N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 1996- 27 giugno 1997
N. 494 Ordinanza emessa il 10 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 giugno 1997) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Ministero dell'interno contro Navarra Lauretta ed altri Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero dell'interno esperti in lingue - Inquadramento nel settimo livello dei traduttori-interpreti - Mancata previsione per detti dipendenti dei livelli ottavo e nono come per il restante personale - Ingiustificato deteriore trattamento dei traduttori-interpreti rispetto agli altri dipendenti del Ministero dell'interno - Violazione del principio di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 10 e tabella allegata; d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2, comma 1, convertito in legge 24 marzo 1986, n. 78; d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, art. 1, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 287). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.35 del 27-8-1997 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello, n. di reg. gen. 462/1995, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui per legge domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, contro Navarra Lauretta, Giannone Elsa, De Corti Maria Grazia, Pirlo Licia, Ierardi Maria Gabriella, Tonelli Maria Luisa, Pala Claudia, Voci Maria Antonietta, Restori (recte Rasori) Marco, rappresentati e difesi, per delega a margine di memoria di costituzione, dagli avvocati Lucio Filippo Longo e Fabio de Jorio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via A. Friggeri, n. 95, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I-ter, 2 novembre 1994, n. 1705, resa fra le parti, notificata il 9 novembre 1994; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dei soggetti intimati; Viste le memorie di costituzione e di illustrazione delle tesi di resistenza; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza del 10 dicembre 1996, la relazione del consigliere P. Numerico e uditi, per le parti, l'avv. dello Stato Cesaroni e l'avv. Longo; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Con nota 8 marzo 1993 il Ministero dell'interno respinse l'istanza di taluni dipendenti, con mansioni di interpreti-traduttori (VII q.f.), volta ad ottenere, in applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, l'istituzione di qualifiche di VIII e IX livello per il relativo raggruppamento di dipendenti: la motivazione fu che nell'ordinamento speciale dell'interno non era prevista, per il predetto raggruppamento di dipendenti, una qualifica apicale superiore alla VII. Il conseguente ricorso venne accolto con la sentenza in epigrafe dal T.A.R. per il Lazio, che, al contrario ritenne l'operativita' anche rispetto al Ministero dell'interno dell'accordo collettivo recepito con il regolamento del 1990. Ha appellato Ministero soccombente. Erroneamente il TAR avrebbe disatteso l'eccezione di inammissibilita', dato che gli interessati avrebbero accettato la loro collocazione nelle rispettive qualifiche funzionali, pur essendo state disposte le stesse in base ad un d.m. (19 luglio 1990) cronologicamente successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 44/1990. La tesi secondo cui le richieste avevano natura organizzativa non potrebbe essere condivisa, attribuendo rilevanza giuridica a posizioni soggettive non aventi consistenza di interesse legittimo, ma costituenti, al piu', aspettative di fatto non tutelabili in questa sede: se l'interesse non era immediato e diretto ad una diversa collocazione nei servizi della amministrazione, si doveva pervenire ad una declaratoria di inammissibilita' per carenza di interesse ad agire. Nel merito l'accoglimento dell'estensione al Ministero dell'interno dei profili VIII e IX per gli interpreti ed i traduttori sarebbe errata. Ripercorsa la vicenda dell'organizzazione del pubblico impiego, ai sensi della legislazione del 1980 e successivi adempimenti, la difesa pubblica sostiene, con vari richiami legislativi, che la normativa contrattuale generale non si applicherebbe al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per la parte espressamente disciplinata dalla legge l aprile 1981, n. 121 e, in particolare, dall'art. 10 d.P.R. delegato 24 aprile 1982, n. 340, laddove questo stabilisce l'assegnazione del personale del Ministero dell'interno alle rispettive qualifiche, con specifico riguardo alle figure professionali della seconda tabella, dove le funzioni di traduttore-interprete e di esperto in lingue straniere si vedono attribuita al massimo la VII qualifica apicale. Conclusioni: richieste di annullamento della decisione impugnata e, per l'effetto, di dichiarazione del ricorso originario inammissibile o infondato nel merito, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si sono costituiti i dipendenti intimati, che, con due successive memorie, hanno