N. 481 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1997

                                N. 481
  Ordinanza emessa il 30 aprile 1997 dal pretore di Bassano del Grappa
 sez.  distaccata di Asiago nel procedimento penale a carico di Stella
 Nereo ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Giudice  che,  a   seguito   di
    separazione   dei   procedimenti,   abbia   emesso   sentenza   di
    applicazione di pena nei confronti di  un  coimputato  concorrente
    nello  stesso  reato  -  Incompatibilita'  a  giudicare  gli altri
    coimputati  nella  medesima  fattispecie  concorsuale   -   Omessa
    previsione  - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto
    di difesa - Richiamo alla sentenza n. 371/1996.
 (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
 (Cost., art. 3 e 24).
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza proponendo d'ufficio questione
 di legittimita' costituzionale  dell'art.  34,  comma  2  del  codice
 procedura  penale, nella parte in cui non prevede la incompatibilita'
 del giudice, che abbia pronunciato  sentenza  di  applicazione  della
 pena ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale nei confronti
 di  un imputato, alla trattazione del giudizio con rito ordinario nei
 confronti degli imputati dello stesso reato, a titolo di concorso non
 necessario, in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione.
                             O s s e r v a
   Stella Nereo, Cantele Paolo, Allegrini Lorenzo e  Alzetta  Battista
 furono   citati  a  giudizio  per  rispondere  della  imputazione  in
 epigrafe, successivamente rettificata in  dibattimento  dal  pubblico
 ministero  attraverso  una  differente  indicazione  delle rispettive
 vesti di committente, esecutore e direttori dei  lavori.  All'udienza
 del  29  gennaio  1997,  l'Allegrini  si  avvaleva  del rito previsto
 dall'art. 444 del codice procedura penale,  venendo  conseguentemente
 disposta la separazione del procedimento nei suoi confronti, il quale
 fu  definito  da  questo  pretore  con  la sentenza ivi prevista, non
 ravvisando i presupposti del proscioglimento; questo pretore, quindi,
 con provvedimento nella stessa data  nei  confronti  dei  coimputati,
 dichiarava  di  astenersi dalla trattazione del dibattimento nei loro
 confronti,  in  applicazione  dell'art.  34,  comma  2,  del   codice
 procedura penale.
   Tale dichiarazione, pero', veniva rigettata dal sig. Presidente del
 tribunale  di  Bassano del Grappa, con provvedimento, del 17 febbraio
 1997,  rilevando   che   la   fattispecie   processuale   non   fosse
 corrispondente  a  quella  sulla  quale  si  era pronunciata la Corte
 costituzionale   con  sentenza  n.  371  del  1996.  Successivamente,
 l'imputato Cantele depositava dichiarazione di ricusazione di  questo
 pretore,  la  quale veniva dichiarata inammissibile con ordinanza del
 locale tribunale in data 12 marzo 1997. Cio' premesso  in  fatto,  il
 pretore  deve  effettivamente  constatare  che  il  dispositivo della
 sentenza della Corte, richiamata in precedenza, estendeva le  ipotesi
 di  incompatibilita'  al  caso  della  partecipazione al giudizio nei
 confronti di un imputato del giudice che abbia pronunciato o concorso
 a  pronunciare  una  precedente  sentenza  nei  confronti  di   altri
 soggetti,  nella  quale  la  posizione  di  quello stesso imputato in
 ordine alla  sua  responsabilita'  penale  sia  gia'  stata  comunque
 valutata.
   Tuttavia, nella motivazione la Corte avvertiva che il principio del
 giusto   processo  "...  trascende,  a  ben  vedere,  la  particolare
 struttura dei reati a concorso necessario e abbraccia in un  medesimo
 giudizio di disvalore tutte le ipotesi in cui, qualunque ne sia stato
 il  motivo,  il  giudice,  nella  sentenza che definisce il processo,
 abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in  ordine  alla
 responsabilita'  penale  di un terzo non imputato in quel processo (a
 prescindere dalla  legittimita'  di  tali  valutazioni)".  Sembra  al
 pretore  che la valutazione di merito compiuta sulla rilevanza penale
 di una condotta attribuita, a titolo di concorso,  a  piu'  imputati,
 nella  sentenza  che  definisce  il  rito  speciale,  non  possa  che
 riflettersi necessariamente sulla posizione dei concorrenti,  che  lo
 stesso  giudice  sia  chiamato, successivamente, a giudicare con rito
 ordinario: attesa la struttura unitaria  che  il  reato  commesso  in
 concorso  di  persone  - ancorche' eventuale, e non gia' necessario -
 presenta.
   Di conseguenza, l'art. 34, comma 2 del codice procedura penale pare
 sospetto  di  illegittimita'  nella  parte  in  cui  non  prevede  la
 incompatibilita'  del  giudice,  che abbia definito con il rito della
 pena concordata il procedimento nei confronti di uno dei  concorrenti
 in  un  reato  a  concorso eventuale, alla successiva trattazione del
 procedimento  nei  confronti  degli  altri  concorrenti,   con   rito
 ordinario, in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione.
   La  questione  e'  palesemente  rilevante  ai fini della decisione,
 poiche',   in   caso   di   accoglimento,   deriverebbe   l'immediata
 incompatibilita'  di questo pretore, con la conseguenza del dovere di
 astensione.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata e  rilevante  ai  fini  della
 decisione  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
 comma 2 del codice procedura penale nella parte in  cui  non  prevede
 l'incompatibilita' del giudice, che abbia pronunciato sentenza di cui
 all'art. 444 del codice procedura penale nei confronti di un imputato
 di  reato a titolo di concorso eventuale, alla successiva trattazione
 del  dibattimento  con  rito  ordinario  nei  confronti  degli  altri
 imputati di concorso medesimo reato;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 immediatamente   trasmessa   alla   Corte   costituzionale,   nonche'
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento;
   Sospende  il  giudizio  in  corso,  fissando la nuova udienza al 17
 dicembre 1997 ore 9 seg., senza ulteriore avviso.
     Asiago, addi' 30 aprile 1997
                          Il pretore: Trotti
 97C0813