N. 461 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1997
N. 461 Ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma sui ricorsi riuniti proposti da Allevato Francesco contro regione Emilia-Romagna ed altri Sanita' pubblica - Assegnazione all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del personale dei settori chimico, fisico e biotossicologico dei soppressi presidi medici polizonali - Irragionevolezza del trasferimento a detta agenzia, preposta alla tutela ambientale, di personale del settore biotossicologico operante nell'ambito dell'igiene del lavoro e degli alimenti, tuttora di competenza statale e, solo marginalmente, dell'igiene ambientale con riferimento all'analisi microbiologica - Incidenza sui principi di tutela del lavoro e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 3, comma 1; legge regione Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44, art. 25, comma 1). (Cost., artt. 3, 35 e 97).(GU n.30 del 23-7-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti proposti da Allevato Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Montanarini e domiciliato nello studio dello stesso, in Parma, vicolo dei Mulini, 6, quanto al primo ricorso (n. 194/1996); Contro la regione Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Calderisi e Stefano Balli e domiciliata nello studio dell'avv. Pier Luigi Olivieri, in Parma, via Santa Chiara, 8; Contro l'azienda U.S.L. di Parma, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Soncini e domiciliata nello studio di quest'ultimo, in Parma, stradello Boito, 1; E nei confronti di Alessandrini Alessandra, non costituita in giudizio; Quanto al secondo ricorso (n. 323/1996); Contro la regione Emilia-Romagna e l'azienda U.S.L. di Parma, rappresentate, difese e domiciliate come sopra; E con l'intervento dell'Associazione Italiana Patologi Clinici, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gaetano Scoca e Paolo Boni e domiciliata nello studio dell'avv. Corrado Montanarini, in Parma, vicolo dei Mulini, 6; Per l'annullamento. Quanto al primo ricorso (n. 194/1996), in parte qua del provvedimento n. 1564 del 21 luglio 1995 del direttore generale dell'Azienda U.S.L. di Parma, all'oggetto: "Proposta alla regione Emilia-Romagna di assegnazione all'Arpa delle dotazioni organiche di cui all'art. 25 della legge regionale n. 44/1995", e suoi allegati che ne formano parte integrante; In parte qua del provvedimento n. 4636 del 19 dicembre 1995 della giunta regionale Emilia-Romagna all'oggetto: "Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44. Assegnazione all'Arpa delle dotazioni organiche e del personale addetto alle attivita' di controllo ambientale e prevenzione collettiva trasferite all'Agenzia dal Servizio sanitario nazionale", nonche', occorrendo, della circolare regionale dell'Assessorato alla sanita' n. 25 del 31 maggio 1995 in ordine alla individuazione del personale da assegnare all'Arpa; Quanto al secondo ricorso (n. 323/1996), in parte qua del decreto n. 000215 in data 24 aprile 1996 del presidente della giunta regionale; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e dell'intervenuta; Viste le memorie prodotte dal ricorrente e dalle amministrazioni resistenti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza dell'11 febbraio 1997: l'avv. Montanarini per il ricorrente, l'avv. Olivieri, in sostituzione dell'avv. Calderisi per la regione resistente e l'avv. Soncini per l'azienda U.S.L. resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso n. 194/1996 il dott. Allevato Francesco chiedeva l'annullamento in parte qua: del provvedimento n. 1564 in data 21 luglio 1995 del direttore generale dell'Azienda USL - Parma, all'oggetto: "Proposta alla regione Emilia-Romagna di assegnazione all'Arpa delle dotazioni organiche di cui all'art. 25 della legge regionale n. 44/1995", e suoi allegati che ne formano parte integrante; In parte qua: del provvedimento n. 4636 in data 19 dicembre 1995 della giunta regionale dell'Emilia-Romagna all'oggetto: "Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44. Assegnazione all'Arpa delle dotazioni organiche e del personale addetto alle attivita' di controllo ambientale e prevenzione collettiva trasferite all'Agenzia dal Servizio sanitario nazionale". Nonche', occorrendo, della circolare regionale dell'Assessorato alla sanita' n. 25 del 31 maggio 1995 in ordine alla individuazione del personale da assegnare all'Arpa. Il ricorrente rappresentava in fatto quanto segue. Il dott. Allevato Francesco e' dirigente sanitario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia dell'USL di Parma - Area funzionale: medicina; con qualifica di secondo dirigente medico, dal