N. 498 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1997

                                N. 498
  Ordinanza  emessa  il 17 aprile 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
 nei procedimenti civili riuniti vertenti  tra  Teodosio  Giuseppe  ed
 altri n.q. di eredi di Cimmino Nicoletta, ed altri e INPS
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Previsto
    pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante  emissioni  di
    titoli  di  Stato  -  Estinzione dei giudizi pendenti alla data di
    entrata in vigore della normativa  impugnata  -  Esclusione  degli
    interessi  e  della  rivalutazione  monetaria  -  Limitazione  del
    diritto  ai  soli  superstiti  aventi  titoli  alla  pensione   di
    riversibilita'  -  Incidenza  sul  principio  di  uguaglianza, sul
    diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24 e 38).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunziato in data 17 aprile 1997 la seguente  ordinanza  nella
 causa  civile  iscritta  al  n.  1697/1995 del registro generale, tra
 Teodosio Giuseppe + 3, in qualita' di eredi di Cimmino Nicoletta +  9
 rappresentati  e  difesi  dal dott. proc. M. Santocchio, ricorrenti e
 I.N.P.S.   in   persona   del   legale   rappresentante   pro-tempore
 rappresentato  e difeso dall'avv. R. Grimaldi e dall'avv. A. Fava del
 Piano, resistente.
   Con ricorso depositato il 25 marzo 1995 Teodosio Giuseppe, Teodosio
 Luigi, Teodosio Raffaele e Teodosio Gaetano, in qualita' di eredi  di
 Cimmino Nicoletta premettendo che la loro dante causa era titolare di
 pensione  diretta  e di pensione reversibile, chiedeva al pretore, in
 funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il diritto al ricalcolo
 della pensione di reversibilita' in misura  del  60%  della  pensione
 spettante   al  coniuge  deceduto,  comprendendo  nel  calcolo  anche
 l'integrazione al minimo da  quest'ultimo  percepita,  o  che  costui
 avrebbe avuto diritto a percepire, cosi' come statuito dalla sentenza
 n.  495  del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale, chiedeva
 inoltre di condannare l'I.N.P.S. al  pagamento  in  loro  favore  dei
 relativi importi.
   Si  costituiva  l'I.N.P.S.  nel  termine di cui all'art. 416 c.p.c.
 eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal  potere  di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque  la  carenza  di  prova in ordine ai fatti costitutivi della
 domanda.
   Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento  la  legge
 23  dicembre  1996,  n.  662,  che  all'art.  1, commi 181, 182 e 183
 introduceva nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi  pendenti
 all'entrata  in  vigore della predetta legge, con la sola preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza  del 17 aprile 1997 il pretore disponeva la riunione al
 giudizio proposto da eredi di Cimmino Nicoletta degli altri  proposti
 da  Esposito  Maria,  Cimodio  Elisabetta,  Attruia Brigida, Ammirato
 Gemma, Arpino Vittorio, Severino Anna, Sorrentino Giuseppina, Martone
 Catella e Toscano Domenico, aventi ad oggetto la medesima  questione.
 Il  procuratore  dei  ricorrenti  sollevava  quesione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, commi 181,  182  e  183  della  legge  n.
 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei
 termini che appresso si riportano.
   1. - In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art.
 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento
 delle  somme  maturare  fino  al  31  dicembre  1995  sui trattamenti
 pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,   in
 conseguenza    dell'applicazione    delle    sentenze   della   Corte
 costituzionale n. 495 del 1993 e  n.  240  del  1994,  e'  effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
 annualita'...", asseriva infatti che tale disciplina  realizza  sotto
 un  duplice  aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni,
 innanzitutto  perche'  consente  all'ente  tenuto  al   rimborso   di
 estinguere  il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo al
 creditore la possibilita' di  esigere  tempestivamente  l'adempimento
 dell'obbligazione  nella  sua  interezza, ed in secondo luogo perche'
 prevede che il rimborso  delle  somme  in  questione  sia  effettuato
 mediante  assegnazione  agli aventi diritto di titoli di Stato aventi
 libera circolazione, legittimando cosi' l'estinzione  delle  relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso del creditore.   Ad avviso del  procuratore  dei  ricorrenti
 tale  sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un'immediata ed
 integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di  piu'
 dotato  di  un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che
 si verificano nel mercato dei titoli di Stato, e  tale  situazione  e
 tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di
 adempimento  coincidono  con l'area piu' svantaggiata dei pensionati,
 essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.
   2. - Sosteneva inoltre la ravvisabilita' di un contrasto tra l'art.
