N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 1996- 27 giugno 1997

                                N. 494
  Ordinanza   emessa   il  10  dicembre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 27 giugno 1997) dal Consiglio di Stato sul  ricorso
 proposto da Ministero dell'interno contro Navarra Lauretta ed altri
 Impiego  pubblico  - Dipendenti del Ministero dell'interno esperti in
    lingue    -    Inquadramento    nel    settimo     livello     dei
    traduttori-interpreti  -  Mancata  previsione per detti dipendenti
    dei livelli ottavo  e  nono  come  per  il  restante  personale  -
    Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei  traduttori-interpreti
    rispetto  agli  altri  dipendenti  del  Ministero  dell'interno  -
    Violazione  del  principio di imparzialita' e buon andamento della
    p.a.
 (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 10 e tabella allegata; d.-l.  28
    gennaio 1986, n. 9, art. 2, comma 1, convertito in legge 24  marzo
    1986,  n.  78; d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, art. 1, convertito in
    legge 4 agosto 1989, n. 287).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                         IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello, n.  di
 reg. gen. 462/1995, proposto dal Ministero dell'interno,  in  persona
 del  Ministro  in  carica,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, presso cui per legge domicilia  in  Roma,  alla
 via dei Portoghesi, n. 12, contro Navarra Lauretta, Giannone Elsa, De
 Corti  Maria  Grazia,  Pirlo  Licia, Ierardi Maria Gabriella, Tonelli
 Maria Luisa, Pala Claudia,  Voci  Maria  Antonietta,  Restori  (recte
 Rasori)  Marco,  rappresentati  e  difesi,  per  delega  a margine di
 memoria di costituzione, dagli  avvocati Lucio Filippo Longo e  Fabio
 de  Jorio,  presso  il  cui  studio sono elettivamente domiciliati in
 Roma, alla via A. Friggeri, n. 95, per l'annullamento della  sentenza
 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I-ter, 2
 novembre  1994,  n. 1705, resa fra le parti, notificata il 9 novembre
 1994;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dei soggetti intimati;
   Viste le memorie di costituzione e di illustrazione delle  tesi  di
 resistenza;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data  per  letta,  alla  pubblica  udienza del 10 dicembre 1996, la
 relazione del consigliere P. Numerico e uditi, per le  parti,  l'avv.
 dello Stato Cesaroni e l'avv. Longo;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  nota 8 marzo 1993 il Ministero dell'interno respinse l'istanza
 di taluni dipendenti,  con  mansioni  di  interpreti-traduttori  (VII
 q.f.),  volta ad ottenere, in applicazione dell'art. 5 del d.P.R.  17
 gennaio 1990, n. 44, l'istituzione di qualifiche di VIII e IX livello
 per il relativo raggruppamento di dipendenti: la motivazione  fu  che
 nell'ordinamento  speciale  dell'interno  non  era  prevista,  per il
 predetto  raggruppamento  di  dipendenti,   una   qualifica   apicale
 superiore alla VII.
   Il  conseguente  ricorso  venne accolto con la sentenza in epigrafe
 dal T.A.R. per il Lazio, che,  al  contrario  ritenne  l'operativita'
 anche  rispetto  al  Ministero  dell'interno  dell'accordo collettivo
 recepito con il regolamento del 1990.
   Ha appellato Ministero soccombente.
   Erroneamente   il   TAR   avrebbe    disatteso    l'eccezione    di
 inammissibilita',  dato  che  gli  interessati avrebbero accettato la
 loro collocazione nelle rispettive qualifiche funzionali, pur essendo
 state disposte le  stesse  in  base  ad  un  d.m.  (19  luglio  1990)
 cronologicamente  successivo  all'entrata  in  vigore  del  d.P.R. n.
 44/1990.
   La tesi secondo cui le richieste avevano natura  organizzativa  non
 potrebbe   essere   condivisa,   attribuendo  rilevanza  giuridica  a
 posizioni soggettive non aventi consistenza di  interesse  legittimo,
 ma  costituenti,  al  piu',  aspettative  di  fatto non tutelabili in
 questa sede: se l'interesse  non  era  immediato  e  diretto  ad  una
 diversa  collocazione  nei  servizi  della amministrazione, si doveva
 pervenire ad una declaratoria  di  inammissibilita'  per  carenza  di
 interesse ad agire.
