N. 488 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1997

                                N. 488
  Ordinanza  emessa  il 15 maggio 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
 sui ricorsi riuniti proposti da Parlato Teresa ed altri contro l'INPS
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Previsto
    pagamento  dei  rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di
    titoli di Stato - Estinzione dei giudizi  pendenti  alla  data  di
    entrata  in  vigore  della  normativa impugnata - Esclusione degli
    interessi  e  della  rivalutazione  monetaria  -  Limitazione  del
    diritto   ai  soli  superstiti  aventi  titoli  alla  pensione  di
    riversibilita' -  Incidenza  sul  principio  di  uguaglianza,  sul
    diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 38 e 24).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunziato in data 15 maggio 1997, la seguente ordinanza nella
 causa civile iscritta  al  n.  5287/94  del  registro  generale,  tra
 Parlato  Teresa  +  13,  rappresentati  e difesi dall'avv. V. Barbato
 ricorrenti  e  l'I.N.P.S.  in  persona  del   legale   rappresentante
 pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi resistente;
   Con   ricorso   depositato   il  17  maggio  1994,  Parlato  Teresa
 premettendo di essere titolare di pensione diretta e di  pensione  di
 reversibilita',  chiedeva  al  pretore,  in  funzione  di giudice del
 lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della  pensione  di
 reversibilita'  in misura del 60% della pensione spettante al coniuge
 deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo  da
 quest'ultimo   percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto  a
 percepire, cosi' come  statuito  dalla  sentenza  n.  495  del  29-31
 dicembre   1993  della  Corte  costituzionale;  chiedeva  inoltre  di
 condannare  l'I.N.P.S.  al  pagamento  in  suo  favore  dei  relativi
 importi.
   Si  costituiva  l'I.N.P.S.  nel  termine di cui all'art. 416 c.p.c.
 eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal  potere  di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque  la  carenza  di  prova in ordine ai fatti costitutivi della
 domanda.
   Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento  la  legge
 23  dicembre  1996,  n.  662,  che  all'art.  1, commi 181, 182 e 183
 introduceva nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi  pendenti
 all'entrata  in  vigore della predetta legge, con la sola preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza  del 15 maggio 1997 il pretore disponeva la riunione al
 giudizio proposto da Parlato Teresa degli altri proposti  da  Tortora
 Anna   Maria,   Catapano   Filomena,   Fabbricatore  Maria  Caterina,
 Campagnola  Maria,  Bruno  Mariangela,   Mancuso   Gaetano,   Perrino
 Speranza,  Giorgio  Giovanna, Sommese Antonia, Rongo Teresa, Langella
 Domenico, Sorvillo Raffaele, Pagano Crescenza, aventi ad  oggetto  la
 medesima   questione.     Il  procuratore  dei  ricorrenti  sollevava
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181,  182
 e  183  della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38
 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 487/1997).
 97C0820