N. 469 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 1997
N. 469 Ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Barbieri Raffaele Processo penale - Prove - Mezzi di ricerca - Rilevazione, disposta dal pubblico ministero, di traffico telefonico con indicazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni - Mancata previsione di autorizzazione del giudice - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per le intercettazioni telefoniche. (C.P.P. 1988, art. 267, comma 1). (Cost., art. 3, comma primo).(GU n.30 del 23-7-1997 )
IL TRIBUNALE Ha deliberato nel dibattimento del giudizio iscritto al n. 98 del registro generale dell'anno 1997, a carico di: Barbieri Raffaele, nato a Davoli il 16 settembre 1963 e residente in Sabbioneta alla via Ca' D'Amico n. 33, agli arresti domiciliari; la seguente ordinanza sulla richiesta di ammissione della prova formulata dal pubblico ministero; Sentito il difensore dell'imputato, avv. Salvatore Staiano; Premesso che il pubblico ministero ha, tra l'altro, postulato l'ammissione di tabulato, attestante il traffico telefonico relativo alla utenza cellulare n. 0337 289413, intestata a Sgro' Giovanni, nato a Satriano il 19 settembre 1967 e, asseritamente, in uso a persona imputata di reato connesso; Premesso che detto tabulato e' stato acquisito, nel corso delle indagini, in virtu' di provvedimento autorizzativo, adottato l'8 agosto 1994 dallo stesso ufficio del pubblico ministero; Premesso che il difensore ha eccepito la "inutilizzabilita'" del documento de quo, sotto il profilo del difetto della autorizzazione del giudice, ritenuta necessaria in base ai principi, implicitamente affermati dalla giurisprudenza costituzionale; Considerato che l'art. 15 della Costituzione, nel sancire la "inviolabilita'" della "liberta' e (del)a segretezza" di "ogni (...) forma di comunicazione", tutela, indubbiamente, la segretezza non solo del contenuto, ma, anche, della stessa effettuazione delle comunicazioni, e, cioe' dei c.d. "dati esteriori di individuazione di una determinata conversione telefonica" (v. Corte cost. 11 marzo 1993, n. 81, par. 4); Considerato che la rilevazione del traffico telefonico, afferente a una utenza con la individuazione delle utenze chiamate, dei relativi intestatari, delle date e delle ore delle comunicazioni, incide sul valore, costituzionalmente protetto, della inviolabilita' della segretezza delle comunicazioni; Considerato che l'adozione del decreto autorizzativo da parte dell'ufficio del pubblico ministero soddisfa il parametro costituzionale, laddove prescrive, nel secondo comma dell'art. 15, la necessita' del provvedimento motivato della "autorita' giudiziaria", in essa comprendendo, dunque, anche l'ufficio del pubblico ministero; Considerato, tuttavia, che avuto riguardo alla maggior garanzia (dell'intervento del giudice) apprestata dall'art. 267, comma primo, c.p.p., con riferimento alle intercettazioni (del contenuto) delle comunicazioni telefoniche, non appare infondato il sospetto della illegittimita' costituzionale di detta norma, nei sensi infra indicati, sotto il profilo della violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, per la irrazionale minore tutela offerta dall'ordinamento, in relazione alla compressione dell'identico valore della segretezza delle comunicazioni, posto che lo stesso, essendo sancito in termini di "inviolabilita'", non appare suscettibile di differenziate e graduate guarentigie, per tutti quegli aspetti, che come quello in esame (della mancata previsione dell'autorizzazione del giudice), prescindono dalle peculiari "operazioni relative (esclusivamente) all'intercettazione del contenuto di conversione" (v. Corte cost, 11 marzo 1993, n. 81, par. 3); Considerato che il discriminato trattamento di situazioni o valori comporta la lesione del citato parametro costituzionale; Considerato che la norma, sospettata di illegittimita' costituzionale, e' rilevante nel presente giudizio, postulandosene l'applicazione;
P. Q. M. Letti e applicati gli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva, di ufficio, per sospetta violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267, comma primo, c.p.p., nella parte in cui detta norma non prevede la adozione del provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico e la individuazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni; Manda la cancelleria, perche' della presente ordinanza, di cui viene data lettura in dibattimento al pubblico ministero, all'imputato e ai difensori, sia data sollecita notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio. Catanzaro, addi' 28 aprile 1997 Il presidente est.: Vecchio 97C0801