giugno 1987 a seguito di pubblico concorso (G.U. n. 229 del 28 settembre 1985); attualmente e' in servizio quale dirigente sanitario del settore biotossicologico presso il presidio multizonale di prevenzione (PMP) dell'Azienda USL di Parma. Con la legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 e' stata istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa), alla quale il ricorrente e' stato assegnato e trasferito con i provvedimenti impugnati. Tali provvedimenti dispongono: quanto alla delibera n. 1564/1995 del direttore generale dell'Azienda USL - Parma di proporre, tra l'altro, alla regione Emilia-Romagna di procedere alla assegnazione all'Arpa dei posti indicati nel prospetto, allegato, n. 3; e di trasferire all'Arpa il personale indicato nello stesso prospetto, nel quale e' compreso il dirigente sanitario dott. Francesco Allevato, indicato come "addetto esclusivamente ad attivita' trasferite all'Arpa". quanto alla deliberazione n. 4636 in data 19 dicembre 1995 della giunta regionale: l'assegnazione all'Arpa delle dotazioni organiche e del personale addetto alle attivita' di controllo ambientale... trasferite all'Arpa stessa dal Servizio sanitario nazionale. Tale deliberazione, dato atto "che il personale indicato negli elenchi sara' trasferito all'Arpa, sia perche' addetto in modo esclusivo alle attivita' trasferite, sia a seguito di opzione espressa", determina, agli allegati 2-a e 2-b di trasferire, tra gli altri, il "Dir. san. lab. anal. ch. e clin. micr.", cioe' il ricorrente, motivando il trasferimento con la dicitura "escl", vale a dire, col fatto che il ricorrente e' addetto in modo esclusivo alle attivita' trasferite all'Arpa. A sostegno del gravame il ricorrente deduceva i seguenti motivi: eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto; violazione degli artt. 1 e 3, legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 25, legge regionale 19 aprile 1995, n. 44; violazione della circolare assessorato sanita' E.R. n. 25 del 31 maggio 1995; violazione art. 15, secondo comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; disparita' di trattamento. Gli impugnati provvedimenti, infatti, fondano sul falso presupposto che il dott. Allevato sia addetto in modo esclusivo alle funzioni trasferite all'Arpa. Ed e' proprio in base a tale erroneo presupposto che la delibera n. 1564 "propone"; e la delibera n. 4636/1995 "dispone" il trasferimento e del posto e del suo titolare (dott. Allevato) all'Arpa. Per rendersi conto di cio', basta controllare l'allegato 1 (art. 13) della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, dove risulta evidente che di tutte le attivita' dell'USL, in materia di prevenzione, solo la minor parte viene trasferita all'Arpa; mentre restano assegnate all'USL le seguenti attivita': igiene e sanita' pubblica. Malattie infettive e diffusive. Igiene edilizia. Medicina legale; igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano; sanita' animale; igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati; tutela della salute dei lavoratori; controlli impiantistici preventivi e periodici; inquinamento acustico degli ambienti di lavoro. Il presidio multizonale di prevenzione si articola in piu' settori, e cioe': settore biotossicologico; settore chimico-ambientale; settore fisico-ambientale. Va sottolineato che il settore biotossicologico, al cui vertice e' collocato il ricorrente, ed il cui organico e' costituito esclusivamente da medici e da biologi, e' preposto alle attivita' sopra elencate, come statuito dalla legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, art. 19; vale a dire alle attivita' preventive per e sull'uomo. Di contro, all'Arpa, come emerge dal citato allegato 1, vengono trasferite le attivita' di prevenzione ambientale, come indicate al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33; e che sono di competenza dei settori chimico-ambientale e fisico-ambientale, con organici costituiti da chimici e da fisici. Il settore biotossicologico solo marginalmente e' preposto a funzioni connesse con l'ambiente (controllo acque superficiali e di scarico; impianti depurazione acque; aerobiologia; controllo microbiologico). Per concludere, dunque, il dott. Allevato non e' affatto addetto esclusivamente alle funzioni trasferite all'Arpa, come vogliono i provvedimenti impugnati; al contrario, e' addetto quasi esclusivamente alle funzioni che restano assegnate all'USL. Come emerge dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, l'Arpa e' stata istituita "... in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; del d.-l. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61". Il d.