N. 217 SENTENZA 19 giugno - 3 luglio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Direttori di consorzi provinciali antitubercolari
 afferenti a province di classe  1/A  e  con  anzianita'  di  servizio
 inferiore  a cinque anni - Inquadramento nella qualifica di direttore
 amministrativo anziche' di  direttore  amministrativo  capo  servizio
 come previsto dalla disciplina previgente - Disparita' di trattamento
 di  situazioni  omogenee  -  Deteriore  trattamento  dei direttori in
 questione rispetto ai direttori di c.p.a. di classe 1/B  in  possesso
 di cinque anni di anzianita' di servizio - Violazione dei principi di
 imparzialita'  e  buon andamento della pubblica amministrazione - Non
 fondatezza.
 
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art.  64,  primo  comma  e  tabella
 riportata nell'allegato 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
 
(GU n.29 del 16-7-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici: prof. Giuliano VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  64, primo
 comma, del  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n.  761  e  tabella  di  cui
 all'allegato  n.  2  (Stato  giuridico  del  personale  delle  unita'
 sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa  l'11  ottobre  1995
 dal  Tar  per  la  Sicilia,  sezione  staccata di Catania sui ricorsi
 riuniti proposti da Nunzio Li Rosi contro Assessorato  Regionale  per
 la  Sanita'  della Regione Siciliana ed altri, iscritta al n. 514 del
 registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  7  maggio  1997  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
                           Ritenuto in fatto
   1.   -     Nunzio  Li  Rosi,  gia'  impiegato  dell'amministrazione
 provinciale di Catania, comandato in  servizio  presso  il  Consorzio
 provinciale  antitubercolare,  con  distinti ricorsi impugnava al Tar
 per la Sicilia due decreti  dell'Assessore  regionale  alla  sanita',
 aventi   ad  oggetto  la  propria  iscrizione  nei  ruoli  nominativi
 regionali  del  personale  dei  servizi  sanitari con la qualifica di
 direttore amministrativo, anziche' di direttore  amministrativo  capo
 servizio.
   Il  ricorrente  eccepiva  l'invalidita'  di  entrambi  gli  atti  e
 chiedeva l'attribuzione della qualifica apicale, deducendo, in  linea
 gradata,  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 64, primo comma,
 del d.P.R.  20 dicembre 1979, n. 761 e della allegata tabella 2,  per
 violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   L'Assessorato   alla  sanita'  della  Regione  Sicilia  e  l'Unita'
 sanitaria  locale  n.  36  di  Catania  contestavano  la   fondatezza
 dell'impugnazione e ne chiedevano il rigetto.
   2.  -  Il  Tar  per la Sicilia, con ordinanza dell'11 ottobre 1995,
 solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64,  primo
 comma,  del  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n. 761 (Stato giuridico del
 personale  delle  unita'  sanitarie  locali)  e  della   tabella   di
 Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale
 da inquadrare nei ruoli nominativi regionali, riportata nell'allegato
 2, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   Il   giudice   rimettente,  in  punto  di  rilevanza,  osserva  che
 l'amministrazione ha fatto  corretta  applicazione  di  detta  norma,
 perche'  la  tabella  2  contempla  espressamente  la  qualifica gia'
 posseduta  dal  Li  Rosi  (direttore  amministrativo   di   consorzio
 provinciale  antitubercolare  con  meno di cinque anni di servizio) e
 quella da attribuirgli (direttore amministrativo), precludendo in tal
 modo il ricorso al criterio di equipollenza che, secondo la  costante
 giurisprudenza  del Consiglio di Stato, puo' operare solo qualora non
 siano espressamente indicati i profili professionali di  riferimento.
 Assume,  quindi,  che  solo  la  dichiarazione di incostituzionalita'
 della  norma  e  della  tabella  in  parte   qua   possono   condurre
 all'accoglimento del ricorso.
   3.  -  Il  giudice  a  quo  deduce  che  i  direttori  dei consorzi
 antitubercolari, analogamente ai direttori di ripartizione nei comuni
 e nelle province, erano inquadrati, in virtu'  del  d.P.R.  1  giugno
 1979,  n.  191,  nel  IX  o nell'VIII livello retributivo-funzionale,
 secondo che il consorzio afferisse a provincia di classe 1/A o 1/B.
