N. 457 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 1997

                                N. 457
   Ordinanza emessa l'11 aprile  1997  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il tribunale di Sondrio nel procedimento penale a
 carico di Clementi Luciana
 Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso  d'ufficio  -  Fatto
    commesso  al  fine  di  procurare  a  se'  o  ad altri un ingiusto
    vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad  altri
    un  danno  ingiusto  - Asserita indeterminatezza della fattispecie
    incriminatrice,   per   difetto   di    elementi    oggettivamente
    verificabili  -  Lesione  del principio di legalita' con incidenza
    sul diritto di difesa.
 (C.P., art. 323).
 (Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma).
(GU n.29 del 16-7-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Il giudice dell'udienza preliminare  dott.  Antonio  De  Rosa,  nel
 processo n. 10/97 RG g.i.p.  nei confronti di: Clementi Luciana, nata
 a Teglio (Sondrio), il 24 gennaio 1945, ivi residente, via Roma 62/A,
 difesa   di   fiducia   da   avv.   Gabriele  Bolognini  di  Sondrio,
 domiciliatario   decidendo   sulla   eccezione   di    illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  323 c.p. in relazione all'art. 25, secondo
 comma, della Costituzione sollevata dalla  difesa  dell'imputato  nel
 corso della udienza preliminare del 10 aprile 1997;
   Sentito il p.m.;
 Ritenuto
     che  il  principio  di  tassativita'  cui,  a norma dell'art. 25,
 secondo comma,  della  Costituzioine,  devono  conformarsi  le  norme
 incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericita' e
 l'indeterminatezza  della  fattispecie  astratta,  in  modo  che  non
 soltanto sia assicurata al giudice la possibilita' di individuare,  a
 mezzo   degli  usuali  metodi  ermeneutici,  la  condotta  penalmente
 rilevante,  ma  anche  per  consentire  ai  consociati  di  conoscere
 preventivamente cio' che e' reato da cio' che non lo e';
     che  l'interpretazione  corrente  della  norma de qua ricomprende
 nella  condotta  dell'abuso  "ogni  violazione   del   parametro   di
 doverosita'   come  risulta  dalle  regole  normative  improntate  ai
 principi di legalita', imparzialita' e  buon  andamento  della  p.a."
 (cosi'   Cass.  n.  9730/1992),  e  "qualsivoglia  comportamento  del
 pubblico ufficiale esplicantesi in una illecita deviazione  dai  fini
 istituzionali  della  p.a."  (cosi'  Cass. n. 5340/1993), nonche' gli
 atti viziati da eccesso di potere;
     che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente,
 non  consente  di   escludere   dubbi   sull'indeterminatezza   della
 fattispecie  penale di cui trattasi, stante la aleatorieta' di figure
 quali "parametro di doverosita'" e "fini istituzionali"  e  l'assenza
 di  una  definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i
 cui contenuti sono stati individuati soltanto ex post dalla  dottrina
 e  dalla  giurisprudenza amministrativa ed e' figura il cui contenuto
 e' in costante evoluzione e cambiamento;
     che inoltre la incertezza della norma di  cui  all'art.  323  non
 permette    un    efficace   esercizio   del   diritto   di   difesa,
 costituzionalmente  garantito  (art.   24,   secondo   comma,   della
 Costituzione);
     che  pertanto non appare manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale come sopra sollevata,  la  cui  rilevanza
 nel  presente  processo  appare  evidente, essendo stato all'imputata
 ascritto il reato di cui all'art. 323 c.p.;
                                P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  legge  n.  87/1953,  dichiara  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 323 c.p., in relazione agli artt. 24, secondo comma, e  25,
 secondo comma della Costituzione;
   Sospende  il  presente  processo,  disponendo la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che questa ordinanza e copia della richiesta  di  rinvio  a
 giudizio  del  p.m.  siano  notificate,  a cura della cancelleria, al
 pubbIico ministero in sede, all'imputata ed al suo  difensore  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  che siano comunicate al
 Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
 dei deputati.
     Sondrio, addi' 11 aprile 1997
            Il giudice per le indagini preliminari: De Rosa
 97C0763