N. 493 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 1997

                                N. 493
  Ordinanza emessa  il  21  maggio  1997  dal  pretore  di  Roma  sez.
 distaccata  di  Tivoli  nel  procedimento  penale a carico di Troiani
 Antonia
 Reato in  genere  -  Sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive  -
    Inapplicabilita'  ai  reati in materia di edilizia e urbanistica -
    Deteriore  trattamento  rispetto  ai  reati  ambientali  cui  sono
    applicabili   le   sanzioni  sostitutive  nonostante  la  maggiore
    gravita' - Irragionevolezza.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                              IL PRETORE
   Con decreto di citazione emesso il 25 maggio 1994 veniva inviato al
 giudizio di questo pretore Troiani Antonia per i reati  di  cui  agli
 artt.  20  lett. c) legge n. 47/1985, artt. 1, 2, 4, 13, 14, legge n.
 1086/1971, artt. 1, 3, 17, 18, 20 legge  n.  64/1974;  81  cpv  c.p.;
 all'udienza  del  2  aprile  1997 il pretore sollevava illegittimita'
 costituzionale dell'art. 60, legge  n.  689/1981  in  relazione  agli
 artt. 3-32 Cost. riservando la motivazione.
   Ritiene il remittente giudice che la previsione contenuta nell'art.
 60   legge   n.   685/1981,   di  esclusione  oggettiva  delle  norme
 incriminatrici  in  materia,  di  edilizia  e  di   urbanistica   dal
 meccanismo  della c.d.  conversione della pena confligga radicalmente
 con l'art. 3 della Costituzione se parametrata, tale  esclusione,  ad
 altre fattispecie per le quali e' invece consentita l'applicazione di
 pene  sostitutive  nonostante  la  loro indubbia funzione di tutelare
 interessi a piu' ampio contenuto dell'edilizia e  dell'urbanistica  e
 ben   piu'   significativi   lungo  la  scala  dei  valori  di  rango
 costituzionale, quale ad esempio l'ambiente.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 492/1997).
 97C0825