   Nel merito l'accoglimento dell'estensione al Ministero dell'interno
 dei  profili  VIII  e  IX  per gli interpreti ed i traduttori sarebbe
 errata.
   Ripercorsa la vicenda dell'organizzazione del pubblico impiego,  ai
 sensi della legislazione del 1980 e successivi adempimenti, la difesa
 pubblica  sostiene,  con  vari richiami legislativi, che la normativa
 contrattuale   generale   non   si   applicherebbe    al    personale
 dell'amministrazione  civile dell'interno, per la parte espressamente
 disciplinata dalla legge l aprile 1981, n.  121  e,  in  particolare,
 dall'art.  10 d.P.R.  delegato 24 aprile 1982, n. 340, laddove questo
 stabilisce l'assegnazione del personale  del  Ministero  dell'interno
 alle  rispettive  qualifiche,  con  specifico  riguardo  alle  figure
 professionali  della   seconda   tabella,   dove   le   funzioni   di
 traduttore-interprete  e  di  esperto  in  lingue straniere si vedono
 attribuita al massimo la VII qualifica apicale.
   Conclusioni: richieste di annullamento della decisione impugnata e,
 per l'effetto, di dichiarazione del ricorso originario  inammissibile
 o infondato nel merito, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
   Si  sono  costituiti i dipendenti intimati, che, con due successive
 memorie, hanno contestato le tesi d'appello, rilevando la  disparita'
 rispetto  alle  altre  amministrazioni  statali e resistendo sia alla
 tesi  dell'inammissibilita',  sia  alle  osservazioni  di  merito  di
 controparte (specie con la seconda produzione difensiva).
   E' pervenuto il fascicolo di ufficio di primo grado.
   All'udienza  pubblica,  le parti si sono richiamate alle rispettive
 posizioni scritte e la causa e' stata trattenuta per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - La causa riguarda il diritto o meno degli istanti, esperti  in
 lingue  straniere,  con  VII  qualifica  funzionale,  dipendenti  del
 Ministero dell'interno, vincitori in primo grado, di veder istituire,
 nell'assetto della loro Amministrazione, le qualifiche VIII e IX  per
 la  loro  categoria,  in  applicazione dell'art. 5, commi 2, 3 e 8, e
 allegato 3, punto  32/A,  del  regolamento  approvato  con  d.P.R  17
 gennaio  1990,  n.  44  di  recezione  dell'ipotesi di accordo per il
 triennio 1988/1990 riguardante il comparto "Ministeri".
   Ritiene  il  Collegio  che la controversia non possa essere decisa,
 con conseguente sospensione del giudizio in questa  sede,  senza  una
 pronuncia  della  Corte  costituzionale  riguardante  il controllo di
 costituzionalita', rispetto agli artt. 3 e 97 Cost.,  della  speciale
 normativa legislativa interessante il regime giuridico dei dipendenti
 del  Ministero dell'interno, limitatamente agli interpreti-traduttori
 ed agli esperti in lingue straniere.
   2. - In punto di rilevanza.
   L'appello del Ministero dovrebbe essere  respinto  sotto  il  primo
 profilo  di  rito. Gli istanti non attaccano il loro inquadramento in
 VII livello, ma chiedono l'istituzione delle qualifiche  VIII  e  IX,
 allo  stato  non  previste nei ruoli dell'Interno, in applicazione di
 una procedura  organizzativa  dettata  -  e  non  come  una  semplice
 aspettativa,  ma  come un reale diritto - nell'ottavo comma dell'art.
 5 del citato regolamento, in connessione con l'allegato  3.  Sicche',
 se  il  regolamento  ad  essi  si  applicasse,  non  potrebbe  essere
 dichiarata, in virtu' della mancata impugnativa  degli  inquadramenti
 ottenuti  in VII qualifica, l'inammissibilita' per acquiescenza o per
 mancata concreta lesione attuale della loro azione,  come  suggerito,
 in prima linea, dalla difesa pubblica.
   Il  ricorso  dell'Amministrazione dovrebbe essere ancora esaminato,
 ma, viceversa, accolto per la seconda prospettazione  di  merito  con
 cui  essenzialmente  si  accampa  la specialita' dell'ordinamento del
 Ministero dell'interno, nascente da una successione di normative.
   In effetti la legge 1 aprile 1981, n. 121 ha delegato il Governo ad
 emanare una speciale disciplina organizzativa  per  l'ordinamento  di
 quel Ministero.
