N. 501 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 1997
N. 501 Ordinanza emessa il 27 maggio 1997 del tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di Leonardi Bruno Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Effetti - Estinzione del reato in caso di mancata commissione di delitto o contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti - Onere della prova a carico del condannato - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 445, comma 2). (Cost., art. 24).(GU n.35 del 27-8-1997 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza letti gli atti del proc. n. 3/97 r.g. es. trib. - istanza dell'avv. Saveria Mobrici del Foro di Roma, nell'interesse di Leonardi Bruno, nato a Roma il 9 novembre 1969, di estinzione del reato, di cui alla sentenza ex art. 444 c.p.p. dell'intestato tribunale n. 6 del 12 febbraio 1992; Viste le conclusioni rassegnate dal p.m. favorevoli all'accoglimento dell'istanza; Rilevato quanto segue: Leonardi Bruno - cui e' stata applicata la pena, ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi due e giorni venti di reclusione e L. 900.000 di multa, in ordine al delitto ex art. 73, quinto comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, pena sospesa, con sentenza n. 6 del 12 febbraio 1992 - ha proposto richiesta di declaratoria di estinzione del reato ex art. 445 cpv. c.p.p. Sennonche', la disposizione ex art. 445, secondo comma, c.p.p. prevede l'estinzione del reato quando, nel termine ivi prefissato, "l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole". E, ancorando la norma il beneficio alla non commissione di un delitto della stessa indole, il condannato ha l'onere di provare che siffatta commissione non vi sia stata. Eppero', la suddetta prova non puo' essere data ne' con il certificato del casellario giudiziale, giacche' in detto documento sono contenute esclusivamente le sentenze di condanna divenute irrevocabili, ne' con i certificati di carichi pendenti, giacche', da un lato, quelli rilasciati dagli uffici del p.m. del luogo di residenza non riproducono eventuali pendenze in altri luoghi del territorio nazionale, dall'altro, anche la probatio diabolica della produzione dei certificati dei carichi pendenti rilasciati da tutti gli uffici del p.m. esistenti sull'intero territorio nazionale neanche porterebbe conseguenze diverse, laddove si osservi che potrebbero ancora esistere delitti della stessa indole commessi dal condannato, non prescritti, iscritti contro ignoti. Risulta evidente che il beneficio dell'estinzione del reato ex art. 445, secondo comma, c.p.p., pur disciplinato dal legislatore, non e' concretamente ottenibile dal condannato, al quale e' precluso di provare la sussistenza dei suoi elementi costitutivi. Ordunque, il diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, che ha quale proprio corollario necessario, il diritto alla prova, nell'ipotesi di condannato che invochi il beneficio ex art. 445, secondo comma, c.p.p., risulta inevitabilmente compromesso, per non avere il condannato, sulla base delle previsioni ordinamentali, la vera e propria possibilita' di provare gli elementi costitutivi del beneficio stesso. Pertanto, da un lato, pare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, secondo comma c.p.p. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, risultando precluso al condannato il potere di ottenere - provando - il beneficio, dall'altro, non e' revocabile in dubbio che la questione e' rilevante, ai fini del caso posto all'esame di questo tribunale, giacche' e' proprio dell'applicabilita' della disposizione ex art. 445, secondo comma, c.p.p. che si controverte e che, in difetto della proposizione della questione di costituzionalita', la richiesta del condannato andrebbe rigettata per difetto di prova. Ne consegue che, di ufficio, va sollevata, nei termini di cui alla motivazione, la questione di costituzionalita'.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, secondo comma, c.p.p. vigente in riferimento all'art. 24 della Costituzione; Dispone per l'effetto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti del procedimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga, inoltre, comunicata dal cancelleriere ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il processo di esecuzione in corso. Montepulciano, addi' 27 maggio 1997 Il presidente-rel.: Maccarone 97C0833