissata dal Ministero in relazione alle esigenze della Marina, e "presi in forza" dai Centri addestramento reclute della Marina militare (Maricentro). La lettera della legge, chiara nella formulazione, lascia tuttavia adito a perplessita' in conseguenza del fatto che, nell'esecuzione dei principi, la Marina militare adotta una specifica procedura per addivenire all'effettivo "incorporamento" di quei giovani giusta circolari a firma del Ministro della difesa pro-tempore, peraltro ricorrenti e di contenuto analogo per ciascun contingente - qual e' quella suindicata per il caso di specie - che assumono, per la loro generalita' e vincolativita', il valore di regolamenti indipendenti. Nelle annuali e ripetitive circolari ministeriali sono, invero, previste "disposizioni particolari per i Maricentro" che articolano e disciplinano quattro fasi: 1. l'afflusso dei giovani detti; 2. i controlli sanitari e gli accertamenti psicoattitudinali; 3. le operazioni d'incorporamento vero e proprio; 4. le attivita' di carattere burocratico conseguenti. Ai fini di cui e' processo, interessano la prima e la terza fase: sotto la dizione "afflusso" (prima fase) si stabilisce che "la prestazione del servizio militare decorre dalla data del primo giorno di afflusso dello scaglione di appartenenza e tale e' la data che deve essere annotata sui documenti matricolari. Si dispone, inoltre, che per gli arruolati non incorporati, alla variazione matricolare gia' prevista sia aggiunta, oltre alla data di afflusso e rinvio effettivo, la dicitura: Ha trascorso al Maricentro giorni... computabili nella ferma di leva", sotto la dizione "Operazioni d'incorporamento" (terza fase), la circolare ministeriale medesima, dopo aver precisato che l'incorporamento e' effettuato da una Commissione di cui indica i componenti, stabilisce invece che "Gli arruolati giunti al Maricentro restano nella posizione di ''arruolati in attesa di eventuale incorporamento'' fino a quando la Commissione ha proceduto al loro ''incorporamento'' che si perfeziona successivamente alla determinazione degli eccedenti, dei non atti, dei temporaneamente non idonei e dei riformati. Le operazioni della Commissione e, quindi, l'avvenuto incorporamento devono risultare da apposito verbale che, ritualmente redatto, e' allegato alla relazione dello scaglione... (omissis)". Secondo la piu' volte richiamata circolare, gli arruolati nel CEMM non incorporati, perche' riconosciuti non atti od eccedenti al fabbisogno della Marina militare, sono rinviati al proprio domicilio a disposizione del Ministero della difesa; quelli riconosciuti temporaneamente non idonei debbono essere restituiti alla disponibilita' del Levamare per l'obbligatoria riprecettazione; quelli riformati debbono essere trasferiti nei ruoli dell'Esercito. L'enunciazione particolareggiata della normativa suddetta legittima il sospetto che, per la Marina militare, la posizione amministrativa e di status dei giovani arruolati leva mare sia diversa rispetto a quella che si verifica con l'incorporazione nelle altre Forze armate che si consegue automaticamente con la presentazione del giovane al Corpo di destinazione. Sta di fatto, per averlo acquisito in precedenti processi a carico di arruolati leva mare, e cio' attraverso la testimonianza di vari comandanti di Maricentro Spezia, Corpo a cui peraltro apparteneva al momento dei fatti anche l'imputato, i detti giovani non vengono qualificati dai loro superiori come "militari" in attualita' di servizio tanto che non vengono implotonati, non vestono l'uniforme, non sono soggetti alla disciplina militare e, per essi, si forma un foglio matricolare provvisorio. E', questa, certamente una situazione particolare dei giovani chiamati alle armi nella Marina militare (riguardo ai quali, peraltro - a differenza del caso di quelli chiamati nell'Esercito o nell'Aeronautica - non ha alcuna efficacia notificarne il pubblico manifesto di chiamata alle armi), che, a parere di questo Collegio, potrebbe avere indubbi riflessi sull'applicabilita' della legge penale militare e sull'assoggettamento degli stessi giovani alla giurisdizione penale militare. Essi si trovano in una specie di limbo; la stessa loro denominazione, in riferimento alle sopra richiamate disposizioni delle circolari di chiamata, dimostra il mantenimento dello specifico status di arruolati, ma non quello di "incorporati". Vero e' che, per espressa indicazione della circolare, la prestazione del servizio militare decorre dal primo giorno di afflusso, ma tale disposizione, in riferimento a quanto nella stessa normativa previsto (addirittura si prescrive che l'incorporazione avvenga attraverso il giudizio di un'apposita Commissione formalmente documentato da un verbale, procedura che non e' dato di riscontrare nell'Esercito o nell'Aeronautica) finisce per assumere valenza equitativa unicamente di carattere amministrativo perche' volta a regolarizzare un periodo che sarebbe rimasto scoperto in previsione della successiva avvenuta o mancata incorporazione. Ora, come gia' posto in evidenza, riguardo alla generalita' dei militari di leva il "momento stabilito per la presentazione" alle armi e', giusta l'art. 3 CPMP, il discrimine per l'assoggettamento o meno alla legge penale militare dei "chiamato" all'atto della sua presentazione al Corpo, il giovane di regola e' subito incorporato e da quel momento e' tenuto ad osservare quegli specifici e coinvolgenti doveri che sono dettati dall'insieme di norme di varia natura, in parte deontologiche, che va sotto il nome di disciplina militare. In questo caso, sussiste pieno collegamento concettuale tra militare in servizio alle armi ed assoggettamento alla legge penale militare. Per l'arruolato