N. 485 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 1997

                                N. 485
  Ordinanza  emessa  il  21  marzo  1997  dal  pretore  di Ancona sez.
 distaccata di Fabriano nel procedimento penale a carico di  Carnevali
 Remo
 Responsabilita'  penale  -  Imputabilita'  -  Ubriachezza  abituale -
    Cronica intossicazione da alcool  o  da  sostanze  stupefacenti  -
    Asserita  indeterminatezza  dei  criteri  differenziatori  dei due
    stati, di cui il secondo e' assimilato al vizio di mente totale  o
    parziale   -   Irragionevolezza   -   Violazione  dell'obbligo  di
    motivazione dei  provvedimenti  giurisdizionali,  non  potendo  la
    motivazione   circa   l'imputabilita'   trovare  alcuna  effettiva
    esplicazione.
 (C.P., artt. 94 e 95).
 (Cost., artt. 3 e 111).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza, letti gli atti del  fascicolo
 n.  30306.95  r.g.  e  2728/93  r.g.n.r., riguardanti il procedimento
 penale a carico di Carnevali Remo, nato a  Serra  S.  Quirico  il  13
 aprile 1965 ed ivi residente, via S. Giovanni n. 1.
   Premesso che nel predetto procedimento a carico del Carnevali Remo,
 dopo  essersi  proceduto  ad  una compiuta istruzione dibattimentale,
 sentendo testi ed ammettendo la produzione di documenti, fra i  quali
 una   dichiarazione   del  Centro  di  accoglienza  associazione  "La
 Speranza", con la quale si dava conto che l'imputato era inserito  in
 regime  residenziale presso il centro comunitario dal 14 aprile 1995,
 per un programma psicoterapeutico di recupero dalla durata  di  circa
 due  anni;  che  alcuni  dei  testi sentiti, nonche', in maniera piu'
 precisa, lo stesso imputato dichiaravano che il Carnevali nel periodo
 in cui sono stati contestati i  fatti  oggetto  dell'imputazione  era
 soggetto  dedito  all'alcool  ed agli stupefacenti, ed era sovente in
 preda  agli  effetti  di  tali  sostanze  (anzi,  per  la  precisione
 l'imputato  sottolinea  essersi  trattato  di  un  periodo  di  "buio
 assoluto" nella propria  vita,  in  cui  i  ricordi  sono  pressoche'
 nulli);  che  sulla base di cio', veniva eccepito lo stato di cronica
 intossicazione sia da alcool che  da  sostanze  stupefacenti,  ed  il
 pretore provvedeva a disporre perizia sul punto.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 484/1997).
 97C0817