N. 488 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1997
N. 488 Ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dal pretore di Nocera Inferiore sui ricorsi riuniti proposti da Parlato Teresa ed altri contro l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titoli alla pensione di riversibilita' - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183). (Cost., artt. 3, 38 e 24).(GU n.35 del 27-8-1997 )
IL PRETORE Ha pronunziato in data 15 maggio 1997, la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5287/94 del registro generale, tra Parlato Teresa + 13, rappresentati e difesi dall'avv. V. Barbato ricorrenti e l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi resistente; Con ricorso depositato il 17 maggio 1994, Parlato Teresa premettendo di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilita', chiedeva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di reversibilita' in misura del 60% della pensione spettante al coniuge deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da quest'ultimo percepita, o che costui avrebbe avuto diritto a percepire, cosi' come statuito dalla sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva inoltre di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dei relativi importi. Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal potere di proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e comunque la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda. Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, con la sola preclusione del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. All'udienza del 15 maggio 1997 il pretore disponeva la riunione al giudizio proposto da Parlato Teresa degli altri proposti da Tortora Anna Maria, Catapano Filomena, Fabbricatore Maria Caterina, Campagnola Maria, Bruno Mariangela, Mancuso Gaetano, Perrino Speranza, Giorgio Giovanna, Sommese Antonia, Rongo Teresa, Langella Domenico, Sorvillo Raffaele, Pagano Crescenza, aventi ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 487/1997). 97C0820