N. 474 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 1997

                                N. 474
   Ordinanza emessa il 10 aprile 1997 dal g.i.p. presso la pretura  di
 Ferrara nel procedimento penale a carico di Toschi Andrea
 Lavoro  -  Contravvenzioni  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene  -
    Estinzione  del  reato  con   l'adempimento   della   prescrizione
    impartita  dall'organo  di  vigilanza nel termine fissato e con il
    pagamento dell'oblazione - Asserita mancata previsione in caso  di
    eliminazione della violazione prima della prescrizione dell'organo
    di vigilanza - Disparita' di trattamento.
 (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, comma primo).
 (Cost., art. 3).
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Il  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la  pretura di
 Ferrara, dott.ssa Piera Tassoni, nel procedimento penale a carico  di
 Toschi  Andrea,  come  in  atti generalizzato, sottoposto ad indagini
 preliminari poiche' indagato del reato di cui all'art. 41 del  d.P.R.
 n. 547155 e del reato di cui all'art. 590, comma terzo, c.p.;
                             O s s e r v a
   II  p.m.  dott.  Pierguido Soprani ha richiesto pronuncia di questo
 giudice  in  ordine  all'ipotesi  di  non  manifesta  infondatezza  e
 rilevanza  della questione di legittimita' dell'art. 24, comma, 1 del
 d.lvo
  n. 758/1994  per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  con
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Osserva  il  giudice che la richiesta e' fondata e ritiene pertanto
 di dover dichiarare rilevante e  non  manifestamente  infondata,  per
 violazione   dell'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, d.lvo n. 758/1994;
   Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   L'art. 24, comma 1, del d.lvo n. 758/1994 prevede l'adempimento nel
 termine delle  prescrizioni  impartite  dall'organo  di  vigilanza  e
 l'avvenuto   pagamento  della  oblazione  amministrativa  come  causa
 esclusiva di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza
 ed igiene del lavoro.
   In tal modo il legislatore, incentivando l'adempimento, ha  mediato
 tra  l'esigenza  repressiva  tipica  dell'intervento  penale e quella
 preventiva propria della legislazione di settore, prevedono  comunque
 una  sanzione  di natura amministrativa a fronte di una violazione di
 legge,  imponendo  contestualmente   la   reintegrazione   del   bene
 (sicurezza ed igiene del lavoro) violato.
   Il  modello  sanzionatorio  previsto  privilegia  ed e' connaturato
 evidentemente  ad  una  tutela   sostanziale   del   bene   protetto,
 perseguendo la regolarizzazione della violazione.
   A  fronte di questa evidente importanza fornita al ripristino della
 legalita' violata, il legislatore non ha invero considerato i casi in
 cui a tale risultato  si  giunga  attraverso  meccanismi  diversi  da
 quanto  espressamente  previsto  dagli  artt. 20 e ss. del decreto in
 esame, non prevedendo in tali ipotesi la possibilita'  di  estinguere
 la  contravvenzione  con  le  modalita'  previste  dalla legge pur in
 presenza del raggiungimento  dell'obiettivo  perseguito  dal  modello
 sanzionatorio.
   Nel  caso  sottoposto  all'esame  di  questo giudice, la violazione
 venne regolarizzata prima che l'organo  di  vigilanza  impartisse  la
 prescrizione,  che  infatti  non  fu mai impartita proprio in ragione
 dell'accertata gia' avvenuta regolarizzazione.
   Pertanto oggettivamente l'obiettivo perseguito dalla legge in esame
 venne   raggiunto;   il   contravventore    inoltre,    ripristinando
 autonomamente  la  tutela  del  bene  protetto,  ha  dimostrato piena
 consapevolezza della illiceita' della propria condotta.
   Pare  quindi  irragionevole  per  violazione  dell'art.   3   della
 Costituzione  che  in  una  situazione  quale quella descritta non si
 produca l'effetto estintivo che invero si sarebbe prodotto qualora il
 modello sanzionatorio fosse  stato  attivato  per  il  fatto  che  la
 violazione risultava ancora in essere.
