N. 500 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1997

                                N. 500
  Ordinanza  emessa  il  25  febbraio  1997  dalla Corte dei conti sui
 ricorsi riuniti proposti da Trani Roberto
 Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' contabile - Limitazione
    della responsabilita' ai  soli  casi  di  dolo  e  colpa  grave  -
    Ingiustificata deroga alla regola della comune responsabilita' per
    colpa  lieve  - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di buon
    andamento della p.a.  e  del  controllo  contabile  -  Richiamo  a
    numerose sentenze della Corte costituzionale.
 (D.-L.  23  ottobre  1996,  n.  543,  art.  3,  comma  1,  lett.  a),
    convertito, con modificazioni, nella legge 20  dicembre  1996,  n.
    639).
 (Cost., artt. 3, 97 e 103).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sugli appelli proposti da
 Trani Roberto avverso le sentenze della sezione  giurisdizionale  per
 la regione Umbria n. 101/EL e n. 100/EL del 28 novembre 1994;
   Visti  gli atti di appello iscritti al n. 250-IC/A e il n. 252-IC/A
 del  registro  di  segreteria,  relatori  i  consiglieri  Pezzella  e
 Mastropasqua;
   Visti gli altri atti e documenti delle cause;
   Udito alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 1997 il relatore
 cons.  Francesco  Pezzella  per  entrambi  i giudizi, l'avv. Vincenzo
 Colacino per l'appellante e il pubblico ministero nella  persona  del
 vice procuratore generale Pasquale Iannantuono.
                            P r e m e s s o
   a) Con sentenze della sezione giurisdizionale per la regione Umbria
 n. 101/EL e 100/EL del 28 novembre 1994 Trani Roberto, amministratore
 straordinario  in  distinti periodi della U.S.L. "Valle Umbra Nord" e
 della U.S.L. "Alto Chiascio", previo esercizio del potere  riduttivo,
 e'  stato  condannato a risarcire alle predette UU.SS.LL. determinati
 importi, oltre interessi a decorrere dalla liquidazione e alle  spese
 di giudizio;
   b)  Il  danno  per  cui sono state pronunciate le condanne e' stato
 addebitato  all'appellante  per  avere,  nella  detta   qualita'   di
 amministratore  straordinario  fatto  uso,  ritenuto  illecito, di un
 telefono cellulare a carico della U.S.L. di appartenenza;
   c) Avverso dette decisioni ha interposto appello il Trani, con atti
 depositati l'8 marzo 1995 e il 13 marzo 1995, sostenendo, nel merito,
 l'infondatezza della domanda attrice;
   d) Con memorie depositate in data 5 febbraio 1997, l'appellante  ha
 insistito  nella  richiesta  di  proscioglimento  anche alla luce del
 sopravvenuto primo comma, lett. a), dell'art. 3 del d.-l. 23  ottobre
 1996,  n.  543,  il  quale,  sostituendo l'art. 1, primo comma, della
 legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilita' dei  soggetti
 sottoposti  alla  giurisdizione  della  Corte dei conti in materia di
 contabilita' pubblica ai fatti e alle omissioni commessi con  dolo  o
 colpa grave.
   Ritenuto    di    dover    sollevare    d'ufficio    questione   di
 costituzionalita' di detto primo comma, lett.  a),  dell'art.  3  del
 d.-l.  23  ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 20 dicembre 1996, n.  639,  nella  parte  in  cui,  sostituendo
 l'art.  1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la
 responsabilita' dei  soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione  della
 Corte  dei  conti in materia di contabilita' pubblica ai fatti e alle
 omissioni commessi con dolo o colpa grave.
   Considerato in punto di rilevanza che:
     a) il secondo comma dell'art. 3 del d.-l.  23  ottobre  1996,  n.
 543,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
 639, espressamente estende la disciplina di cui al primo comma, lett.
 a), ai giudizi in corso;
     b)  di  conseguenza  questo  giudice   d'appello,   ritenuta   la
 sussistenza nei confronti dei due appellanti  della colpa normale, e'
 chiamato,  nella  fattispecie,  ad  applicare proprio il primo comma,
 lett. a) dell'art. 3 del  d.-l. 23 ottobre 1996,  n.  543  e,  cioe',
 proprio la norma della cui costituzionalita' dubita.