   L'omogeneita' di tale assetto sarebbe venuta meno all'atto del loro
 passaggio alle dipendenze  del  Servizio  sanitario  nazionale.    Il
 d.P.R.  n.  761  del  1979  ha,  infatti,  attribuito ai direttori di
 ripartizione delle province la posizione apicale o  subapicale  sulla
 base  della  classe  della  provincia,  conservando  in  tal  modo le
 caratteristiche dell'inquadramento previgente. Per  i  direttori  dei
 consorzi non e' stata, invece, prevista un'analoga differenziazione e
 la  qualifica  piu'  elevata  e'  stata  attribuita solo a coloro che
 avevano il  diploma  di  laurea  ed  un'anzianita'  di  servizio  non
 inferiore  a  cinque  anni.    La  norma,  ad  avviso  del  tribunale
 amministrativo regionale, ha,  quindi,  determinato  un'irragionevole
 disparita' di trattamento tra le due categorie, prima equiparate.
   La  disposizione  ha,  inoltre,  irragionevolmente  discriminato  i
 direttori dei consorzi delle provincie di classe 1/A, non in possesso
 del requisito dell'anzianita' quinquennale,  rispetto  a  quelli  dei
 consorzi delle province di classe 1/B, in possesso di tale requisito.
 Siffatti  rilievi,  sostiene  il  giudice  a quo fondano il dubbio di
 legittimita' costituzionale della norma dell'art.  64,  primo  comma,
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  761  del 1979 e
 dell'allegata  tabella  2,  in  quanto  violerebbero  il principio di
 eguaglianza formale  stabilito  dall'art.    3,  primo  comma,  della
 Costituzione   ed  il  canone  di  buon  andamento  ed  imparzialita'
 dell'amministrazione  codificato  nell'art.  97  della  Costituzione.
 L'irragionevole  disparita'  di  trattamento determinerebbe, infatti,
 una  situazione  di  tensione  e  malcontento  negli   impiegati   in
 precedenza  inquadrati  nella  qualifica  superiore;  situazione  che
 potrebbe compromettere l'ordinato svolgimento del lavoro.
   4. - Le parti del processo amministrativo non  si  sono  costituite
 nel giudizio innanzi alla Corte.
   5.  -  E'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri  per  il  tramite  dell'Avvocatura  generale  dello   Stato,
 eccependo  l'inammissibilita'  e,  in subordine, l'infondatezza della
 questione.
   Nella memoria depositata in prossimita' della camera  di  consiglio
 l'Avvocatura   erariale   deduce   che   la   norma   sospettata   di
 incostituzionalita', nel disciplinare l'inquadramento dei  dipendenti
 provenienti  da  enti  diversi, ha privilegiato un criterio informato
 alla  valorizzazione  del  titolo   di   studio   e   dell'esperienza
 professionale,  che e' senz'altro logico e razionale. Inoltre, ne' il
 d.P.R. n. 191 del 1979, ne' gli accordi di  lavoro  precedenti  hanno
 mai   stabilito   l'equiparazione  retributivo-funzionale  delle  due
 categorie  di  personale  alle  quali  fa  riferimento   il   giudice
 rimettente,  sicche'  la  norma in esame non ha introdotto l'eccepita
 disparita' di trattamento.
   La valorizzazione, al fine dell'attribuzione delle qualifiche,  del
 criterio  di  classificazione  dei  comuni e delle province non puo',
 inoltre, che riferirsi al solo personale  in  servizio  presso  detti
 enti,  ai  quali,  in mancanza di oggettivi parametri di riferimento,
 non sono assimilabili i consorzi provinciali antitubercolari.
   L'Avvocatura generale  conclude,  infine,  perche'  sia  dichiarata
 infondata la questione sollevata dal Tar per la Sicilia.
                         Considerato in diritto
   1.  -    La  questione di legittimita' costituzionale sollevata con
 l'ordinanza in epigrafe concerne le disposizioni dell'art. 64,  primo
 comma,  del  d.P.R.  20  dicembre  1979 n. 761 e della tabella di cui
 all'allegato 2, nella parte in cui  prevedono  che  al  direttore  di
 consorzio  provinciale  antitubercolare  sia  attribuita la qualifica
 apicale di direttore amministrativo, se in possesso  del  diploma  di
 laurea  e  di un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni, oppure
 quella subapicale di direttore  amministrativo,  se  privo  di  detti
 requisiti.