   L'evidenziato  profilo  di  irragionevolezza si coglie maggiormente
 considerando  la  natura  permanente  della   maggior   parte   delle
 contravvenzioni  in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tra le
 quali anche quella in contestazione nel presente  procedimento  (art.
 41  del  d.P.R.    n. 547/1955), per il palese beneficio derivante al
 sistema della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro da
 una cessazione celere della situazione antigiuridica.
   L'applicazione di una sanzione penale in casi come quello in  esame
 discrimina  oggettivamente  il  destinatario  della stessa rispetto a
 coloro che possono accedere al  sistema  sanzionatorio  previsto  dal
 d.lvo n. 758/1994.
    Detta   discriminazione   pare   ancor   piu'  evidente  valutando
 l'atteggiamento della volonta' del  soggetto  agente  che  nel  primo
 caso,  cogliendo  autonomamente  il disvalore della propria condotta,
 volontariamente determina la cessazione  della  situazione  illecita;
 questo aspetto della volonta' puo' anche non aversi in chi ripristina
 a  seguito  delle  prescrizioni dell'organo di vigilanza potendo egli
 essere mosso esclusivamente dall'intento di sottrarsi  alla  sanzione
 penale,  posto  che la legge non attribuisce rilevanza alle finalita'
 perseguite dal contravventore.
   Non puo' inoltre argomentarsi che in  situazioni  quali  quelle  in
 esame  il sistema offre comunque al contravventore la possibilita' di
 avanzare istanza di oblazione ai sensi dell'art. 162-bis, c.p.  anche
 cosi' come rimodellata dall'art. 24, comma 3, del d.lvo  (qualora  si
 reputasse  in  via  di  interpretazione  analogica  applicabile detto
 istituto); invero l'istituto dell'oblazione non  e'  assimilabile  al
 meccanismo  delineato  dagli  artt.  20  e  ss. del decreto stante le
 condizioni soggettive richieste all'istante per l'ammissione  nonche'
 per la maggior gravosita' dell'onere pecuniario.
   Ritenendo  pertanto  applicabile  nel  caso in esame esclusivamente
 l'istituto dell'oblazione, si  sottoporrebbe  il  contravventore  che
 volontariamente ha ripristinato la situazione di legalita' violata ad
 un  trattamento deteriore rispetto a chi ha agito esclusivamente dopo
 aver  ricevuto  diffida da parte dell'organo di vigilanza, nonostante
 nei  confronti  di  costui  il  reato   potrebbe   ipotizzarsi   come
 soggettivamente piu' grave in relazione alla condotta post-factum.
   La  questione proposta, per le argomentazioni sopra esposte, appare
 non manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie, che  non
 puo'  essere  definito  in  modo indipendente dalla risoluzione della
 questione di legittimita' costituzionale giacche', sussistendo per il
 p.m. elementi di responsabilita' di  Toschi  Andrea  in  ordine  alla
 contravvenzione   in   contestazione,   non   potendosi  esperire  il
 meccanismo sanzionatorio di  cui  agli  artt.  20  e  ss.,  d.lvo  n.
 758/1994,  dovrebbe  conseguentemente esercitarsi l'azione penale con
 pregiudizio e maggiori oneri di spese difensive per l'indagato  anche
 nella ipotesi di successiva istanza di ammissione all'oblazione.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per violazione
 dell'art. 3 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  24,  comma  1,  del   d.l.vo   n.   758/1994   concernente
 "Modificazioni  alla  disciplina  sanzionatoria in materia di lavoro"
 nella parte in cui  non  prevede  che  possano  essere  ammessi  alla
 definizione  in  via  amministrativa  con  conseguente estinzione del
 reato coloro i quali abbiano regolarizzato la  violazione  prima  che
 l'organo di vigilanza abbia impartito la prescrizione;
   Sospende  il  procedimento in corso e dispone la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura  della  Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  all'indagato,  al  suo  difensore, al pubblico ministero,
 nonche' al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
     Ferrara, addi' 10 aprile 1997
                          Il giudice: Tassoni
 97C0806