-l. 4 dicembre 1993, n. 496 e la legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 istituiscono l'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). E la legge n. 61/1994 elenca, all'art. 1, le attivita' demandate all'ANPA; vale a dire, tutte le attivita' connesse al controllo ambientale; ed all'art. 3 dispone il trasferimento all'ANPA del personale delle UU.SS.LL. addetto alle suddette attivita': invece, le competenze in materia di igiene e sanita' pubbliche, gia' attribuite al reparto medico degli ex laboratori di igiene e profilassi, sono mantenute all'USL, come stabilito dall'art. 7, d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 8 del d.lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993, per il quale le regioni devono istituire presso ciascuna Unita' sanitaria locale, un dipartimento di prevenzione dei servizi di igiene e sanita' pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; igiene degli alimenti e della nutrizione. Ed appunto in questo senso si muove, evidentemente, l'allegato n. 1 della legge regionale n. 44/1995, che "lascia" all'USL tutte le attivita' di igiene e sanita' pubbliche. Pertanto, il disposto trasferimento del dott. Allevato viola il disposto dell'art. 3 della legge n. 61/1994; ed e' anche in contrasto con l'art. 25 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 che, la' dove dispone il trasferimento all'Arpa del personale "utilizzato per le attivita' trasferite", non autorizza affatto a ritenere che il trasferimento possa riguardare anche il personale utilizzato per le attivita' solo parzialmente trasferite. Ed infatti, come emerge al 6, 7, 8 capoverso di pag. 4, la Circolare n. 25 del 31 maggio 1995 dell'ass. regionale, distingue: il personale addetto esclusivamente alle funzioni trasferite, e che va senz'altro assegnato all'Arpa; il personale addetto prevalentemente alle funzioni trasferite; stabilendo che "occorrera' raccogliere le opzioni per la copertura dei posti assegnati all'Arpa ed ai dipartimenti di prevenzione espresse dal personale che esercitava funzioni non in modo esclusivo". E' quindi evidente che la regione ha voluto includere fra il personale da trasferire all'Arpa, anche quello addetto ad attivita' trasferite solo parzialmente; ed ha mitigato tale forzatura interpretativa, riconoscendo a tale personale il diritto di opzione. La "cosa", del resto e' ribadita nella impugnata delibera regionale n. 4636 del 19 dicembre 1995, al 3 capoverso di pag. 2, dove si afferma che nella circolare regionale n. 25, "viene... indicato che ogni azienda individui il personale addetto in maniera non esclusiva alle funzioni trasferite e che allo stesso personale sia concesso il diritto di optare per l'assegnazione all'Arpa o per la permanenza all'azienda di appartenenza". Evidentemente, sul falso ed erroneo presupposto che esercitasse esclusivamente funzioni trasferite all'Arpa, il dott. Allevato e' stato privato della possibilita' di esercitare il diritto di opzione, in evidente violazione delle disposizioni dettate dalla citata circolare regionale. Come risulta dagli artt. 9 e 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, l'Arpa e' diretta da un direttore generale, coadiuvato da un direttore tecnico; e viene organizzata in sezioni provinciali dirette da un direttore di sezione. Se, quindi, si considerano: la struttura organizzativa dell'Arpa, come sopra delineata; il fatto che le funzioni trasferite all'Arpa attengono ai settori chimico-ambientale e fisico-ambientale, la conseguenza non puo' che essere la seguente: il ricorrente, inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale; ora al vertice del settore biotossicologico (le cui funzioni, come si e' detto, restano assegnate all'USL), una volta inquadrato nell'organico dell'Arpa, verrebbe a perdere tutte le proprie funzioni "di direzione ed organizzazione...", di "indirizzo" e di "decisione sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi", sancite dal secondo comma dell'art. 15, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 per il personale medico del secondo livello della dirigenza; e verrebbe ridotto al rango di semplice esecutore delle direttive altrui. A quanto sopra, si aggiunge la disparita' di trattamento posta in essere con gli impugnati provvedimenti dato che l'aiuto del dott. Allevato, dott.ssa Alessandra Alessandrini e' stata esclusa dal trasferimento e mantenuta presso l'USL. Illegittimita' costituzionale dell'art. 25, legge regionale Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 per violazione dell'art. 117 della Costituzione in relazione ai "principi fondamentali" fissati dalla legislazione statale; nonche' dell'art. 97, Cost. A ritenere, per ipotesi, che la legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (di cui fa attuazione la circolare n. 25 del 31 maggio 1995 ass. reg. sanita') preveda, all'art 25, l'integrale assegnazione di personale e di posti dei PMP all'Arpa, viene dedotta, sia pure in via subordinata, l'illegittimita' costituzionale di tale previsione di legge, per violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione, con modifiche del d.