 3 Cost. ed il comma 182 dell'art. 1 della legge  n.  662/1996,  nella
 parte   in   cui   quest'ultimo  dispone  che  "nella  determinazione
 dell'importo  maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono   gli
 interessi  e  la  rivalutazione  monetaria", in quanto, essendo ormai
 assodato il diritto alla rivalutazione monetaria  ed  agli  interessi
 legali in favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione
 di  natura  previdenziale,  appare illogico sancirne l'esclusione nei
 confronti di talune  categorie  di  crediti;  in  particolare  appare
 ingiustificata  la  disparita' di trattamento che viene a verificarsi
 nei confronti  dei  destinatari  della  disposizione  legislativa  in
 discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate.
   3. - In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt.
 3  e  38  della  Costituzione,  nella parte in cui stabilisce che "il
 pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181  spetta  ai  soli
 soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996"; affermava infatti che
 tale  norma,  escludendo  gli eredi dalla possibilita' di azionare il
 diritto al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle  sentenze
 n.   495/1993   e  n.  240/1994,  ha  effettuato  una  ingiustificata
 discriminazione, resa ancora piu' marcata dal  fatto,  obiettivamente
 riscontrabile,  che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti di
 eta' avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in  relazione  al
 comma  181, che dispone che il pagamento "avviene in sei annualita'",
 appare poi in contrasto con l'art. 38 Cost, in quanto abilita  l'ente
 debitore  a  corrispondere  le  somme  dovute  ai pensionati in lungo
 margine di tempo, senza tener conto  che  l'elevata  eta'  di  questi
 ultimi  rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima che
 sia intervenuto l'integrale pagamento,  e  senza  che  alcun  diritto
 possa  trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di esonerare
 in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale.
   4. - Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24  Cost.
 del  comma  183,  norma che dispone: "I giudizi pendenti alla data di
 entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni
 di cui ai commi 181 e  182  del  presente  articolo  sono  dichiarati
 estinti  d'ufficio  con  compensazione  delle  spese  tra le parti. I
 provvedimenti giudiziari non  ancora  passati  in  giudicato  restano
 privi   di   effetto".      Asseriva   infatti   che   intanto   puo'
 dirsiammissibile,  e  compatibile  con  il  disegno   costituzionale,
 l'intervento  del  legislatore  nel processo teso a definirne l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione,  quando  la  situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente  soddisfatta,  comunque  arricchita dalla nuova previsione
 normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha  escluso
 che  sugli  importi  maturati  fino al 31 dicembre 1995 in favore dei
 pensionati interessati possano essere computati gli interessi  legali
 e    la    rivalutazione   monetaria,   nonostante   la   consolidata
 interpretazione giurisprudenziale di senso  contrario,  menomando  in
 maniera   pregnante   il  diritto  di  difesa  degli  interessati,  e
 sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.
   Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalita'  cosi'
 sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine
 della  definizione  del  presente  giudizio,  in quanto esso riguarda
 proprio, come sopra si e' esposto, la materia che  e'  oggetto  della
 pronuncia  della  Corte  costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata
 dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre  1996,  n.
 662,  non  sia  manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi
 riferiti ai punti 1) 2) 3) e 4) sia singolarmente considerati che nel
 loro complesso.
                                P. Q. M.
   Letto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale:
     1) dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
 in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione, nella parte in cui
 stabilisce che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre
 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli  enti  previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita'...";
     2)  dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
 dispone   che  "nella  determinazione  dell'importo  maturato  al  31
 dicembre  1995  non  concorrono  gli  interessi  e  la  rivalutazione
 monetaria";
     3)  dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella  parte  in
 cui  stabilisce  che  "il  pagamento  delle somme arretrate di cui al
 comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e  ai  loro  superstiti
 aventi  titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo
 1996";
     4) dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662
 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
   Ordina  la  sospensione del giudizio in corso fino alla definizione
 dell'incidente di costituzionalita', assegnando  alle  parti  per  la
 riassunzione   il   termine  di  mesi  tre  dalla  pubblicazione  del
 provvedimento della Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata,  integralmente,  alle parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' sia comunicata  ai  Presidenti  delle
 due Camere del Parlamento;
   Dispone,  all'esito  degli  adempimenti  di  cui sopra, l'immediata
 trasmissione  degli   atti   del   presente   giudizio   alla   Corte
 costituzionale.
     Nocera Inferiore, addi' 17 aprile 1997
                           Il pretore: Scelza
 97C0830