N. 456 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1997

                                N. 456
   Ordinanza  emessa  il  30  aprile  1997  dal  pretore  di Aosta nel
 procedimento civile vertente tra  Angelini  Alessandro  e  comune  di
 Aosta
 Edilizia  popolare, economica e sovvenzionata - Regione Valle d'Aosta
    - Previsione della  decadenza  dall'assegnazione  di  alloggio  di
    edilizia   residenziale   per  mancata  stabile  occupazione,  con
    conseguente esperibilita' dell'opposizione al  pretore  -  Mancata
    previsione  della  revoca  come stabilito dalla normativa statale,
    con esclusione dell'opposizione al pretore - Indebita interferenza
    sulla disciplina della competenza dell'autorita' giudiziaria.
 (Legge regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39, art. 37,  commi
    1, lettera b), e 6).
 (Cost., art. 108).
(GU n.29 del 16-7-1997 )
                              IL PRETORE
   Sciogliendo  la  riserva  assunta all'udienza del 18 febbraio 1997,
 esaminati gli atti ed i documenti di causa;
                            Osserva in fatto
   Con ricorso depositato il 15 ottobre 1996  Angelini  Alessandro  ha
 adito  il  pretore  di  Aosta  ai  sensi  dell'art. 11, commi 13 e 14
 decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972 e dell'art.  37,
 comma  6, legge regionale n. 39/1995 per opporsi al provvedimento del
 sindaco di Aosta emesso in data 3 settembre  1996  con  il  quale  lo
 stesso  veniva dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio in
 Aosta, via Monte Cervino, 6 ai sensi dell'art. 37 legge regionale  n.
 39/1995  per  essere  il  predetto risultato non occupare stabilmente
 l'alloggio assegnato.
   Nell'atto  di  ricorso  il  ricorrente   sollevava   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera b), legge
 regionale  n.  39/1995  in  relazione  agli  artt.  2  e   29   della
 Costituzione  in  quanto  il  citato  articolo si fonderebbe su di un
 irragionevole     bilanciamento     degli      interessi,      quello
 dell'amministrazione  proprietaria  dell'immobile  al  rispetto degli
 assegnatari di determinati obblighi e quello dei privati del rispetto
 del dovere di solidarieta'  sociale,  a  favore  del  primo,  con  la
 conseguente non giustificabilita' dell'inadempimento di tali obblighi
 nel caso di adempimento degli obblighi di solidarieta' sociale.
   Solleva,   inoltre,  questo  giudice  questione  di  illegittimita'
 costituzionale del combinato disposto del comma 1, lett. b) e comma 6
 dell'art.   37 della legge regionale  Valle  d'Aosta  n.  39/1995  in
 relazione  all'art.    108  della  Costituzione nella parte in cui il
 citato articolo, prevedendo che per il  caso  di  mancata  abitazione
 stabile  dell'alloggio  il comune pronunci decreto di decadenza (art.
 37,  comma  1,  lett,  b),  ammette   l'esperibilita'   del   rimedio
 giurisdizionale  di  cui  all'art.  11  decreto  del Presidente della
 Repubblica n. 1035/1972 e riprodotto all'art.   37,  comma  6,  legge
 regionale citata ad un'ipotesi per la quale la normativa contemplando
 un  caso  di  revoca  esclude  la  tutela  giurisdizionale  avanti al
 pretore.
                           Osserva in diritto
   Manifestamente   infondata   si   appalesa    la    questione    di
 costituzionalita'  sollevata dal ricorrente in quanto il principio di
 inesigibilita'  della  prestazione  dedotta  in  contratto,   ed   in
 particolare  quello  che  derivi  dalla  necessita' di ottemperare al
 superiore ed inderogabile dovere di solidarieta' di cui agli artt.  2
 e  29  della  Costituzione, ancorche' non specificatamente richiamato
 dalla  norma  regionale  (mentre  il  corrispondente  dettato   della
 normativa  statale fa salva l'autorizzazione da concedersi ricorrendo
 gravi  motivi) e' criterio che il giudice di merito deve valutare per
 verificare la giustificabilita' dell'adempimento e,  quindi,  la  sua
 imputabilita'  in  quanto  il principio di inesigibilita' come limite
 superiore alle pretese creditorie e'  principio  superiore  immanente
 nell'ordinamento generale dello Stato.