   Il  d.P.R.  delegato 24 aprile 1982, n. 340 (artt. 9 e 10 e tabelle
 allegate), dopo aver stabilito che la normativa sulla generalita' dei
 dipendenti trova applicazione soltanto  in  relazione  a  quanto  non
 espressamente previsto dallo stesso decreto, ha ordinato il personale
 dell'interno  in due tabelle, nella seconda delle quali sono indicate
 le figure di impiego divise in otto qualifiche funzionali.
   In questa  seconda  tabella  la  sistemazione  dei  dipendenti  con
 professionalita'  linguistica  e' prevista nel VI livello se semplici
 assistente linguistico con funzioni di  mera  traduzione  e  nel  VII
 livello se anche traduttori-interpreti.
   Il  d.-l.  28  gennaio  1986, n. 9, di interpretazione dell'art. 4,
 legge 11 luglio 1980, n. 312, ha previsto la IX qualifica funzionale,
 stabilendo che  i  relativi  profili  e  successive  modifiche  e  le
 modalita'   di   accesso  dovevano  essere  individuate  mediante  la
 procedura contrattuale della  legge  quadro.  Tuttavia  la  legge  di
 conversione  inseri'  all'art.    2,  primo  comma,  le parole "ferma
 restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli
 indicati nella legge 1 aprile 1981  n.  121  e  relativi  decreti  di
 attuazione e successive norma di modifica.
   Tale  norma non fu smentita dalla normativa degli accordi di cui ai
 dd.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 e 17 gennaio 1990, n. 44.
   Cio' trova  conferma  nella  speciale  legislazione  del  1989  sul
 compattamento  e per la ristrutturazione dei profili per il personale
 del Ministero dell'interno.
   Si tratta della legge 4 agosto 1989, n.  287,  di  conversione  con
 modifiche, del d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, con la quale si stabili'
 che  per  la  p.a.  dell'interno  l'identificazione  dei profili e la
 determinazione delle corrispondenze tra vecchie attribuzioni e quelle
 appartenenti  ai  profili  professionali  individuati  doveva  essere
 effettuata da un'apposita commissione speciale;  poi  costituita  con
 d.P.C.M. 20 ottobre 1989.
   Tale  commissione  opero'  il  2  e 3 luglio 1990 e dai suoi lavori
 derivarono gli inquadramenti del personale della II tabella, fra  cui
 quello  degli  esperti in lingue straniere (ex traduttori-interpreti,
 secondo la tabella di corrispondenza annessa al  d.-l.  n.  24C/1989)
 inseriti nella VII qualifica.
   E' significativo rimarcare che il testo del decreto-legge conteneva
 un  terzo  comma,  il  quale effettivamente prevedeva, come sostenuto
 nell'ultima memoria degli interessati, che si sarebbe proceduto,  ove
 occorrente,  in  relazione  ad eventuali modifiche e integrazioni che
 fossero  state  apportate  ai  contenuti  del  d.P.R.  n.  1219/1984,
 all'adeguamento  dei profili professionali di cui al decreto, fra cui
 erano, appunto, il traduttore-interprete (VI  q.f.)  e  l'esperto  in
 lingue straniere (VII q.f).
   Il  che  avrebbe  consentito  il futuro slittamento verso l'alto di
 tale categoria per effetto del contratto del 1990.
   Senonche', la previsione fu soppressa espressamente dalla legge  di
 conversione,  lasciando  quindi  alla  commissione paritetica in sede
 ministeriale dell'interno  il  compito  di  fotografare  l'esistente,
 impedendo  agli  accordi  di  "penetrare",  almeno per il settore dei
 dipendenti con professionalita' linguistiche, che qui solo interessa,
 nell'assetto del Ministero.
   Dalle considerazioni espresse discende la rilevanza della questione
 di costituzionalita', posto  che  la  causa,  ove  da  decidere  alla
 stregua  della  legislazione  vigente,  comporterebbe  l'accoglimento
 dell'appello.
   3. - In punto di non manifesta infondatezza.
   Tuttavia. e' proprio questa normativa speciale in ordine alla quale
 e'  possibile  sollevare  sospetti  di  costituzionalita'  secondo  i
 parametri della ragionevolezza e del buon andamento di cui agli artt.
 3 e 97 Costituzione.
    Non  sembra  esistere alcuna ragione, di carattere organizzativo o
 funzioale,  per  giustificare  un  trattamento  differenziato   della
 categoria  del  personale statale con professionalita' linguistica, a
 seconda dei Ministeri da cui dipende.
