N. 501 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 1997

                                N. 501
  Ordinanza  emessa  il  27 maggio 1997 del tribunale di Montepulciano
 nel procedimento penale a carico di Leonardi Bruno
 Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti  -
    Effetti  -  Estinzione del reato in caso di mancata commissione di
    delitto  o  contravvenzione  della  stessa  indole   nei   termini
    stabiliti  -  Onere  della prova a carico del condannato - Lesione
    del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 445, comma 2).
 (Cost., art. 24).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza letti gli atti del  proc.  n.  3/97
 r.g.  es. trib. - istanza dell'avv. Saveria Mobrici del Foro di Roma,
 nell'interesse di Leonardi Bruno, nato a Roma il 9 novembre 1969,  di
 estinzione  del  reato,  di  cui  alla  sentenza  ex  art. 444 c.p.p.
 dell'intestato tribunale n. 6 del 12 febbraio 1992;
   Viste   le   conclusioni    rassegnate    dal    p.m.    favorevoli
 all'accoglimento dell'istanza;
   Rilevato  quanto  segue: Leonardi Bruno - cui e' stata applicata la
 pena, ex art. 444 c.p.p., la pena di  mesi  due  e  giorni  venti  di
 reclusione  e  L.  900.000 di multa, in ordine al delitto ex art. 73,
 quinto comma, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/1990,
 pena  sospesa,  con  sentenza n. 6 del 12 febbraio 1992 - ha proposto
 richiesta di declaratoria di estinzione del reato ex  art.  445  cpv.
 c.p.p.
   Sennonche',  la  disposizione  ex  art.  445, secondo comma, c.p.p.
 prevede l'estinzione del reato quando, nel  termine  ivi  prefissato,
 "l'imputato  non commette un delitto ovvero una contravvenzione della
 stessa indole".
   E, ancorando la norma il  beneficio  alla  non  commissione  di  un
 delitto  della stessa indole, il condannato ha l'onere di provare che
 siffatta commissione non vi sia stata.
   Eppero', la  suddetta  prova  non  puo'  essere  data  ne'  con  il
 certificato  del  casellario  giudiziale, giacche' in detto documento
 sono  contenute  esclusivamente  le  sentenze  di  condanna  divenute
 irrevocabili, ne' con i certificati di carichi pendenti, giacche', da
 un  lato,  quelli  rilasciati  dagli  uffici  del  p.m.  del luogo di
 residenza non riproducono eventuali  pendenze  in  altri  luoghi  del
 territorio  nazionale,  dall'altro, anche la probatio diabolica della
 produzione dei certificati dei carichi pendenti rilasciati  da  tutti
 gli  uffici  del  p.m.  esistenti  sull'intero  territorio  nazionale
 neanche  porterebbe  conseguenze  diverse,  laddove  si  osservi  che
 potrebbero  ancora  esistere delitti della stessa indole commessi dal
 condannato, non prescritti, iscritti contro ignoti.
   Risulta evidente che il beneficio dell'estinzione del reato ex art.
 445, secondo comma, c.p.p., pur disciplinato dal legislatore, non  e'
 concretamente  ottenibile  dal  condannato,  al  quale e' precluso di
 provare la sussistenza dei suoi elementi costitutivi.
   Ordunque, il diritto di difesa ex art. 24 della  Costituzione,  che
 ha  quale  proprio  corollario  necessario,  il  diritto  alla prova,
 nell'ipotesi di condannato che invochi  il  beneficio  ex  art.  445,
 secondo  comma,  c.p.p., risulta inevitabilmente compromesso, per non
 avere il condannato, sulla base delle  previsioni  ordinamentali,  la
 vera  e  propria possibilita' di provare gli elementi costitutivi del
 beneficio stesso.
   Pertanto,  da  un  lato,  pare  non  manifestamente  infondata   la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, secondo comma
 c.p.p.    per  contrasto con l'art. 24 della Costituzione, risultando
 precluso al  condannato  il  potere  di  ottenere  -  provando  -  il
 beneficio,  dall'altro,  non e' revocabile in dubbio che la questione
 e' rilevante, ai fini del caso posto all'esame di  questo  tribunale,
 giacche'  e'  proprio  dell'applicabilita' della disposizione ex art.
 445, secondo comma, c.p.p. che si controverte e che, in difetto della
 proposizione della questione di costituzionalita', la  richiesta  del
 condannato  andrebbe rigettata per difetto di prova. Ne consegue che,
 di ufficio, va sollevata, nei termini di  cui  alla  motivazione,  la
 questione di costituzionalita'.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  445,  secondo  comma,  c.p.p.
 vigente in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
   Dispone  per  l'effetto  l'immediata  trasmissione  degli atti alla
 Corte costituzionale;
   Ordina che la presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, alle parti del procedimento, al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  e che venga, inoltre, comunicata dal cancelleriere ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Sospende il processo di esecuzione in corso.
     Montepulciano, addi' 27 maggio 1997
                     Il presidente-rel.: Maccarone
 97C0833