-l. n. 496/1993 e dell'art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Infatti l'art. 3 della legge n. 61/1994 prevede il trasferimento del solo personale adibito esclusivamente alle attivita' "tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente" di cui all'art. 1 della legge stessa. L'illegittimita' costituzionale viene dedotta, sotto il profilo del contrasto con l'art. 117 Cost., oltre che per violazione dei principi sanciti dalla legge n. 61/1994, anche per il contrasto con il d.P.R. n. 117/5 giugno 1993 che, a seguito di risultato referendario ha abrogato le norme della legge 833/1978 nella parte in cui affidavano alle UU.SS.LL. i controlli in materia ambientale; e per contrasto con il d.lgs. n. 502/30 dicembre 1993, che, all'art. 7, ha istituito, in sostituzione dei PMP, i dipartimenti di prevenzione presso le UU.SS.LL., articolati in almeno due sezioni, delle quali una adibita alla prevenzione ambientale. Pertanto, trasferire in blocco il personale dei PMP all'ARPA, contravverrebbe ai principi fissati dalla legislazione nazionale sulla organizzazione sanitaria; nonche' coi principi di ragionevolezza e di buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., dal momento che la USL verrebbe privata del personale medico idoneo ad esercitare le funzioni non mediche, del tutto avulse dalle sue professionalita' e competenza. Resistevano la regione Emilia-Romagna e l'Azienda USL di Parma, entrambe contestando la fondatezza in merito del ricorso; la prima eccepiva altresi la mancanza di un interesse attuale, in attesa del decreto di trasferimento ex art. 13 legge regionale n. 44/1995. In prossimita' dell'udienza di discussione, le parti costituite si scambiavano memorie a sostegno delle rispettive difese: le parti resistenti eccepivano altresi' la omessa notificazione del ricorso all'ARPA controinteressata, ed anche la USL assumeva la natura meramente endoprocedimentale degli atti impugnati. Con il ricorso n. 323/1996 il dott. Allevato rivolgeva analoghe censure contro il decreto 24 aprile 1996 n. 215 del Presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna. recante trasferimento all'Arpa del personale gia' individuato negli atti impugnati con il precedente ricorso, ivi compreso il ricorrente. Resistevano la regione e l'Azienda USL di Parma contestando la fondatezza in merito del gravame. Interveniva ad adiuvandum l'Associazione italiana patologi clinici. L'Azienda USL eccepiva la omessa notificazione all'Arpa e l'omessa impugnativa degli atti presupposti. All'odierna pubblica udienza la causa passava in decisione. Motivi della decisione Con ricorso n. 194/1996 il dott. Allevato, dirigente sanitario del settore biotossicologico del presidio multizonale di prevenzione dell'Azienda USL di Parma, ha impugnato il provvedimento n. 15694/1995 del Direttore generale di tale Azienda, recante proposta di assegnazione alla neoistituita Arpa (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente) delle proprie dotazioni organiche, di cui all'art. 25 della legge regionale n. 44/1995, nonche' la deliberazione 19 dicembre 1995 n. 4636 della giunta regionale, nella quale si individuano i posti delle dotazioni organiche delle Aziende USL da assegnarsi all'Arpa, attribuendo ad apposti decreti del Presidente della giunta il compito di provvedere concretamente al trasferimento ed all'assegnazione del personale (come previsto dall'art. 13 della citata legge regionale n. 44/1995). Il dott. Allevato impugnava anche la circolare 31 maggio 1995, n. 25, dell'Assessore regionale alla sanita', recante indicazioni alle Aziende USL per la individuazione dei posti da proporre per il trasferimento. Con il ricorso n. 323/1996 il dott. Allevato ha infine impugnato il sopravvenuto provvedimento 24 aprile 1996 n. 215 del Presidente della giunta regionale (che da concreta attuazione al trasferimento del ricorrente presso l'Arpa), riproponendo le censure gia' avanzate avverso gli atti presupposti. Conviene preliminarmente disporre la riunione dei due ricorsi, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi. Anzitutto, deve essere disattesa la eccezione di inammissibilita' del primo ricorso (n. 194/1996) per carenza di interesse alla impugnativa di atti endoprocedimentali: infatti la deliberazione 