   Il  sistema  previgente,  disciplinato  dal d.P.R. 1 giugno 1979 n.
 191, era caratterizzato, secondo il  giudice  rimettente,  dal  pieno
 "parallelismo"  retributivo-funzionale  fra  direttori  dei  consorzi
 provinciali antitubercolari e direttori di  ripartizione  degli  enti
 locali,  in  base  al  quale  il  loro  inquadramento al IX livello o
 all'VIII  livello  derivava  dal  fatto   che   l'ufficio   afferisse
 rispettivamente  a  provincia di classe I/A, ovvero di classe I/B. Le
 norme impugnate riferendosi invece, ai  fini  dell'inquadramento,  ai
 soli  requisiti  del  titolo di studio e dell'anzianita' di servizio,
 hanno introdotto  -  a  detta  del  giudice  a  quo  -  irragionevoli
 disparita'  di trattamento sia rispetto al prospettato "parallelismo"
 con i direttori di ripartizione degli enti locali, sia rispetto  alle
 precedenti  posizioni  di  inquadramento  dei  direttori dei consorzi
 provinciali antitubercolari; ne deriverebbero quindi  "situazioni  di
 tensione  e malcontento tra i dipendenti" con conseguente pregiudizio
 del buon andamento dell'amministrazione.
   2. - La questione e' infondata sotto tutti i profili prospettati.
   In via preliminare, va ricordato che questa  Corte  ha  piu'  volte
 affermato  che  il  legislatore  ha,  in  tema  di  inquadramento del
 personale e di articolazione delle qualifiche, specie  nel  passaggio
 da  un  ordinamento  ad un altro, un'ampia discrezionalita', peraltro
 censurabile qualora emergano profili di arbitrarieta' o di  manifesta
 irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della
 pubblica  amministrazione  o  da  determinare  discriminazioni  tra i
 soggetti interessati (ex plurimis:  sentenze n. 4 del 1994, nn. 448 e
 324 del 1993, n. 332 del 1992).  In particolare, nelle decisioni  che
 hanno  avuto  per  oggetto proprio la tabella di equiparazione ora in
 esame, la lesione del principio di eguaglianza e'  stata  individuata
 in quelle ipotesi in cui le qualifiche poste a raffronto presentavano
 profili di professionalita' sostanzialmente omogenei ed equivalenti e
 non  si  riscontravano,  per contro, elementi idonei a giustificare -
 sulla base della descrizione normativa delle qualifiche attribuite  -
 una   diversita'  di  funzioni  svolte  negli  enti  di  provenienza,
 cosicche' la differenza di trattamento  appariva  basata  solo  sulla
 provenienza da enti diversi (tra le piu' recenti: sentenze n. 404 del
 1994,  n.  476  del  1992,  n.  331 del 1992). In questo orientamento
 giurisprudenziale si deve segnalare, in particolare, che il  criterio
 della  diversita' dell'ente di provenienza e' stato ritenuto inidoneo
 a giustificare un differente inquadramento del  personale,  tutte  le
 volte  che  non  esercitasse  alcuna  influenza  diretta  e specifica
 sull'identita' dei compiti da espletare (sentenza n. 827 del 1988).
   Cio' premesso, per una piu' compiuta analisi del  quadro  normativo
 sembra   opportuno   ricordare  che,  anteriormente  alla  disciplina
 introdotta dal d.P.R. n. 761 del 1979, il d.P.R.  n.  191  del  1979,
 recante  l'accordo  nazionale,  stipulato  ai sensi dell'art. 6 della
 legge 27 febbraio 1978 n. 43, concernente il personale dipendente dai
 comuni, dalle province e dai loro consorzi, nell'allegato A prevedeva
 nove livelli retributivo-funzionali degli impiegati e ne descriveva i
 profili professionali. L'allegato predetto soltanto  in  alcuni  casi
 stabiliva    direttamente    l'inquadramento    di    alcune   figure
 professionali, come accadeva per i direttori delle  ripartizioni  nei
 comuni  e  nelle province, per i quali era espressamente valorizzata,
 ai  fini  dell'inquadramento,  la   gia'   indicata   classificazione
 dell'ente  locale  di  afferenza,  poiche'  le  dimensioni  dell'ente
 influivano, in modo specifico, sulla tipologia dei  compiti  assolti,
 che   risultavano   identici  solo  a  parita'  di  ambito  spaziale.