leva mare, invece, si verifica uno stallo - peraltro impostogli dalla stessa Forza armata - nel periodo tra la "presentazione in servizio" e la "assunzione del servizio", individuandosi solo in quest'ultima posizione il fatto del militare che, accettando di compiere un atto caratterizzante il servizio militare (senza, cioe', essersi preliminarmente dichiarato obiettore di coscienza), intraprenda effettivamente, non gia' la sua vita di caserma, ma l'attivita' connessa al suo status di appartenenza ad un Corpo o ad un Ente militare e, percio', obbligo alla prestazione delle proprie energie fisiche e spirituali nell'interesse della Forza armata di destinazione. In questo altro caso, in cui si e' avuta la sola presentazione in servizio, si verifica una divaricazione concettuale tra il militare, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 CPMP verrebbe indicato come militare in servizio, e l'assoggettamento alla legge penale militare. Da tale contrasto di situazione deriva, a parere del Collegio, il motivo del sospetto di legittimita' del citato art. 3, laddove si stabilisce che ai militari, diversi dagli ufficiali, la legge detta si applica dal momento stabilito per la loro presentazione. Invero, sembra al Collegio del tutto irrazionale che a un giovane, che la stessa amministrazione militare non ancora ricomprende tra i propri membri effettivi, sia applicabile un regime ordinamentale proprio di coloro che sono o vengono dichiarati incorporati. In sostanza, l'arruolato leva mare, che non e' certamente un militare in attualita' di servizio, non puo', ad avviso del tribunale, essere assunto nella categoria degli appartenenti alle FFAA di cui all'art. 103 della Costituzione quale risulta dall'interpretazione restrittiva di militari in attualita' di servizio fornita dalla dottrina e dalla stessa Corte costituzionale allorche', per esempio, ha ritenuto di far cessare gli effetti dell'assoggettamento alla legge penale militare al momento in cui il militare lascia la caserma per restituirsi alla vita civile. Poiche' la regola e' l'estraneita' alle FFAA e l'eccezione e' l'appartenenza ad esse, l'arruolato leva mare rimarrebbe dunque ancora un militare in congedo illimitato c.d. provvisorio, almeno fino al giudizio di incorporamento, militare insomma cui sarebbe applicabile la disciplina limitativa dell'art. 1, secondo comma, CPMP. Riguardo all'episodio di cui alla rubrica, vi e' da osservare che esso trova disciplina nell'art. 151 CPMP e nell'art. 147 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. Dal combinato disposto delle norme si ricava che i militari in genere, seppure in congedo, possono andare incontro all'incriminazione qualora nei cinque giorni successivi non si presentino alle armi senza giusto motivo. Sennonche', per gli arruolati leva mare, la cui chiamata avviene efficacemente non attraverso pubblici manifesti ma unicamente con cartolina precetto, l'imposizione a presentarsi e' diretta unicamente a renderne possibile l'afflusso a Maricentro al fine, come sopra precisato, di rendere fattibile, ma non certa, l'incorporazione: in tale situazione, pero', il fatto loro addebitato, qualora non si dovessero presentare, apparirebbe non suscettibile di censura penale secondo il codice penale militare. Ma, sempre che vengano accolti gli argomenti dedotti per il riconoscimento del loro status di militari in congedo illimitato, sotto altro profilo la posizione degli arruolati leva mare appare non chiara alla luce dei principi costituzionali. "... La giurisdizione ha, in tempo di pace, un ambito di applicabilita' minore di quello dell'assoggettamento alla legge penale militare. Il limite soggettivo, infatti, perche' si risponda dinanzi al giudice speciale militare e' che si tratti di reati commessi durante il servizio alle armi, mentre per i reati previsti dalla legge penale militare, quando li si commetta da appartenenti alle FFAA ma non in servizio alle armi, si risponde dinanzi alla giurisdizione ordinaria. La nozione di appartenenza alle FFAA adottata dal Costituente e' dunque piu' ristretta di quella del legislatore, la prima essendo destinata a dare una misura limitata alla giurisdizione speciale militare, l'altra invece ispirata a far coincidere giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare ... Se il Costituente ha inteso conservare la giurisdizione militare in tempo di pace ''soltanto'' per i reati militari commessi da appartenenti alle FFAA, nell'accezione ristretta di cittadini che, al momento della commissione del reato, stanno prestando il servizio militare e non in quella dilatata da riferire allo status militis di chi e' titolare di obblighi militari, le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 CPMP, non possono essere altre o di piu' di quelle elencate nell'art. 3 (militari in servizio alle armi) e nell'art. 5 (militari considerati in servizio alle armi) CPMP..." (Corte costituzionale, sentenza n. 429 del 23 ottobre-10 novembre 1992).
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Di ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infodata, per contrasto con gli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, n. 2, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonche' dell'art. 147 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 nella parte in cui ricomprendono come militari in attualita' di servizio e percio' soggetti alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare, gli arruolati leva mare non ancora incorporati. Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente dal Consiglio dei Ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in La Spezia, addi' 13 marzo 1997. Il presidente: (firma illeggibile) 97C0761