19 dicembre 1995 n. 4636 della giunta regionale, oltre a costituire la "previa deliberazione" di giunta imposta dall'art. 13 della legge regionale n. 44/1995 in funzione determinativa del contenuto del decreto presidenziale di assegnazione e trasferimento del personale USL all'Arpa, ha effetti immediatamente lesivi della posizione soggettiva del dott. Allevato in quanto, mentre lo individua nel novero dei dipendenti da trasferire (allegato 2 b), sopprime contestualmente il suo posto dalla pianta organica della AUSL punto c) del dispositivo, pag. 6). L'effetto soppressivo dal posto occupato dal dott. Allevato nella pianta organica dell'Azienda USL (allegato 2 a) e' quindi senz'altro riconducibile alla considerata deliberazione di giunta che, a questo riguardo, rimette al successivo decreto presidenziale soltanto la determinazione della decorrenza, come e' espressamente previsto al punto c) del dispositivo. Il provvedimento 21 luglio 1995 n. 1564 del direttore generale della AUSL di Parma, pure impugnato con il primo ricorso, ha invece contenuto meramente propositivo, quanto alla individuazione dei posti e del personale da trasferire, per cui esso non puo' valere ad escludere, in capo all'Azienda, la posizione di controinteressata rispetto alla impugnativa dei successivi provvedimenti decisori, che dispongono in relazione alle dotazioni organiche ed al personale dell'AUSL stessa e dell'Arpa, cioe' in relazione ad un oggetto che certamente riveste un naturale e rilevante interesse per l'Azienda. Deve quindi ritenersi adempiuto l'onere di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati, e va disattesa la relativa eccezione. Ne' rileva la omessa contestuale impugnativa, con il ricorso n. 323/1996 proposto contro il decreto del Presidente della Giunta, degli atti presupposti, dal momento che gli stessi sono stati gia' tempestivamente impugnati col precedente ricorso, che si e' gia' visto essere ammissibile. Anche questa eccezione non puo' quindi essere condivisa. Nel merito, occorre muovere all'esame congiunto dei primi ed articolati motivi dei due ricorsi: essi si fondano sul presupposto che, secondo le disposizioni invocate (artt. 1 e 3 della legge 21 gennaio 1994 n. 61, art. 25 della legge regionale 19 aprile 1995 n. 44, art. 15 d.lgs. n. 502/1992, circolare 31 maggio 1995 n. 25 dell'Assessore regionale alla sanita') non tutto il personale del settore biotossicologico del PMP dovrebbe essere trasferito all'Arpa, occorrendo invece procedere ad un giudizio di esclusivita' o di prevalenza delle mansioni esercitate in materia ambientale, ovvero acquisire l'opzione degli interessati. Oltre alla violazione delle norme invocate, il ricorrente lamenta la falsita' del presupposto di fatto (sua esclusiva adibizione a mansioni di protezione ambientale) e il correlato vizio di motivazione, nonche' la disparita' di trattamento rispetto al suo aiuto dott.ssa Alessandra Alessandrini, mantenuta presso l'Azienda USL. L'assunto e' del tutto infondato: l'art. 25 della legge regionale n. 44/1995 stabilisce infatti al primo comma che "sono assegnate all'Arpa, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche in essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori, chimici, fisici e biotossicologici dei P.M.P.". Prosegue il secondo comma. "Il personale dei settori dei PMP indicati al primo comma e' assegnato all'Arpa fin dalla sua costituzione". Come si vede, nell'ambito del settore biotossicologico (e degli altri indicati: chimico e fisico) la norma non lascia spazio ad alcuna valutazione, in sede amministrativa, di esclusivita' o prevalenza delle funzioni di protezione ambientale. Soltanto per il personale del servizio di igiene pubblica delle Aziende USL il terzo comma dispone l'assegnazione all'Arpa di quello effettivamente "adibito, alla data del 31 dicembre 1993, alle attivita' di cui al precedente art. 5", recante: "Funzioni, attivita' e compiti dell'Arpa". Soltanto per questo personale, cioe' il legislatore regionale si e' preoccupato di sancire che occorresse l'esercizio esclusivo di mansioni in materia ambientale quale condizione indispensabile per determinare senz'altro il trasferimento all'Arpa. Ancora, soltanto per questo personale (ripetesi, dei servizi di igiene pubblica) i commi 6, 7 e 8 introducono il criterio della prevalenza delle funzioni di prevenzione ambientale, l'esercizio del diritto di opzione, la formulazione di graduatorie, da parte della Giunta regionale, per l'assegnazione all'Arpa o all'Azienda USL di quei dipendenti che non esercitano in modo esclusivo le attivita' trasferite. Coerentemente ed esattamente la circolare regionale 31 maggio 1996 n. 25 da' atto che "non