 Viceversa,  per  i  direttori  dei  consorzi   antitubercolari,   non
 espressamente  previsti nella tabella, la peculiarita' delle funzioni
 assegnate ai relativi enti e la loro stessa struttura  non  solo  non
 consentivano  di affermare l'identita' dei compiti assolti rispetto a
 quelli  dei  direttori  di  ripartizione,  ma  anzi   inducevano   ad
 attribuire rilievo anche a situazioni non direttamente correlate alle
 dimensioni della provincia di afferenza.
   Sotto  questo  profilo  quindi  non  sussiste  alcuna disparita' di
 trattamento rispetto al  presunto  "parallelismo"  tra  direttori  di
 ripartizione  e  direttori  dei  consorzi antitubercolari, poiche' la
 mancata considerazione, ai fini dell'inquadramento dei direttori  dei
 consorzi   antitubercolari,   della   dimensione   e   quindi   della
 classificazione della provincia, che e' rilevabile nel  passaggio  al
 nuovo  ordinamento  disposto  dalle norme impugnate, non puo', di per
 se' sola, essere valutata come determinativa dell'eccepita disparita'
 di trattamento, quando gia' tale profilo nel precedente inquadramento
 non era stato valorizzato.
   Non e'  infatti  irragionevole  che,  in  riferimento  a  personale
 dipendente   da   enti,  per  i  quali,  gia'  in  passato,  il  dato
 dimensionale non era stato ritenuto sufficientemente espressivo della
 importanza  del  servizio  e  della  acquisizione  di  una  peculiare
 qualificazione professionale, il legislatore abbia identificato, come
 criteri di nuovo inquadramento, sia l'anzianita' di servizio, e cioe'
 l'esercizio dell'attivita' per un apprezzabile lasso di tempo, sia il
 titolo   di   studio.   Si   tratta   infatti  di  indici  rivelatori
 dell'acquisizione dell'esperienza e della preparazione  professionale
 indispensabili  per  il riconoscimento della qualifica apicale. Tanto
 piu', se l'attivita' professionale da svolgere non e' direttamente  e
 specificamente   influenzata   dal  dato  dimensionale  dell'ente  di
 provenienza, come invece puo'  accadere  in  altri  casi  individuati
 dalla   stessa   tabella,  con  riferimento  ad  altre  categorie  di
 personale.
   Sotto  questo  profilo  e'  pertanto  da  escludere   la   presunta
 disparita'  di  trattamento  rispetto  alle  precedenti  posizioni di
 inquadramento dei direttori dei consorzi provinciali antitubercolari.
   3. - La declaratoria di  infondatezza  dei  prospettati  motivi  di
 violazione  del principio di eguaglianza per irragionevole disparita'
 di trattamento nell'inquadramento del personale in questione comporta
 anche la declaratoria di infondatezza dei dubbi di  costituzionalita'
 in    ordine    alla   lesione   del   canone   di   buon   andamento
 dell'amministrazione,  poiche'  i  due  profili  problematici   della
 questione di costituzionalita' sono cosi' strettamente collegati, che
 la  soluzione del secondo dipende dalla soluzione del primo (sentenza
 n. 296 del 1984). Oltre tutto, la Corte ha gia' affermato che il fine
 di non demotivare il pubblico dipendente non puo' essere addotto come
 limite  alla  discrezionalita'  del   legislatore   in   materia   di
 organizzazione   del   personale;   discrezionalita'  che  puo'  anzi
 richiedere interventi non graditi al personale  stesso  (sentenza  n.
 335  del  1992), di per se' non censurabili se la disciplina non sia,
 come non lo e' nella specie, manifestamente irragionevole.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  64, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato
 giuridico del  personale  delle  unita'  sanitarie  locali)  e  della
 tabella  di  Equiparazione  delle qualifiche e dei livelli funzionali
 del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali  riportata
 nell'allegato   2,   sollevata,   limitatamente   alle   disposizioni
 riguardanti i  direttori  amministrativi  o  segretari  dei  consorzi
 provinciali  antitubercolari,  in riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, dal Tar per la  Sicilia  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C0783