   A cio' si deve aggiungere che anche nell'ordinamento del  Ministero
 dell'interno esistono categorie di personale che hanno ottenuto la IX
 qualifica  funzionale.  Il  che  rende,  anche  sotto  tale  aspetto,
 irragionevole la disparita' e potrebbe  comportare  una  disaffezione
 del  personale  in  parola,  capace  di  provocare  disservizi  nelle
 funzioni di interpretariato e traduzione, oltre alla  diminuzione  ed
 alla  minor  qualificazione della platea degli aspiranti ad inserirsi
 nei ruoli del  Ministero  dell'interno  per  la  professionalita'  in
 questione.
   Vale,   infine,   osservare   che   il   contratto  introdotto  dal
 regolarnento n. 44 del 1990 sicuramente si occupa di  funzioni  anche
 del   Ministero   dell'interno,  come  dimostrato  dall'art.  3,  sul
 funzionamento dei servizi  pubblici  essenziali,  fra  i  quali  sono
 inclusi  il  servizio  elettorale,  i  servizi  di ordine e sicurezza
 pubblici e quello della protezione civile, facenti capo in tutto o in
 parte al medesimo Ministero.
   4. - Il dubbio di costituzionalita', per contrasto con gli artt.  3
 e   97   Costituzione,   sopra  giustificato  secondo  le  prescritte
 valutazioni della  rilevanza  e  della  non  manifesta  infondatezza,
 riguarda in definitiva:
     A)  l'art.  10 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, e tabella allegata,
 in parte qua;
     B) l'art. 2, primo comma, d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, nel  testo
 introdotto   dalla  legge  di  conversione  24  marzo  1986,  n.  78,
 relativamente all'inciso da "ferma restando" a "successive  norme  di
 modifica", in parte qua;
     C)  l'art.  1  d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, nel testo risultante
 dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 287, e tabella allegata,
 in parte qua;
 tutti nella parte in cui non consentono di  applicare,  al  personale
 del     Ministero     dell'interno     con     professionalita'    di
 interprete-traduttore e di esperto in lingue straniere, il meccanismo
 di ristrutturazione delle qualifiche e dei profili, in IX  e,  quindi
 anche in VIII qualifica, secondo le previsioni del combinato disposto
 dell'art.  5, commi 2, 3 e 8 e della tabella allegato 3 del d.P.R. 17
 gennaio 1990, n. 44.
                               P. Q. M.
   Il Consiglio di Stato in  sede  giurisdizionale  (Sezione  quarta),
 pronunciando   sul   ricorso  in  epigrafe,  proposto  dal  Ministero
 dell'interno e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
     a)  rimette   alla   Corte   costituzionale   la   questione   di
 costituzionalita,  per  contrasto  con gli artt. 3 e 97 Costituzione,
 delle seguenti norme:  l'art. 10 d.P.R. 24 aprile  1982,  n.  340,  e
 tabella  allegata,  in  parte  qua;  l'art.  2, primo comma, d.-l. 28
 gennaio 1986, n. 9, nel testo introdotto dalla legge  di  conversione
 24  marzo 1986, n. 78, relativamente all'inciso da "ferma restando" a
 "successive norme di modifica", in  parte  qua;  l'art.  1  d.-l.  26
 giugno  1989, n. 240, nel testo risultante dalla legge di conversione
 4 agosto 1989, n. 287, e tabella allegata, in parte qua; tutti  nella
 parte  in cui non consentono di applicare, al personale del Ministero
 dell'interno  con  professionalita'  di  interprete-traduttore  e  di
 esperto  in lingue straniere, il meccanismo di ristrutturazione delle
 qualifiche e dei profili, in IX e, quindi anche  in  VIII  qualifica,
 secondo  le previsioni del combinato disposto dell'art. 5, commi 2, 3
 e 8 e della tabella allegato 3 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44;
     b) ordina la sospensione del giudizio;
     c) ordina alla Segreteria della Sezione di curare con urgenza  la
 notifica   della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, di comunicarla  ai  Presidenti
 delle  due  Camere del Parlamento e di trasmettere immediatamente gli
 atti alla Corte costituzionale.
   Cosi' deciso in Roma, il 10 dicembre 1996.
                     Il presidente f.f.: Venturini
                                                 L'estensore: Numerico
 97C0826