N. 499 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 1997

                                N. 499
  Ordinanza  emessa  il  9  aprile  1997  dal  giudice  per le udienza
 preliminari presso il  tribunale  per  i  minorenni  di  Brescia  nel
 procedimento penale a carico di I.S.
 Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario -
    Applicabilita'  a  minore,  prosciolto  per  infermita' psichica e
    giudicato socialmente pericoloso per delitto non colposo, punibile
    con  pena  superiore  a  due  anni  di  reclusione  -  Parita'  di
    trattamento  tra minori e adulti - Lesione della tutela dei minori
    - Violazione del principio della finalita' rieducativa della  pena
    - Contrasto con le norme internazionali pattizie in materia.
 (C.P., artt. 222, comma quarto e 206; c.p.p. 1988, art. 312).
 (Cost., artt. 2, 3, 10, 27 e 31).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  e  pubblicato  mediante lettura del dispositivo la
 seguente ordinanza nei confronti di I.S., libera-presente,  imputata,
 con  la  diminuente della minore eta' (art. 98 c.p.) del reato di cui
 all'art. 584 c.p. perche', spingendo violentemente in Brescia  il  29
 giugno  1996,  Tira  Rosa  e  facendola cadere a terra cagionava alla
 stessa   trauma   contusivo   produttivo   di   rottura   di   milza,
 chirurgicamente  trattata, a causa della quale, tra l'altro la stessa
 Tira decedeva in Brescia in data 26 agosto 1996 a seguito di sindrome
 anemico-discrasica  e  secondaria,  e  processo  settico  localizzato
 determinanti  episodio terminale di insufficienza cardio-circolatoria
 e respiratoria.
   Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale per  i  minorenni
 di   Brescia;   sull'eccezione   sollevata  dal  p.m.  d'udienza,  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 222,  quarto  comma,  c.p.,  in
 relazione  agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, in quanto
 prevede che al minore prosciolto ex art.  88  c.p.  per  delitto  non
 colposo  astrattamente  punibile  con  pena  superiore  a due anni di
 reclusione e in presenza di giudizio  di  pericolosita'  sociale  sia
 disposta la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
 giudiziario,  e  che  tale  misura  possa  essere  applicata  in  via
 provvisoria, ex artt. 206 c.p. e 312 c.p.p.
                             O s s e r v a
   Il p.m. in sede ha richiesto il  rinvio  a  giudizio  dell'imputata
 minore I.S. per il reato di cui all'art. 584 c.p., commesso allorche'
 la  stessa  aveva sedici anni. Il consulente tecnico, nel corso delle
 indagini preliminari, concludeva per la totale incapacita' per  vizio
 di  mente  della  minore  al  momento del fatto allegando altresi' un
 giudizio di pericolosita' sociale; tali conclusioni  sono  pienamente
 condivisibuli  in quanto frutto di una profonda elaborazione e di una
 esaustiva e convincente disamina delle problematiche sottese.
   All'odierna udienza il p.m. ha invocato l'applicazione  provvisoria
 della  misura  di  sicurezza  del  ricovero  in ospedale psichiatrico
 giudiziario, ai sensi del combinato disposto normativo  di  cui  agli
 artt.  206,  222,  quarto  comma  c.p.  e  312  c.p.p.  atteso che il
 proscioglimento ex art. 88 c.p. non  rientra  nel  novero  di  quelli
 contemplati  all'art.  37, decreto del Presidente della Repubblica n.
 448/1988, e che inoltre non e' ipotizzabile il ricorso alle misure di
 sicurezza specifiche disciplinate processualmente  nel  capo  IV  del
 citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  contestualmente
 prospettando  un  problema  di  compatibilita'  costituzionale  delle
 citate norme.
   Giova  rilevare  che  e' impossibile rimediare a tale situazione di
 causa patologica e  non  fisiologica  d'immaturita'  facendo  ricorso
 all'applicazione  dell'art.  425  c.p.p.,  con  tutto il ventaglio di
 soluzioni in esso contenute, in virtu' dell'ostacolo  costituito  dal
 contenuto  della pronuncia n. 41/1993 della Corte costituzionale, che
 in buona sostanza ha statuito  l'impossibilita'  di  declaratoria  da
 parte  del  giudice  di  improcedibilita' per vizio di mente senza il
 supporto di un'indagine che si addentrasse nel recinto di merito.
   Il collegio aderisce all'opinione espressa dal p.m. d'udienza circa
 la natura squisitamente processuale della normativa di cui agli artt.
 36 e  ss.  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988,
 peraltro   confortata   dalle  pronunce  della  Corte  costituzionale
 (Ordinanza  n.   360/1990 e sentenza n. 182/1991), che hanno messo in
 risalto  l'aspetto  della  giurisdizionalizzazione  del  procedimento
 applicativo delle misure di sicurezza specifiche.
   Non  e' revocabile in dubbio poi la piena vigenza ed applicabilita'
 nei confronti dei minori di quelle  altre  misure  di  sicurezza  che
 trovano  la loro disciplina al di fuori della normativa speciale, tra
 le quali si ricomprende quella del ricovero in o.p.g.
   Da cio' muovendo, si deduce la rilevanza della questione sollevata,
 volta che nella specie si versa in  tema  di  applicabilita'  in  via
 provvisoria  della misura di sicurezza da ultimo citata nei confronti
 di imputato minorenne affetto  da  vizio  di  mente  e  da  reputarsi
 socialmente pericoloso.
