N. 463 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1996- 17 giugno 1997

                                N. 463
  Ordinanza   emessa   il  19  dicembre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 17 giugno 1997) dalla Corte d'appello di Milano nel
 procedimento penale a carico di Nassetti Roberto
 Reati tributari -  Violazioni  doganali  -  Delitti  di  contrabbando
    punibili  con  la  sola  multa  - Possibile estinzione del reato a
    seguito di definizione in via amministrativa - Mancata  previsione
    di    sindacato    giurisdizionale   sulla   valutazione   operata
    dall'amministrazione - Violazione dei principi di eguaglianza e di
    legalita' - Lesione della tutela giurisdizionale contro  gli  atti
    della pubblica amministrazione.
 (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 334).
 (Cost., artt. 3, 25, comma 2, e 113).
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa penale contro
 Nassetti Roberto.
   Sulla  eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  proposta  dal
 difensore, dall'art. 334 in relaz. all'art. 282 t.u.  L. Dog. 43/1973
 con riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, 112 e 113 Cost.;
   Sentito  il  parere  del  procuratore  generale,  che ha chiesto il
 rigetto della eccezione per manifesta infondatezza;
   Ritenuta  la  rilevanza  nel  presente  giudizio  della   questione
 sollevata,  in  quanto  l'imputato  risulta  non essere stato ammesso
 dall'amministrazione doganale  alla  definizione  amministrativa  con
 provvedimento del 28 ottobre 1992 in atti;
   Ritenuta altresi' la non manifesta infondatezza della questione, in
 quanto   l'art.   334   t.u.   L.  Dog.  prevede  la  facolta'  della
 amministrazione doganale di consentire una definizione amministrativa
 della violazione senza regolare i presupposti in presenza  dei  quali
 tale facolta' puo' essere esercitata;
   In  tal  modo  rimettendo alla discrezionalita' assoluta della p.a.
 l'applicazione della sanzione penale, precludendo  ogni  possibilita'
 di  controllo  giurisdizionale sul corretto esercizio di tale potere,
 con violazione del principio della parita'  di  trattamento  statuito
 dall'art.  3  Cost. dalla legalita' della pena statuita dall'art. 25,
 secondo comma, Cost., dalla tutela  dei  diritti  e  degli  interessi
 legittimi contro gli atti della p.a. statuita dall'art. 113 Cost.;
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Sospende  il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti
 alla  Corte  costituzionale  per  la  decisione  sulla   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  334  t.u.  legge  doganale  n. 43/1973 con
 riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 113 Cost.,  nella  parte
 in  cui  tale  norma  non  prevede un sindacato giurisdizionale sulla
 valutazione operata dalla p.a. in  merito  alla  definizione  in  via
 amministrativa dal reato previsto dall'art. 282 t.u.l. doganale;
   Dispone  la  notifica  della  presente  ordinanza al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e la comunicazione  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
     Milano, addi' 19 dicembre 1996.
  Il presidente: Della Torre
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