esistono spazi e dubbi da chiarire" sulla assegnazione all'Agenzia dei settori chimico, fisico e biotossicologico dei P.M.P.; mentre si sofferma sulla particolare situazione del personale dei PMP (interamente soppressi ex art. 24 legge regionale n. 44/1995) per la esclusiva considerazione che al personale amministrativo potevano promiscuamente fare capo sia le funzioni amministrative relative ai tre settori indicati, sia quelle relative al quarto settore (cd. impiantistico, antinfortunistico, di cui agli arrt, 5 e 19 della legge regionale n. 33/1981), trasferito invece ai dipartimenti di prevenzione della Azienda USL dal secondo comma dell'art. 24 della considerata legge regionale; la circolare ha quindi chiarito che, limitatamente al personale con funzioni amministrative dei PMP, occorre avere riguardo al settore di adibizione (chimico, fisico, biotossicologico o impiantistico-antinfortunistico), e che solo in caso di adibizione promiscua (sia ai primi tre che al quarto settore) deve essere applicato il criterio della prevalenza e consentita l'opzione. Le considerazioni che precedono palesano che il trasferimento del ricorrente all'ARPA e' del tutto vincolato dall'art. 25 della legge regionale n. 44/1995, indipendentemente da qualunque valutazione dei contenuti delle funzioni svolte presso il settore biotossicologico del PMP. Ne' sono desumibili indicazioni diverse dalle altre norme invocate: non, in particolare, dall'art. 3 della legge 21 gennaio 1994 n. 61, che, al primo comma, pure prevede una indiscriminata attribuzione alle Agenzie regionali del personale dei P.M.P.; neppure dall'art. 1 della stessa legge, che reca soltanto una definizione analitica delle attivita' tecnico scientifiche per la protezione dell'ambiente, ai fini della loro attribuzione, ex art. 1, alla istituenda Agenzia nazionale (e alle agenzie regionali ai sensi dell'art. 3), ma che non si occupa delle dotazioni di personale. Il carattere vincolato (dalla appartenenza al settore biotossicologico) del trasferimento palesa quindi: la inconfigurabilita' del vizio di disparita' di trattamento (comunque insussistente perche' la dott.ssa Alessandrini risulta assegnata al Servizio igiene pubblica dal 21 giugno 1995, deliberazione n 1337, cioe' prima della costituzione dell'Arpa); l'irrilevanza delle mansioni proprie del posto ricoperto dal dott. Allevato presso il settore biotossicologico del PMP, le quali non integrano affatto un presupposto di legge del trasferimento, come il ricorrente suppone erroneamente. Proprio questa conclusione, se comporta la infondatezza del primo motivo dei due ricorsi, induce il Collegio a sollevare la questione di legittimita' costituzionale della normativa richiamata (e di cui gli atti impugnati rappresentano, come si e' visto, la fedele applicazione), per contrasto con gli artt. 35 e 97 della Costituzione. Tale questione e' palesemente rilevante ai fini del giudizio in corso (attesa l'infondatezza delle altre censure dedotte e sopra esaminate) e non manifestamente infondata, come emerge dalle considerazioni che seguono, e che inducono la sezione a trasmettere gli atti processuali alla Corte costituzionale e ad attenderne una pronuncia in merito. La questione viene sollevata d'ufficio nei confronti dell'art. 3 della legge 21 gennaio 1994 n. 61 (di conversione del decreto-legge 4 dicembre 1993 n. 496), e in accoglimento della eccezione dedotta con il secondo subordinato motivo (di entrambi i ricorsi), per quanto riguarda invece l'art. 25 della legge 19 aprile 1995 n. 44 della regione Emilia-Romagna. Con la istituzione del servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978 n. 833) venivano attribuite alle USL anche competenze in materia di igiene e sanita' pubblica, di salvaguardia dell'igiene dell'ambiente e dei luoghi di lavoro. In particolare l'art. 22 attribuiva ad appositi presidi multizonali, da istituirsi con legge regionale, "il controllo e la tutela dell'igiene ambientale" e "la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", prevedendo "forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale". La legge regionale 7 settembre 1981 n. 33 prevedeva, per l'Emilia Romagna, una articolazione operativa di ciascun presidio in quattro settori di attivita', denominati (art. 4) rispettivamente chimico ambientale, fisico ambientale, biotossicologico e impiantistico-antiinfortunistico. Il settore biotossicologioco ha sempre svolto, secondo la previsione dell'art. 4 comma 5 della citata legge regionale n. 33/1981, compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attivita' di prevenzione e di controllo relativi, in particolare, all'igiene e alla tossicologia del lavoro (con effettuazione