N. 465 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1997

                                N. 465
  Ordinanza emessa il 16 maggio 1997 dal magistrato di sorveglianza di
 Modena sull'istanza proposta da Poggi Lorenzo
 Gratuito   patrocinio   -   Procedimenti  dinanzi  al  magistrato  di
    sorveglianza - Ammissione del patrocinio in caso  di  procedimento
    relativo   all'applicazione  di  misure  di  sicurezza  -  Dedotta
    esclusione negli altri procedimenti dinanzi allo stesso giudice  -
    Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul diritto
    di difesa.
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 15).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                     IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
   Letta  l'istanza  per  l'ammissione  al gratuito patrocinio a spese
 dello Stato presentata da Poggi Lorenzo, nato il  9  ottobre  1969  a
 Modena ed ivi residente, via Bergamo n. 12, difeso dall'avv. Patrizia
 Tassello  del  Foro  di  Modena,  nel  procedimento  di  sorveglianza
 relativo alla conversione della pena pecuniaria inflitta con sentenza
 di pretore di Modena in data 29 luglio 1994 di L. 500.000  di  multa,
 osserva quanto segue:
   La  legge  30  luglio 1990 n. 217, istituisce il patrocinio a spese
 dello Stato per i non abbienti.
   In particolare, per quanto qui interessa,  l'art.  15  della  detta
 legge  stabilisce  che  "le disposizioni degli articoli precedenti si
 applicano, in  quanto  compatibili,  nel  procedimento  di  revisione
 nonche'  nei  procedimenti  relativi  all'applicazione  di  misure di
 sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza  del  tribunale
 di  sorveglianza,  sempreche'  l'interessato  abbia  o  possa  essere
 assistito da un difensore o  da  un  consulente".  Il  secondo  comma
 prosegue  disponendo  che  "competente  a  ricevere  l'istanza..., ad
 adottare i provvedimenti relativi alla  ammissione  al  patrocinio  a
 spese dello Stato e a liquidare i compensi e', a seconda dei casi, il
 giudice dell'esecuzione o l'autorita' giudiziaria procedente...".
   Ora  e' noto che la magistratura di sorveglianza e' ordinata in due
 gradi di giurisdizione: il magistrato di sorveglianza e il  tribunale
 di sorveglianza.
   L'art.  15  della legge n. 217/1990 prevede il gratuito patrocinio,
 per  i  procedimenti   davanti   al   magistrato   di   sorveglianza,
 esclusivamente  per  i  procedimenti  relativi all'applicazione delle
 misure di sicurezza (che sono quelli previsti dall'art. 679, 1 comma,
 del  codice  di  procedura  penale),  prevede,  invece,  il  gratuito
 patrocinio   per   tutti  i  procedimenti  davanti  al  tribunale  di
 sorveglianza.
   E' vero che l'art. 15 in parola prevede l'applicazione del gratuito
 patrocinio "anche nella fase di esecuzione"; ma questa  locuzione  si
 riferisce   ai   procedimenti  davanti  al  giudice  dell'esecuzione,
 previsti dal capo primo,  titolo terzo, libro decimo, del  codice  di
 procedura  penale  e  non per tutti i procedimenti previsti dal libro
 decimo, perche' al di la' del preciso significato da attribuire  alla
 locuzione  "giudice  dell'esecuzione",  non avrebbe senso la espressa
 previsione  del  gratuito  patrocinio,  davanti  al   magistrato   di
 sorveglianza,  per  la sola materia dell'applicazione delle misure di
 sicurezza.
   In altre parole, se in  tutti  i  procedimenti  di  competenza  del
 magistrato  di sorveglianza fosse applicabile il gratuito patrocinio,
 non sarebbe  stato  necessario  limitare  espressamente  il  gratuito
 patrocinio   davanti   al   magistrato   di   sorveglianza  per  soli
 procedimenti  di  applicazione  delle misure di sicurezza e prevedere
 espressamente il gratuito patrocinio  per  tutti  i  procedimenti  di
 competenza  del  tribunale  di  sorveglianza.    Cio' conferma che la
 espressione "giudice dell'esecuzione" vada inteso in senso tecnico  e
 non si riferisca percio' al magistrato di sorveglianza.
   Detto  questo,  comunque, va osservato che l'art. 15 della legge n.
 217/1990 si presenta irragionevolmente lacunoso,  dato  che  vi  sono
 alcuni procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza per i quali
 appare  ingiustificata la mancata concessione del gratuito patrocinio
 ai  non  abbiente  (come  il  procedimento  di  conversione  di  pena
 pecuniaria,  il  procedimento di riesame della pericolosita' sociale,
 ecc...).
   Al riguardo e' bene rilevare che  tutti  questi  procedimenti  sono
 stati  "giurisdizionalizzati"  dal  nuovo codice di procedura penale,
 che ha infatti  previsto  la  presenza  necessaria  del  p.m.  e  del
 difensore.    Ora,  proprio  questa  "giurisdizionalizzazione" mal si
 concilia con la esclusione dal gratuito patrocinio  dei  procedimenti
 di competenza del magistrato di sorveglianza.
   Se questa interpretazione e' corretta, allora appaiono evidenti sia
 il  vulnus arrecato al diritto di difesa (tutelato dall'art. 24 della
 Costituzione) sia la violazione del principio di uguaglianza (art.  3
 Cost.)  per  l'irragionevole  disparita'    di trattamento tra chi e'
 soggetto, avanti al magistrato di sorveglianza,  al  procedimento  di
 conversione  della  pena  pecuniaria (gratuito patrocinio escluso), e
 chi e' soggetto al  procedimento  di  applicazione  delle  misure  di
 sicurezza (gratuito patrocinio ammesso).
   La  questione  e'  rilevante,  posto che si tratta di assicurare la
 difesa del condannato, e appare non manifestamente infondata.
   Alla luce di cio', pertanto, appare necessario sollevare di ufficio
 la questione di costituzionalita' dell'art. 15 della legge 30  luglio
 1990  n.  217,  per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 laddove non prevede il gratuito patrocinio per tutti  i  procedimenti
 di sorveglianza avanti al magistrato di sorveglianza.
                                P. Q. M.
   Solleva  di ufficio la questione di costituzionalita' dell'art.  15
 della legge 30 luglio 1990 n. 217, per violazione degli artt.  3 e 24
 della Costituzione, laddove non prevede il  gratuito  patrocinio  per
 tutti   i  procedimenti  di  sorveglianza  avanti  al  magistrato  di
 sorveglianza;
   Dispone la sospensione del procedimento  e  la  trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei  due  rami
 del Parlamento.
     Modena, addi' 16 maggio 1997.
               Il magistrato di sorveglianza: Martinelli
 97C0771