   Considerato in punto di non manifesta infondatezza che:
     a)  la  questione  di  costituzionalita'  di norme che hanno, nel
 passato, limitato la responsabilita' amministrativa di amministratori
 o dipendenti pubblici ai soli casi di dolo e di colpa grave  ha  gia'
 formato   oggetto   di  varie  pronunce  della  Corte  costituzionale
 (sentenze nn. 112 del 1973, 54 del 1975, 164  del  1982  e  1032  del
 1988);
     b)  in  particolare,  con  le  sentenze nn. 54 del 1975 e 164 del
 1982, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 52 del  r.d.  31  agosto  1993,  n.  1592
 (sollevata  in  riferimento  agli  artt. 3, 24, 28, 42, 54 e 97 della
 Costituzione), nel rilievo, tra l'altro, che la norma  impugnata  non
 solo  non  arrecava  pregiudizio  ai  principi  del  buon andamento e
 dell'imparzialita' dell'amministrazione, ma, al contrario, si  poneva
 in  armonia con tali principi, perche' conteneva una disciplina della
 responsabilita' di una certa  categoria  di  amministratori  pubblici
 (amministratori  delle  Universita'  e  degli  Istituti di istruzione
 superiore), limitandola razionalmente alle  obiettive  particolarita'
 della situazione (cfr.  anche sentenza n. 108 del 1967);
     c)  con  le  sentenze  nn. 132 del 1973 e 1032 del 1988, la Corte
 costituzionale  ha,  poi,  dichiarato  infondata  la   questione   di
 costituzionalita'  dell'art.  52,  primo  comma,  della  legge  della
 regione siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (sollevata in riferimento  agli
 artt.  3,  97  e 103, secondo comma, della Costituzione e all'art. 14
 dello stat. sic.), ritenendo anche in  questo  caso  ragionevole  una
 disposizione che, attraverso la limitazione della responsabilita' dei
 dipendenti  regionali ai soli casi di dolo e colpa grave, era diretta
 a garantire un piu' sollecito ed efficiente  svolgimento  dell'azione
 amministrativa  da  parte  degli uffici della regione, senza per cio'
 intaccare sostanzialmente  il  principio  della  responsabilita'  dei
 pubblici dipendenti verso l'amministrazione;
     d) in tutte le sentenze sopra considerate (e, quindi, anche nelle
 sentenze  nn.  132  del  1973  e 1032 del 1988, con le quali e' stata
 ritenuta  la  conformita'  a  Costituzione   della   limitazione   di
 responsabilita'  ai  soli  casi  di dolo o colpa grave in riferimento
 all'insieme dei dipendenti considerati piuttosto che a piu' contenute
 fattispecie caratterizzate da circostanze o situazioni  particolari),
 il  giudice  delle  leggi,  proprio  laddove  nega l'esistenza di "un
 principio di non rilevanza del grado della colpa che regoli  in  modo
 rigido  e  assoluto  la  responsabilita'  dei pubblici dipendenti" e,
 quindi, di un  correlato  "principio  di  inderogabilita'  per  detti
 dipendenti  delle comuni regole della responsabilita'", specularmente
 riconosce l'esistenza, sempre per i dipendenti pubblici, della regola
 della comune responsabilita' per colpa lieve, regola che deve  essere
 mantenuta ferma anche se puo' essere derogata dal legislatore, al cui
 apprezzamento  discrezionale compete, secondo lo stesso giudice delle
 leggi, la determinazione e la graduazione dei tipi e  dei  limiti  di
 responsabilita'  che, in relazione alle varie categorie di dipendenti
 pubblici o alle particolari situazioni  regolate,  appaiano  come  le
 forme   piu'   idonee   a   garantire   l'attuazione   dei   principi
 costituzionali del buon andamento della  pubblica  amministrazione  e
 del controllo contabile;
     e)  all'opposto,  il primo comma, lett. a), dell'art. 3 del d.-l.