di indagini mirate su gruppi di lavoratori esposti a rischi professionali per la ricerca di indici biologici di rischio, per la raccolta e la valutazione epidemiologica dei dati), all'analisi microbiologica degli alimenti e delle bevande ai farmaci e ai cosmetici, all'igiene ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica. Sembra al Collegio evidente che si tratti di attivita' a prevalente carattere igienico-sanitario (solo marginalmente a carattere ambientale), che a tutt'oggi continuano ad essere svolte di norma da personale medico presso le Aziende USL nei dipartimenti di prevenzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, in consonanza, come si vedra', con quanto e' stato recentemente disposto dall'art. 13 allegato 1 della legge regionale n. 44/1995 (e come e' stato confermato dalla stessa Azienda USL di Parma con la deliberazione 18 luglio 1996 n. 1228, pag. 3, esecutiva dell'ordinanza cautelare pronunciata dalla sezione in questo giudizio). Infatti, l'art. 7 del citato d.lgs. n. 502/1992, istitutivo dei dipartimenti di prevenzione delle USL in sostituzione dei citati presidi multizonali, nella consapevolezza che la sola tutela ambientale sarebbe stata sottratta alla competenza USL in esito allo svolgimento del referendum abrogativo delle relative norme, ha attribuito ai dipartimenti di prevenzione le funzioni relative a: a) igiene e sanita' pubblica; b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) sanita' animale. Con d.P.R. 5 giugno 1993 n. 177 sono state abrogate, rispettando i limiti dell'esito referendario, quelle disposizioni della legge n. 833/1978 che avevano affidato alle UU.SS.LL. i controlli in materia ambientale. Logico corollario di tale suddivisione di competenze gia' facenti capo ai presidi multizonali di prevenzione, ed ora in parte confermate ai dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL. (igiene e sanita' pubblica, degli alimenti e della nutrizione, prevenzione e sicurezza del lavoro), e in parte (protezione dell'ambiente) sottratte alle UU.SS.LL. dal d.P.R. n. 177/1993, sarebbe stata, in sede di riorganizzazione dei servizi preposti alla tutela dell'ambiente, una simmetrica suddivisione del personale, che mantenesse presso i dipartimenti di prevenzione quei dipendenti gia' adibiti presso i soppressi presidi a competenze, igienico-sanitarie, non interessate dal referendum abrogativo e, quindi, dal citato d.P.R. Il legislatore statale, tuttavia, nel riorganizzare la materia dei controlli ambientali affidandola a una Agenzia nazionale e ad Agenzie regionali, ha effettivamente confermato, con legge 21 gennaio 1994 n. 61, il mantenimento alle Aziende USL delle attribuzioni di igiene e sanita' pubblica, ma contraddittoriamente ha stabilito il trasferimento di tutto il personale dei presidi alle Agenzie regionali. Infatti l'art. 1, dopo avere analiticamente elencato "le attivita' tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente" (comma 1), sancisce che restano ferme le attribuzioni in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza ne luoghi di lavoro e di igiene e sanita' pubblica spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario nazionale (comma 2). L'art. 1 prevede quindi la istituzione dell'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), per lo svolgimento delle sole attivita' di cui all'art. 1 comma primo, ove rivestano interesse nazionale (art. 1 lett. a); correlativamente, l'art. 3 (introdotto in sede di conversione del d.-l. 4 dicembre 1993 n. 496) prevede la attribuzione delle stesse attivita', ove invece rivestano interesse regionale, ad apposite Agenzie regionali (ARPA), ma poi dispone la attribuzione indiscriminata alle stesse del personale dei presidi, senza distinguere tra addetti e non addetti alle attivita' trasferite, contraddicendo cosi' la premessa (primo comma dell'art. 3). Nella logica dell'esito referendario e di quanto disposto in sua applicazione dal d.P.R. 5 giugno 1993 n. 177, solo l'attivita' di protezione ambientale e' stata sottratta alle UU.SS.LL. e attribuita alle Agenzie regionali dall'art. 3 della legge n. 61/1994; pertanto il personale dei presidi multizonali di prevenzione, in particolare il personale medico (come il dott. Allevato) dei settori biotossicologici, adibito a competenze non trasferite ma residuate alle Aziende USL, non poteva che rimanere presso i dipartimenti di prevenzione di cui all'art. 7 del d.lvo 30 dicembre 1992 n. 502, dal momento che agli stessi sono state confermate, dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 61/1994 e in consonanza con l'esito referendario, le attribuzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, igiene