N. 497 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 1997

                                N. 497
  Ordinanza  emessa  il  14  maggio  1997  dal  tribunale  di Bari nel
 procedimento penale a carico di Tito Giovanni Carmine
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Impedimento  a  comparire   del
    difensore  difiducia  (nella  specie,  nominato in data prossima a
    quella di udienza) - Valutazione del  comportamento  dell'imputato
    nella  scelta  del  difensore  per  la individuazione di eventuali
    intenti dilatori - Mancata previsione - Lesione del  principio  di
    obbligatorieta'  dell'azione  penale  e  del  diritto  di difesa -
    Violazione dei principi del  giudice  naturale  precostituito  per
    legge e di buon andamento dall'amministrazione della giustizia.
 (C.P.P. 1988, art. 486).
 (Cost., artt. 24, 25, 97 e 112).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  letto la seguente ordinanza all'udienza del 14 maggio 1997, nel
 processo nei confronti di Tito Giovanni Carmine.
   Rilevato  che  in  data  odierna  e'  stata  avanzata  istanza   di
 differimento   del   dibattimento,   per  impedimento  del  difensore
 dell'imputato, che da certificazione della cancelleria del  tribunale
 di  Matera risulta impegnato in numerosi altri processi penali per la
 data odierna;
   Osservato che la istanza e' formalmente tempestiva, risultando  che
 solo  in  data  di ieri il predetto difensore, avv. Buccico, e' stato
 investito del mandato, sicche' non poteva  ragionevolmente  assolvere
 all'obbligo  di tempestiva comunicazione - che ex art. 486 c.p.p.  e'
 proprio e solo di chi rivesta gia' la qualifica di difensore - se non
 in data odierna;
   Rilevato che - alla  stregua  dell'attuale  formulazione  dell'art.
 486 c.p.p. - e' preclusa al tribunale ogni valutazione in ordine alla
 diligenza  e  lealta' del comportamento dell'imputato, che in ipotesi
 potrebbe strumentalmente prescegliere il difensore  da  nominare  tra
 quelli  che sono - per la data dell'udienza - impediti per precedenti
 o preminenti  altri  impegni  professionali,  cosi'  paralizzando  il
 concreto  esercizio  dell'azione  penale (in violazione dell'art. 112
 della Costituzione), i  diritti  processuali  della  parte  p.m.  (in
 violazione  dell'art.  24  della  Costituzione),  l'attuazione  della
 giurisdizione da parte del giudice naturale precostituito  per  legge
 (in  violazione  dell'art.    25  della Costituzione, ed il razionale
 funzionamento del "servizio giustizia" (in  violazione  dell'art.  97
 della  Costituzione),  anche attraverso il ricorso in limine litis, a
 successive nomine (con contestuali revoche di quelle  precedenti)  di
 ulteriori difensori che abbiano preesistenti e preminenti impegni per
 le   udienze   prescelte   per   il   rinvio   proprio   in   ragione
 dell'impedimento in precedenza rilevato;
   Ritenuto che ne consegua una non manifestamente infondata questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 486  c.p.p.,  per  contrasto
 con gli artt. 112, 24, 25 e 97 della Costituzione;
   Apprezzata  la  rilevanza  della  questione, dovendo questo giudice
 decidere in ordine alla richiesta di rinvio  formulata  ex  art.  486
 c.p.p.  per impedimento di difensore nominato solo in data precedente
 a quella dell'odierna udienza;
   Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;
                                P. Q. M.
   Dichiara non manifestamente  infondata,  in  relazione  agli  artt.
 112,  24,  25  e  97 della Costituzione, la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 486 c.p.p. nella parte in cui non prevede la
 possibilita', per il giudice, di valutare - in  caso  di  impedimento
 dedotto  da  difensore  nominato dall'imputato in data immediatamente
 prossima  a  quella  dell'udienza  in   cui   debba   celebrarsi   il
 dibattimento  -  la  diligenza  e la lealta' del comportamento tenuto
 dall'imputato nella scelta di difensore impedito a  comparire,  e  la
 non strumentalita' di detta nomina a fini dilatori;
   Ordina    trasmettersi   immediatamente   gli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  venga
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Sospende il giudizio in attesa della decisione della Corte;
   Dispone notificarsi la presente ordinanza all'imputato  assente  ed
 al suo difensore.
     Bari, addi' 14 maggio 1997
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 97C0829