 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, con la  legge
 20 dicembre 1996, n. 369, lungi dal determinare e graduare i tipi e i
 limiti  di  responsabilita'  piu'  idonei,  in  relazione  alle varie
 categorie di dipendenti o alle  particolari  situazioni  regolate,  a
 garantire   l'attuazione  dei  principi  costituzionali,  appiattisce
 l'organizzazione  dei  pubblici   uffici   su   di   una   forma   di
 responsabilita'   unica   e   indifferenziata,   estendendo  a  tutto
 l'universo dei pubblici dipendenti e dei pubblici  amministratori  la
 limitazione  della responsabilita' ai soli casi di dolo e colpa grave
 e sostituendo, cosi',  nell'ordinamento  dei  pubblici  uffici,  alla
 regola  della  comune responsabilita' per colpa lieve, la regola, per
 ora senza eccezioni, della responsabilita' per dolo o colpa grave;
     f) ne consegue l'irragionevole livellamento al piu' intenso grado
 della colpa grave di una responsabilita' che, nella sua forma  comune
 (per  colpa  lieve),  non  sempre  puo' essere considerata a guisa di
 inopportuno  ostacolo  al   sollecito   ed   efficiente   svolgimento
 dell'azione  amministrativa  ed  anzi  va piu' spesso riguardata, con
 salvezza delle necessarie  eccezioni  per  determinate  categorie  di
 dipendenti o per particolari situazioni, come indispensabile presidio
 al corretto esercizio delle funzioni pubbliche;
     g)   e'  quanto  basta,  potendosi  e  dovendosi  riservare  ogni
 ulteriore approfondimento alla sede piu' propria del giudizio dinanzi
 la Corte costituzionale, per considerare non manifestamente infondata
 la sollevata questione di costituzionalita' del  primo  comma,  lett.
 a),  dell'art.    3  d.-l.  23  ottobre 1996, n. 543, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione;
     h)  la  rilevata  limitazione  di  responsabilita',  per  il  suo
 carattere generale, si presta intuitivamente  ad  assumere  un  ruolo
 permissivo   e,   quindi,   a   deteminare   situazioni   di  incuria
 nell'esercizio delle pubbliche funzioni  e  nello  svolgimento  delle
 pubbliche mansioni, con sottrazione, nel contempo, alla giurisdizione
 contabile  di una serie di comportamenti lesivi di beni la cui tutela
 la Costituzione affida a quella giurisdizione;
     i)  e'  prospettabile,  percio',  nella  fattispecie,  anche   la
 violazione  degli artt. 97 e 103, secondo comma, della Costituzione e
 cioe' dei gia' ricordati principi del buon andamento  della  pubblica
 amministrazione  e  del  controllo  contabile,  i  quali  sono legati
 entrambi dal comune fine di assicurare l'efficienza e la  regolarita'
 della  gestionie  finanziaria  e  patrimoniale  degli  enti  pubblici
 (sentenze della Corte costituzionale nn. 68 del 1971, 63 del  1973  e
 1032 del 1988);
     l)  di  conseguenza,  la sollevata questione di costituzionalita'
 appare non manifestamente infondata anche in riferimento  agli  artt.
 97 e 103, secondo comma, della Costituzione;
   Visti gli artt. 335 c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt.  3,  97  e  103,  secondo  comma,  della  Costituzione  la
 questione  di  legittimita' costituzionale del primo comma, lett. a),
 dell'art.   3 del d.-l. 23 ottobre  1996,  n.  543,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 20 dicembre 1996, n. 639, nella parte in
 cui, sostituendo l'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio  1994,
 n.  20,  limita  la  responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla
 giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in  materia  di contabilita'
 pubblica ai fatti e alle omissioni con dolo o colpa grave;
   Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della
 Corte costituzionale;
   Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano rimessi alla
 Corte costituzionale e  che  copia  della  presente  ordinanza  venga
 notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
 dei deputati.
   Cosi' provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio
 1997.
                         Il presidente: De Rose
 97C0832