degli alimenti, igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (funzioni gia' individuate dall'art. 7 del d.lvo n. 502/1992 in capo ai dipartimenti di prevenzione e dall'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 33/1981 in capo al settore biotossicologico dei presidi multizonali). Anche il legislatore regionale ha ricalcato la stessa contraddizione. Infatti, l'art. 13 della legge regionale 19 aprile 1995 n. 44, comma primo, dispone per la assegnazione all'Agenzia regionale del personale dei presidi secondo il riparto di competenze di cui all'allegato 1, per il quale riserva ai dipartimenti di prevenzione le funzioni relative, tra l'altro, alla "igiene e sanita' pubblica", alla "igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano" alla "igiene degli alimenti di origine animale, e loro derivati", alla "tutela della salute dei lavoratori". Ciononostante l'art. 25 dispone per la indiscriminata assegnazione all'Agenzia di tutto il personale del settore biotossicologico, senza considerare la parziale coincidenza delle sue funzioni (come individuate dall'art. 4 comma 5 della legge regionale n. 33/1981) con quelle riservate dall'art. 13 ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL. Dall'esame comparato delle disposizioni richiamate sembra potersi concludere che: il settore biotossicologico dei P.M.P. opera, sin dall'origine, con rilevanti competenze in materia di igiene e sanita' pubblica; il referendum abrogativo e la legislazione successiva hanno sottratto alle UU.SS.LL soltanto le competenze in materia di tutela ambientale; le competenze gia' attribuite ai settori biotossicologici dei PMP e poi ai dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL., in materia di igiene e sanita' pubblica, non sono state trasferite alle Agenzie regionali per la prevenzione e l'ambiente; ciononostante e' stato previsto (art. 3 della legge n. 61/1994 e art. 25 della legge regionale n. 44/1995) il trasferimento alle stesse di tutto il personale del settore biotossicologico, ancorche' istituzionalmente adibito, sin dall'origine, a compiti non trasferiti ma riservati al Servizio sanitario nazionale. Questa mancanza di simmetria tra funzioni e personale oggetto di trasferimento non sembra rispondere a criteri di logica e razionalita' sotto il profilo: della identica disciplina prevista per situazioni di servizio del tutto differenziate quanto a funzioni esercitate (sia estranee che inerenti alla materia della tutela ambientale) ed a correlati profili professionali (medici e non medici); della parallela mancanza di considerazione della inscindibilita' del nesso tra profili professionale e contenuti delle funzioni da attribuire, e della necessaria inerenza di queste ultime ai primi, tenuto conto che la valorizzazione delle professionalita' risponde sia ad esigenze oggettive di buon andamento degli uffici che ad esigenze soggettive di tutela dal diritto al lavoro; della immotivata sottrazione al Servizio sanitario nazionale di dotazioni di personale adibito a compiti riconosciuti propri del Servizio medesimo, sottrazione che non appare coerente con il principio di buona organizzazione dei pubblici uffici, perche' e' inserita in un contesto normativo che non offre alcuna ratio alla disposizione nella misura in cui non interferisce affatto con tali compiti. Tali profili di illogicita' delle norme in commento (art. 3 primo comma della legge 21 gennaio 1994 n. 61 e art. 25 primo comma della legge 19 aprile 1995 n. 44 della regione Emilia-Romagna) palesano la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle stesse in relazione, rispettivamente, agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Rinviando, dunque, ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese processuali, va sospeso il giudizio, disponendosi la trasmissione degli atti - a cura della segreteria della sezione - alla Cancelleria della Corte costituzionale, affinche' quest'ultima esamini la sollevata questione di legittimita'.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, previa riunione degli epigrafati ricorsi: sospende il giudizio in corso; solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 comma primo della legge 21 gennaio 1994 n. 61 e dell'art. 25, comma primo della legge 19 aprile 1995 n. 44 della regione Emilia-Romagna per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, ritenendola rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata; dispone che, a cura della Segreteria della sezione, gli atti siano trasmessi alla Cancelleria della Corte costituzionale in Roma; dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Parma, il giorno 11 febbraio 1997. Il presidente: Ciccio' 97C0767