N. 233 ORDINANZA 19 giugno - 4 luglio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in genere - Indennita' di buonuscita ENPAS - Rimborso delle
 imposte di ricchezza  mobile  e  complementare  -  Irrilevanza  della
 questione  trattandosi  di  norme riferentesi alla tassazione ai fini
 IRPEF - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lettera e), e 46; d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).
 
 (Cost., artt. 3, 38, 53 e 76).
 
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof. Cesare MIRABELLI,   prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,   prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lettera
 e), e 46  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597  (Istituzione  e
 disciplina   dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche)  e
 dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601  (Disciplina  delle
 agevolazioni  tributarie),  promosso con ordinanza emessa il 28 marzo
 1984 dalla Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Torino  sul
 ricorso  proposto da Tanzillo Italo contro l'Intendenza di finanza di
 Torino, iscritta al n. 1301 del registro ordinanze 1996 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  49,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio  del  18  giugno  1997  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso da un contribuente
 avverso  il  silenzio-rifiuto  dell'Intendenza  di  finanza di Torino
 sull'istanza  di  rimborso  delle  imposte  di  ricchezza  mobile   e
 complementare  pagate in relazione all'indennita' di buonuscita ENPAS
 - la Commissione tributaria di primo grado di Torino,  con  ordinanza
 emessa  il 28 marzo 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale solo il
 18  novembre  1996),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.    12,  lettera  e),  e 46 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597, nonche' dell'art. 34 del d.P.R. 29  settembre
 1973, n. 601;
     che - affermata la natura previdenziale della predetta indennita'
 - il collegio rimettente ritiene che le denunciate norme contrastino:
 a)  con  l'art.  76  della  Costituzione,  per la lesione dei criteri
 direttivi stabiliti dall'art. 2, lettera e),  della  legge  delega  9
 ottobre 1971, n. 825, essendo evidente la mancanza nella specie di un
 nesso  diretto  tra  l'indennita'  di  buonuscita  ed  il rapporto di
 lavoro; b) con l'art.   53 della  Costituzione,  attesa  l'estensione
 della   tassabilita'   anche   al   risparmio  accantonato  per  fini
 previdenziali; c) con  l'art.  38  della  Costituzione,  destinandosi
 "parte delle indennita' previdenziali a fini diversi da quelli di cui
 alla  norma  costituzionale"; d) con l'art. 3 della Costituzione, per
 la disparita' di trattamento "con i lavoratori  alle  dipendenze  dei
 privati,  che  percepiscono  l'indennita'  di  anzianita'  senza aver
 versato contributi; con coloro che hanno  contratto  un'assicurazione
 sulla  vita,  i  quali sono esenti dall'imposta; con i lavoratori che
 percepiscono indennita' INPS, pure esenti dal tributo";
   Considerato che - a prescindere dalla incidenza  nella  materia  in
 esame  delle  modificazioni  della  disciplina della tassazione delle
 indennita' di fine rapporto,  introdotte  con  efficacia  retroattiva
 dalla  legge  26  settembre 1985, n. 482 (v., da ultimo, ordinanza n.
 386 del 1994) - con riguardo agli artt. 12,  lettera  e),  e  46  del
 decreto  del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 la questione
 sollevata si  palesa  ictu  oculi  irrilevante,  poiche'  tali  norme
 regolano la tassazione di dette indennita' ai fini dell'IRPEF, mentre
 come  evidenziato  dalla  pur sintetica motivazione dell'ordinanza di
 rimessione il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta  restituzione
 di   somme  versate  a  titolo  di  imposte  di  ricchezza  mobile  e
 complementare, disciplinate dal d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;
     che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34  del
 decreto  del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e', inoltre,
 priva di qualsiasi motivazione;
     che,  pertanto,  le  questioni  sollevate   sono   manifestamente
 inammissibili;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  12,  lettera e), e 46 del
 d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597   (Istituzione   e   disciplina
 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nonche' dell'art. 34
 del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
 tributarie), sollevata, in riferimento agli artt.  3,  38,  53  e  76
 della  Costituzione,  dalla  Commissione tributaria di primo grado di
 Torino,  con  l'ordinanza   in   epigrafe   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il 18 novembre 1996.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Ruperto
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
                        Il cancelliere: Malvica
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