N. 481 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1997
N. 481 Ordinanza emessa il 30 aprile 1997 dal pretore di Bassano del Grappa sez. distaccata di Asiago nel procedimento penale a carico di Stella Nereo ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, a seguito di separazione dei procedimenti, abbia emesso sentenza di applicazione di pena nei confronti di un coimputato concorrente nello stesso reato - Incompatibilita' a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 371/1996. (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2). (Cost., art. 3 e 24).(GU n.30 del 23-7-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza proponendo d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice procedura penale, nella parte in cui non prevede la incompatibilita' del giudice, che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale nei confronti di un imputato, alla trattazione del giudizio con rito ordinario nei confronti degli imputati dello stesso reato, a titolo di concorso non necessario, in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione. O s s e r v a Stella Nereo, Cantele Paolo, Allegrini Lorenzo e Alzetta Battista furono citati a giudizio per rispondere della imputazione in epigrafe, successivamente rettificata in dibattimento dal pubblico ministero attraverso una differente indicazione delle rispettive vesti di committente, esecutore e direttori dei lavori. All'udienza del 29 gennaio 1997, l'Allegrini si avvaleva del rito previsto dall'art. 444 del codice procedura penale, venendo conseguentemente disposta la separazione del procedimento nei suoi confronti, il quale fu definito da questo pretore con la sentenza ivi prevista, non ravvisando i presupposti del proscioglimento; questo pretore, quindi, con provvedimento nella stessa data nei confronti dei coimputati, dichiarava di astenersi dalla trattazione del dibattimento nei loro confronti, in applicazione dell'art. 34, comma 2, del codice procedura penale. Tale dichiarazione, pero', veniva rigettata dal sig. Presidente del tribunale di Bassano del Grappa, con provvedimento, del 17 febbraio 1997, rilevando che la fattispecie processuale non fosse corrispondente a quella sulla quale si era pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 371 del 1996. Successivamente, l'imputato Cantele depositava dichiarazione di ricusazione di questo pretore, la quale veniva dichiarata inammissibile con ordinanza del locale tribunale in data 12 marzo 1997. Cio' premesso in fatto, il pretore deve effettivamente constatare che il dispositivo della sentenza della Corte, richiamata in precedenza, estendeva le ipotesi di incompatibilita' al caso della partecipazione al giudizio nei confronti di un imputato del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata. Tuttavia, nella motivazione la Corte avvertiva che il principio del giusto processo "... trascende, a ben vedere, la particolare struttura dei reati a concorso necessario e abbraccia in un medesimo giudizio di disvalore tutte le ipotesi in cui, qualunque ne sia stato il motivo, il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilita' penale di un terzo non imputato in quel processo (a prescindere dalla legittimita' di tali valutazioni)". Sembra al pretore che la valutazione di merito compiuta sulla rilevanza penale di una condotta attribuita, a titolo di concorso, a piu' imputati, nella sentenza che definisce il rito speciale, non possa che riflettersi necessariamente sulla posizione dei concorrenti, che lo stesso giudice sia chiamato, successivamente, a giudicare con rito ordinario: attesa la struttura unitaria che il reato commesso in concorso di persone - ancorche' eventuale, e non gia' necessario - presenta. Di conseguenza, l'art. 34, comma 2 del codice procedura penale pare sospetto di illegittimita' nella parte in cui non prevede la incompatibilita' del giudice, che abbia definito con il rito della pena concordata il procedimento nei confronti di uno dei concorrenti in un reato a concorso eventuale, alla successiva trattazione del procedimento nei confronti degli altri concorrenti, con rito ordinario, in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione. La questione e' palesemente rilevante ai fini della decisione, poiche', in caso di accoglimento, deriverebbe l'immediata incompatibilita' di questo pretore, con la conseguenza del dovere di astensione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice, che abbia pronunciato sentenza di cui all'art. 444 del codice procedura penale nei confronti di un imputato di reato a titolo di concorso eventuale, alla successiva trattazione del dibattimento con rito ordinario nei confronti degli altri imputati di concorso medesimo reato; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Corte costituzionale, nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso, fissando la nuova udienza al 17 dicembre 1997 ore 9 seg., senza ulteriore avviso. Asiago, addi' 30 aprile 1997 Il pretore: Trotti 97C0813