contestato le tesi d'appello, rilevando la disparita' rispetto alle altre amministrazioni statali e resistendo sia alla tesi dell'inammissibilita', sia alle osservazioni di merito di controparte (specie con la seconda produzione difensiva). E' pervenuto il fascicolo di ufficio di primo grado. All'udienza pubblica, le parti si sono richiamate alle rispettive posizioni scritte e la causa e' stata trattenuta per la decisione. D i r i t t o 1. - La causa riguarda il diritto o meno degli istanti, esperti in lingue straniere, con VII qualifica funzionale, dipendenti del Ministero dell'interno, vincitori in primo grado, di veder istituire, nell'assetto della loro Amministrazione, le qualifiche VIII e IX per la loro categoria, in applicazione dell'art. 5, commi 2, 3 e 8, e allegato 3, punto 32/A, del regolamento approvato con d.P.R 17 gennaio 1990, n. 44 di recezione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il comparto "Ministeri". Ritiene il Collegio che la controversia non possa essere decisa, con conseguente sospensione del giudizio in questa sede, senza una pronuncia della Corte costituzionale riguardante il controllo di costituzionalita', rispetto agli artt. 3 e 97 Cost., della speciale normativa legislativa interessante il regime giuridico dei dipendenti del Ministero dell'interno, limitatamente agli interpreti-traduttori ed agli esperti in lingue straniere. 2. - In punto di rilevanza. L'appello del Ministero dovrebbe essere respinto sotto il primo profilo di rito. Gli istanti non attaccano il loro inquadramento in VII livello, ma chiedono l'istituzione delle qualifiche VIII e IX, allo stato non previste nei ruoli dell'Interno, in applicazione di una procedura organizzativa dettata - e non come una semplice aspettativa, ma come un reale diritto - nell'ottavo comma dell'art. 5 del citato regolamento, in connessione con l'allegato 3. Sicche', se il regolamento ad essi si applicasse, non potrebbe essere dichiarata, in virtu' della mancata impugnativa degli inquadramenti ottenuti in VII qualifica, l'inammissibilita' per acquiescenza o per mancata concreta lesione attuale della loro azione, come suggerito, in prima linea, dalla difesa pubblica. Il ricorso dell'Amministrazione dovrebbe essere ancora esaminato, ma, viceversa, accolto per la seconda prospettazione di merito con cui essenzialmente si accampa la specialita' dell'ordinamento del Ministero dell'interno, nascente da una successione di normative. In effetti la legge 1 aprile 1981, n. 121 ha delegato il Governo ad emanare una speciale disciplina organizzativa per l'ordinamento di quel Ministero. Il d.P.R. delegato 24 aprile 1982, n. 340 (artt. 9 e 10 e tabelle allegate), dopo aver stabilito che la normativa sulla generalita' dei dipendenti trova applicazione soltanto in relazione a quanto non espressamente previsto dallo stesso decreto, ha ordinato il personale dell'interno in due tabelle, nella seconda delle quali sono indicate le figure di impiego divise in otto qualifiche funzionali. In questa seconda tabella la sistemazione dei dipendenti con professionalita' linguistica e' prevista nel VI livello se semplici assistente linguistico con funzioni di mera traduzione e nel VII livello se anche traduttori-interpreti. Il d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, di interpretazione dell'art. 4, legge 11 luglio 1980, n. 312, ha previsto la IX qualifica funzionale, stabilendo che i relativi profili e successive modifiche e le modalita' di accesso dovevano essere individuate mediante la procedura contrattuale della legge quadro. Tuttavia la legge di conversione inseri' all'art. 2, primo comma, le parole "ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981 n. 121 e relativi decreti di attuazione e successive norma di modifica. Tale norma non fu smentita dalla normativa degli accordi di cui ai dd.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 e 17 gennaio 1990, n. 44. Cio' trova conferma nella speciale legislazione del 1989 sul compattamento e per la ristrutturazione dei profili per il personale del Ministero dell'interno. Si tratta della legge 4 agosto 1989, n. 287, di conversione con modifiche, del d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, con la quale si stabili' che per la p.a. dell'interno l'identificazione dei profili e la determinazione delle corrispondenze tra vecchie attribuzioni e quelle appartenenti ai profili professionali individuati doveva essere effettuata da un'apposita commissione speciale; poi costituita con d.P.C.M. 20 ottobre 1989. Tale commissione opero' il 2 e 3 luglio 1990 e dai suoi lavori derivarono gli inquadramenti del personale della II tabella, fra cui quello degli esperti in lingue straniere (ex traduttori-interpreti, secondo la tabella di corrispondenza annessa al d.