N. 500 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1997
N. 500 Ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dalla Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Trani Roberto Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' contabile - Limitazione della responsabilita' ai soli casi di dolo e colpa grave - Ingiustificata deroga alla regola della comune responsabilita' per colpa lieve - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. e del controllo contabile - Richiamo a numerose sentenze della Corte costituzionale. (D.-L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639). (Cost., artt. 3, 97 e 103).(GU n.35 del 27-8-1997 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sugli appelli proposti da Trani Roberto avverso le sentenze della sezione giurisdizionale per la regione Umbria n. 101/EL e n. 100/EL del 28 novembre 1994; Visti gli atti di appello iscritti al n. 250-IC/A e il n. 252-IC/A del registro di segreteria, relatori i consiglieri Pezzella e Mastropasqua; Visti gli altri atti e documenti delle cause; Udito alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 1997 il relatore cons. Francesco Pezzella per entrambi i giudizi, l'avv. Vincenzo Colacino per l'appellante e il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale Pasquale Iannantuono. P r e m e s s o a) Con sentenze della sezione giurisdizionale per la regione Umbria n. 101/EL e 100/EL del 28 novembre 1994 Trani Roberto, amministratore straordinario in distinti periodi della U.S.L. "Valle Umbra Nord" e della U.S.L. "Alto Chiascio", previo esercizio del potere riduttivo, e' stato condannato a risarcire alle predette UU.SS.LL. determinati importi, oltre interessi a decorrere dalla liquidazione e alle spese di giudizio; b) Il danno per cui sono state pronunciate le condanne e' stato addebitato all'appellante per avere, nella detta qualita' di amministratore straordinario fatto uso, ritenuto illecito, di un telefono cellulare a carico della U.S.L. di appartenenza; c) Avverso dette decisioni ha interposto appello il Trani, con atti depositati l'8 marzo 1995 e il 13 marzo 1995, sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda attrice; d) Con memorie depositate in data 5 febbraio 1997, l'appellante ha insistito nella richiesta di proscioglimento anche alla luce del sopravvenuto primo comma, lett. a), dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, il quale, sostituendo l'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di costituzionalita' di detto primo comma, lett. a), dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Considerato in punto di rilevanza che: a) il secondo comma dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, espressamente estende la disciplina di cui al primo comma, lett. a), ai giudizi in corso; b) di conseguenza questo giudice d'appello, ritenuta la sussistenza nei confronti dei due appellanti della colpa normale, e' chiamato, nella fattispecie, ad applicare proprio il primo comma, lett. a) dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 e, cioe', proprio la norma della cui costituzionalita' dubita. Considerato in punto di non manifesta infondatezza che: a) la questione di costituzionalita' di norme che hanno, nel passato, limitato la responsabilita' amministrativa di amministratori o dipendenti pubblici ai soli casi di dolo e di colpa grave ha gia' formato oggetto di varie pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 112 del 1973, 54 del 1975, 164 del 1982 e 1032 del 1988); b) in particolare, con le sentenze nn. 54 del 1975 e 164 del 1982, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 52 del r.d. 31 agosto 1993, n. 1592 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 42, 54 e 97 della Costituzione), nel rilievo, tra l'altro, che la norma impugnata non solo non arrecava pregiudizio ai principi del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione, ma, al contrario, si poneva in armonia con tali principi, perche' conteneva una disciplina della responsabilita' di una certa categoria di amministratori pubblici (amministratori delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore), limitandola razionalmente alle obiettive particolarita' della situazione (cfr. anche sentenza n. 108 del 1967); c) con le sentenze nn. 132 del 1973 e 1032 del 1988, la Corte costituzionale ha, poi, dichiarato infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 52, primo comma, della legge della regione siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione e all'art. 14 dello stat. sic.), ritenendo anche in questo caso ragionevole una disposizione che, attraverso la limitazione della responsabilita' dei dipendenti regionali ai soli