N. 223 ORDINANZA 19 giugno - 3 luglio 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pena - Oltraggio a pubblico impiegato - Trattamento sanzionatorio - Lamentata previsione della stessa pena minima edittale prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Lamentata previsione di un trattamento piu' severo rispetto al reato di ingiuria - Equiparazione dei reati previsti dagli artt. 341 e 344 c.p. nel limite minimo della pena malgrado la diversa gravita' - Manifesta infondatezza. (C.P., art. 344). (Cost., art. 3).(GU n.29 del 16-7-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 344 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Scanzano Matteo, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sia nella parte in cui prevede, a seguito della sentenza n. 341 del 1994, lo stesso minimo edittale fissato per il piu' grave delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento sanzionatorio piu' severo rispetto a quello previsto per il reato di ingiuria; Considerato, quanto al primo profilo, che questa Corte ha gia' avuto modo di osservare che nessun rilievo puo' annettersi alla circostanza che i reati previsti dagli artt. 341 e 344 del codice penale risultino ora equiparati nel limite minimo della pena, giacche' - anche a voler prescindere dalla inammissibilita' di quesiti manipolativi sul punto - l'omologazione del trattamento sanzionatorio al minimo fissato invia generale dall'art. 23 del codice penale e' proprio di tutte le fattispecie delittuose che, senza per questo turbare alcun valore di rango costituzionale, non stabiliscono un minimo edittale autonomo malgrado la diversa gravita' dei reati contrassegnata dalla differente pena massima (v. ordinanza n. 162 del 1996); che la diversa obiettivita' giuridica che caratterizza le fattispecie rispettivamente delineate dagli artt. 344 e 594 del codice penale adeguatamente giustifica il permanere nel sistema di un difforme regime sanzionatorio; che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997. Il presidente e redattore: Vassalli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997. Il cancelliere: Fruscella 97C0789