-l. n. 24C/1989) inseriti nella VII qualifica. E' significativo rimarcare che il testo del decreto-legge conteneva un terzo comma, il quale effettivamente prevedeva, come sostenuto nell'ultima memoria degli interessati, che si sarebbe proceduto, ove occorrente, in relazione ad eventuali modifiche e integrazioni che fossero state apportate ai contenuti del d.P.R. n. 1219/1984, all'adeguamento dei profili professionali di cui al decreto, fra cui erano, appunto, il traduttore-interprete (VI q.f.) e l'esperto in lingue straniere (VII q.f). Il che avrebbe consentito il futuro slittamento verso l'alto di tale categoria per effetto del contratto del 1990. Senonche', la previsione fu soppressa espressamente dalla legge di conversione, lasciando quindi alla commissione paritetica in sede ministeriale dell'interno il compito di fotografare l'esistente, impedendo agli accordi di "penetrare", almeno per il settore dei dipendenti con professionalita' linguistiche, che qui solo interessa, nell'assetto del Ministero. Dalle considerazioni espresse discende la rilevanza della questione di costituzionalita', posto che la causa, ove da decidere alla stregua della legislazione vigente, comporterebbe l'accoglimento dell'appello. 3. - In punto di non manifesta infondatezza. Tuttavia. e' proprio questa normativa speciale in ordine alla quale e' possibile sollevare sospetti di costituzionalita' secondo i parametri della ragionevolezza e del buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Costituzione. Non sembra esistere alcuna ragione, di carattere organizzativo o funzioale, per giustificare un trattamento differenziato della categoria del personale statale con professionalita' linguistica, a seconda dei Ministeri da cui dipende. A cio' si deve aggiungere che anche nell'ordinamento del Ministero dell'interno esistono categorie di personale che hanno ottenuto la IX qualifica funzionale. Il che rende, anche sotto tale aspetto, irragionevole la disparita' e potrebbe comportare una disaffezione del personale in parola, capace di provocare disservizi nelle funzioni di interpretariato e traduzione, oltre alla diminuzione ed alla minor qualificazione della platea degli aspiranti ad inserirsi nei ruoli del Ministero dell'interno per la professionalita' in questione. Vale, infine, osservare che il contratto introdotto dal regolarnento n. 44 del 1990 sicuramente si occupa di funzioni anche del Ministero dell'interno, come dimostrato dall'art. 3, sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali, fra i quali sono inclusi il servizio elettorale, i servizi di ordine e sicurezza pubblici e quello della protezione civile, facenti capo in tutto o in parte al medesimo Ministero. 4. - Il dubbio di costituzionalita', per contrasto con gli artt. 3 e 97 Costituzione, sopra giustificato secondo le prescritte valutazioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza, riguarda in definitiva: A) l'art. 10 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, e tabella allegata, in parte qua; B) l'art. 2, primo comma, d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78, relativamente all'inciso da "ferma restando" a "successive norme di modifica", in parte qua; C) l'art. 1 d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 287, e tabella allegata, in parte qua; tutti nella parte in cui non consentono di applicare, al personale del Ministero dell'interno con professionalita' di interprete-traduttore e di esperto in lingue straniere, il meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche e dei profili, in IX e, quindi anche in VIII qualifica, secondo le previsioni del combinato disposto dell'art. 5, commi 2, 3 e 8 e della tabella allegato 3 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.
P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dal Ministero dell'interno e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: a) rimette alla Corte costituzionale la questione di costituzionalita, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Costituzione, delle seguenti norme: l'art. 10 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, e tabella allegata, in parte qua; l'art. 2, primo comma, d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78, relativamente all'inciso da "ferma restando" a "successive norme di modifica", in parte qua; l'art. 1 d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 287, e tabella allegata, in parte qua; tutti nella parte in cui non consentono di applicare, al personale del Ministero dell'interno con professionalita' di interprete-traduttore e di esperto in lingue straniere, il meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche e dei profili, in IX e, quindi anche in VIII qualifica, secondo le previsioni del combinato disposto dell'art. 5, commi 2, 3 e 8 e della tabella allegato 3 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44; b) ordina la sospensione del giudizio; c) ordina alla Segreteria della Sezione di curare con urgenza la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, il 10 dicembre 1996. Il presidente f.f.: Venturini L'estensore: Numerico 97C0826