casi di dolo e colpa grave, era diretta a garantire un piu' sollecito ed efficiente svolgimento dell'azione amministrativa da parte degli uffici della regione, senza per cio' intaccare sostanzialmente il principio della responsabilita' dei pubblici dipendenti verso l'amministrazione; d) in tutte le sentenze sopra considerate (e, quindi, anche nelle sentenze nn. 132 del 1973 e 1032 del 1988, con le quali e' stata ritenuta la conformita' a Costituzione della limitazione di responsabilita' ai soli casi di dolo o colpa grave in riferimento all'insieme dei dipendenti considerati piuttosto che a piu' contenute fattispecie caratterizzate da circostanze o situazioni particolari), il giudice delle leggi, proprio laddove nega l'esistenza di "un principio di non rilevanza del grado della colpa che regoli in modo rigido e assoluto la responsabilita' dei pubblici dipendenti" e, quindi, di un correlato "principio di inderogabilita' per detti dipendenti delle comuni regole della responsabilita'", specularmente riconosce l'esistenza, sempre per i dipendenti pubblici, della regola della comune responsabilita' per colpa lieve, regola che deve essere mantenuta ferma anche se puo' essere derogata dal legislatore, al cui apprezzamento discrezionale compete, secondo lo stesso giudice delle leggi, la determinazione e la graduazione dei tipi e dei limiti di responsabilita' che, in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici o alle particolari situazioni regolate, appaiano come le forme piu' idonee a garantire l'attuazione dei principi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione e del controllo contabile; e) all'opposto, il primo comma, lett. a), dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, con la legge 20 dicembre 1996, n. 369, lungi dal determinare e graduare i tipi e i limiti di responsabilita' piu' idonei, in relazione alle varie categorie di dipendenti o alle particolari situazioni regolate, a garantire l'attuazione dei principi costituzionali, appiattisce l'organizzazione dei pubblici uffici su di una forma di responsabilita' unica e indifferenziata, estendendo a tutto l'universo dei pubblici dipendenti e dei pubblici amministratori la limitazione della responsabilita' ai soli casi di dolo e colpa grave e sostituendo, cosi', nell'ordinamento dei pubblici uffici, alla regola della comune responsabilita' per colpa lieve, la regola, per ora senza eccezioni, della responsabilita' per dolo o colpa grave; f) ne consegue l'irragionevole livellamento al piu' intenso grado della colpa grave di una responsabilita' che, nella sua forma comune (per colpa lieve), non sempre puo' essere considerata a guisa di inopportuno ostacolo al sollecito ed efficiente svolgimento dell'azione amministrativa ed anzi va piu' spesso riguardata, con salvezza delle necessarie eccezioni per determinate categorie di dipendenti o per particolari situazioni, come indispensabile presidio al corretto esercizio delle funzioni pubbliche; g) e' quanto basta, potendosi e dovendosi riservare ogni ulteriore approfondimento alla sede piu' propria del giudizio dinanzi la Corte costituzionale, per considerare non manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalita' del primo comma, lett. a), dell'art. 3 d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; h) la rilevata limitazione di responsabilita', per il suo carattere generale, si presta intuitivamente ad assumere un ruolo permissivo e, quindi, a deteminare situazioni di incuria nell'esercizio delle pubbliche funzioni e nello svolgimento delle pubbliche mansioni, con sottrazione, nel contempo, alla giurisdizione contabile di una serie di comportamenti lesivi di beni la cui tutela la Costituzione affida a quella giurisdizione; i) e' prospettabile, percio', nella fattispecie, anche la violazione degli artt. 97 e 103, secondo comma, della Costituzione e cioe' dei gia' ricordati principi del buon andamento della pubblica amministrazione e del controllo contabile, i quali sono legati entrambi dal comune fine di assicurare l'efficienza e la regolarita' della gestionie finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici (sentenze della Corte costituzionale nn. 68 del 1971, 63 del 1973 e 1032 del 1988); l) di conseguenza, la sollevata questione di costituzionalita' appare non manifestamente infondata anche in riferimento agli artt. 97 e 103, secondo comma, della Costituzione; Visti gli artt. 335 c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale del primo comma, lett. a), dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica ai fatti e alle omissioni con dolo o colpa grave; Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 1997. Il presidente: De Rose 97C0832