N. 493 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 1997
N. 493 Ordinanza emessa il 21 maggio 1997 dal pretore di Roma sez. distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Troiani Antonia Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilita' ai reati in materia di edilizia e urbanistica - Deteriore trattamento rispetto ai reati ambientali cui sono applicabili le sanzioni sostitutive nonostante la maggiore gravita' - Irragionevolezza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.35 del 27-8-1997 )
IL PRETORE Con decreto di citazione emesso il 25 maggio 1994 veniva inviato al giudizio di questo pretore Troiani Antonia per i reati di cui agli artt. 20 lett. c) legge n. 47/1985, artt. 1, 2, 4, 13, 14, legge n. 1086/1971, artt. 1, 3, 17, 18, 20 legge n. 64/1974; 81 cpv c.p.; all'udienza del 2 aprile 1997 il pretore sollevava illegittimita' costituzionale dell'art. 60, legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3-32 Cost. riservando la motivazione. Ritiene il remittente giudice che la previsione contenuta nell'art. 60 legge n. 685/1981, di esclusione oggettiva delle norme incriminatrici in materia, di edilizia e di urbanistica dal meccanismo della c.d. conversione della pena confligga radicalmente con l'art. 3 della Costituzione se parametrata, tale esclusione, ad altre fattispecie per le quali e' invece consentita l'applicazione di pene sostitutive nonostante la loro indubbia funzione di tutelare interessi a piu' ampio contenuto dell'edilizia e dell'urbanistica e ben piu' significativi lungo la scala dei valori di rango costituzionale, quale ad esempio l'ambiente.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 492/1997). 97C0825