   Del   pari,  va  ravvisata  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione sollevata, per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 27  e  31,
 secondo comma, della Costituzione.
   In  linea  generale,  va  premesso  che  tutto il sistema normativo
 minorile e la giurisprudenza della Corte costituzionale in  proposito
 hanno   sempre  piu'  accentuato  dai  loro  rispettivi  versanti  la
 disomogeneita' per  carenza  di  elementi  costitutivi  comuni  delle
 situazioni  giuridiche  in  cui  si  ritrovano  minori ed adulti, con
 particolare  riferimento  alla  necessita'  di   favorire   soluzioni
 diversificate  per  gli  imputati  minorenni,  e cio' sia nella sfera
 sostanziale che nel campo di applicazione  propriamente  processuale;
 del diritto penale minorile, infatti, e' stata sempre piu' acutamente
 avvertita  la  necessita'  di  un'adeguata considerazione del fattore
 personale con la conseguenza di una divaricazione rispetto  a  quello
 comune,  in  virtu' della peculiarizzazione di esso piu' come diritto
 della personalita' che come diritto del fatto.
   Rilevante  punto  di  emersione  di  tale  orientamento,   di   cui
 costituisce  probante  esemplificazione e' ravvisabile nella sentenza
 n. 168/1994 che  ha  sancito  l'illegittimita'  costituzionale  della
 previsione  della  pena  dell'ergastolo  per  gli  imputati minorenni
 perche' contrastante con l'art. 31, in relazione  all'art.  27  della
 Costituzione,   focalizzando   il  punto  che  in  funzione  del  suo
 inserimento maturo nel consorzio sociale, la pena applicata al minore
 deve rivestire una connotazione educativa piu' che rieducativa.
   Va considerato che non vi e' piu' disputa intorno alla natura della
 misura di  sicurezza,  convergendo  univocamente  la  dottrina  e  la
 giurisprudenza  nell'indicarne la valenza di sanzione criminale, onde
 la piena  riferibilita'  in  subiecta  materia  del  dettato  di  cui
 all'art.  27  della Costituzione, il cui campo d'intervento varia dal
 principio della personalita' della responsabilita'  penale  a  quello
 per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, fine
 precipuo, quest'ultimo, pure delle misure di sicurezza.
   Cio'  posto, nell'ottica minorile, all'operatore giuridico non puo'
 sfuggire   come   l'applicazione   di   una   misura   di   sicurezza
 classificamente  detentiva  quale  quella del ricovero in o.p.g., una
 volta calata nella sua concreta applicazione nei confronti di  minori
 confligga   palesemente  con  quelle  esigenze  di  specificita'  che
 sovraintendono  alla  disciplina  penale  minorile;  tano   piu'   in
 considerazione   del  fatto  che,  essendo  notoria  la  mancanza  di
 strutture  contenitive,  del  tipo  degli  o.p.g.,  speciali  per   i
 minorenni,  questi ultimi andrebbero fatalmente a scontare il periodo
 d'internamento in stabilimenti comuni ai maggiorenni.
   Ad   avviso   del   collegio   rimettente   la  totale  assenza  di
 differenziazione nel trattamento che  verrebbe  riservato  ai  minori
 rispetto a quello degli adulti, con cio' trascurandosi del tutto ogni
 attenzione finalizzata alle esigenze educative dei giovani, determina
 un contrasto anche con le norme piu' generali di cui agli artt. 2 e 3
 della  Costituzione,  sotto  il  presupposto  del mancato trattamento
 differenziato di situazioni diverse e della rinuncia alla tutela  dei
 diritti  di  un  soggetto  per  definizione  debole, oltre che di una
 personalita'  in  formazione,  attraverso  l'approntamento   sia   di
 politiche legislative appropriate che di istituti specifici mirati.
   Ne'  va tralasciato il possibile conflitto con norme internazionali
 pattizie, costituzionalizzate attraverso l'art. 10; a tale  proposito
 appare  integralmente richiamabile l'esauriente motivazione contenuta
 nella citata sentenza n. 168/1994  della  Corte  costituzionale  che,
 passando in rassegna molteplici dichiarazioni dei diritti dell'uomo e
 del  fanciullo,  fino  alle  c.d.  "Regole  di Pechino", ha collegato
 altresi' agli impegni contratti in sede internazionale l'esigenza  di
 un trattamento differenziato per il minore in relazione alle preicpue
 esigenze  di  tutela dello stesso, anche se sottoposto a procedimento
 penale.
                                P. Q. M.
   Sospende il presente processo;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  222,  quarto  comma  c.p.  e, in quanto
 applicabili ai minori, degli artt. 206 c.p. e 312 c.p.p. in relazione
 agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, nella parte  in  cui
 prevedono   la   misura   di   sicurezza  del  ricovero  in  ospedale
 psichiatrico giudiziario di minore prosciolto ex  art.  88  c.p.  per
 delitto  non  colposo  punibile  con  pena  supeiore  a  due  anni di
 reclusione e giudicato socialmente pericoloso, ovvero  l'applicazione
 provvisoria della predetta misura;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che a cura della  cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
     Brescia, addi' 9 aprile 1997
                        Il presidente: Spizuoco
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