   Con  riferimento  alla  questione  sollevata  da  questo giudice si
 osserva come il decreto del Presidente della Repubblica n.  1035/1972
 preveda  la  possibilita'  di  adire  il  pretore con le forme di cui
 all'art.   11, comma  13,  14  e  15  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  citato solo per opporre il decreto di decadenza e come il
 decreto di decadenza possa essere emesso solo per il caso di  mancata
 stabile occupazione dell'alloggio nel termine di trenta giorni ovvero
 di  sessanta,  se  trattasi  di  lavoratore emigrato all'estero, come
 previsto dal citato art. 11 comma 9 e 10; il decreto  del  Presidente
 della Repubblica citato non contempla esplicitamente l'ipotesi in cui
 l'assegnatario  non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato, bensi'
 quella dell'abbandono dell'alloggio per un periodo  superiore  a  tre
 mesi  senza preventiva autorizzazione giustificata da gravi motivi e,
 comunque, per detta ipotesi la normativa statale  prevede  che  venga
 pronunciata  la  revoca  dell'assegnazione;  non  e' poi previsto che
 avverso il provvedimento di revoca  sia  proponibile  il  ricorso  in
 opposizione  avverso  il  pretore  del  luogo ove sia sito l'immobile
 (art. 16 che richiama esclusivamente l'art.  comma  12  e  non  anche
 l'art. 11 ai comma 13, 14 e 15); il legislatore regionale ha, invece,
 previsto  all'art.  37,  comma  1, lett. b) che la circostanza di non
 abitare stabilmente nell'alloggio assegnato  determini  la  decadenza
 dell'assegnazione   nonche'   che   a  fronte  del  provvedimento  di
 decadenza, per tutti i motivi il medesimo sia stato pronunciato (art.
 37, lett.  a),  b),  c),  d),  e)  e  f)),  detto  provvedimento  sia
 ricorribile  mediante  opposizione  pretore  del  luogo  ove  e' sito
 l'immobile, dettando una disciplina analoga a quella di cui  all'art.
 11,  comma  13,  14  e  15  decreto  del  Presidente della Repubblica
 1035/1972.
   Cosi' facendo, cioe' prevedendo  quale  ipotesi  di  decadenza  una
 ipotesi per la quale il legislatore statale aveva previsto la revoca,
 il  legislatore  regionale ha esteso il rimedio giurisdizionale anche
 per quei casi per i quali,  secondo  il  dettato  statale,  dovendosi
 pronunciare  la  revoca,  detto rimedio era precluso; appare a questo
 giudice che la legge regionale della  Valle  d'Aosta  innovi  percio'
 espressamente  al  regime  delle competenze dell'autorita' gudiziaria
 ordinaria e cio'  tanto  piu'  ove  si  consideri  che,  in  tema  di
 discrimine  tra le giurisdizioni, la giurisprudenza, fondandosi sulla
 legislazione  statale,  ha   ribadito   nel   settore   dell'edilizia
 residenziale  pubblica,  il  tradizionale  criterio di riparto basato
 sulla diversita' delle situazioni soggettive tutelate.
   La previsione della pronuncia del  provvedimento  di  decadenza  in
 ipotesi  per  le  quali  il legislatore statale contemplava la revoca
 determina l'estensione del  rimedio  giurisdizionale  previsto  dalla
 legge  statale  ad  ipotesi  non  solo  non  espressamente  da questa
 contemplate, ma rispetto alle quali il ricorso al  giudice  ordinario
 sembrerebbe  addirittura escluso alla stregua della giurisprudenza in
 tema di riparto fra le giurisdizioni.
   La  norma  impugnata  appare,  dunque, contrastare con il parametro
 costituzionale di cui  all'art.  108  della  Costituzione  in  quanto
 riproduce  in  modo  novativo  la  fonte  normativa statuale rendendo
 applicabile la legge statale riprodotta a situazioni  altrimenti  non
 coperte  da  tale  previsione normativa; per le considerazioni svolte
 l'art. 37, comma 1, lett. b) e comma 6 della  legge  regionale  della
 Valle  d'Aosta  n.  39/1995 appare sospetta di incostituzionalita' di
 guisa  che  il  giudizio  sulla  norma  deve  rimettersi  alla  Corte
 costituzionale;  inoltre la rilevanza della questione sul giudizio de
 quo e' evidente, atteso che senza le norme citate questo giudice  non
 avrebbe  potuto essere adito e, di conseguenza, non puo' pronunciarsi
 sul merito.
                                P. Q. M.
   Visto l'art.  23  legge  n.  87/1953  dichiara  non  manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37,
 comma 1, lett. b), comma 6 legge regionale Valle d'Aosta  n.  39/1995
 in  riferimento  dell'art.  108  della  Costituzione e manifestamente
 infondata quella relativa all'art. 37, comma  1,  lett.  b),    legge
 regionale   citata   con   riferimento   agli  artt.  2  e  29  della
 Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale affinche' decida sulla legittimita' delle disposizioni
 sopra indicate;
   Visto  l'art.  295 c.p.c. sospende il giudizio in corso iscritto al
 n. 871/1996 R.C.;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  ai  procuratori  delle parti, al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Aosta, addi' 30 aprile 1997
                          Il pretore: Meroni
 97C0762