N. 502 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 1997

                                N. 502
  Ordinanza emessa il  12  marzo  1997  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Cociani Benito
 contro la regione Umbria ed altri
 Controlli amministrativi - Regione Umbria  -  Collegio  dei  revisori
    contabili   dell'Agenzia   regionale   umbra  per  lo  sviluppo  e
    l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Prevista  rielezione
    dell'intero collegio in caso di decadenza, dimissioni o decesso di
    uno  dei  componenti  -  Incidenza sui principi di imparzialita' e
    buon andamento della p.a.per la facile possibilita' della paralisi
    dell'organo di  controllo  con  pregiudizio  dell'indipendenza  ed
    autonomia dello stesso.
 (Legge regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35, art. 17, comma 3).
 (Cost., art. 97).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi nn. 6/1996 e
 749/1996 proposti da Cociani Benito rappresentato e  difeso  dal  dr.
 proc.  Stefano  Goretti  con  domicilio  eletto in Perugia, via Mario
 Angeloni  n.  57;  contro  la  regione  dell'Umbira  in  persona  del
 presidente  pro-tempore  della  giunta regionale, non costituitasi in
 giudizio; e nei confronti  di  Fiandra  Franco  non  costituitosi  in
 giudizio  (ric.  n. 6/1996); di Caporali Giuliano non costituitosi in
 giudizio (ric. n. 749/1996); per l'annullamento  quanto  al  ric.  n.
 6/1996: della deliberazione del Consiglio regionale dell'Umbria n. 83
 del    30    ottobre    1995   "Collegio   dei   revisori   contabili
 dell'A.R.U.S.I.A. Accertata sussistenza di  causa  di  decadenza  nei
 riguardi  di  un  membro  effettivo  ed  intervenute dimissioni di un
 membro supplente: entrambri eletti dal consiglio regionale con delib.
 n. 708/1994 -  Dichiarazione  di  decadenza  del  predetto  membro  e
 rielezione  dell'intero  collegio"  nella parte in cui, nel procedere
 alla rielezione del collegio dei revisori in parola non ha confermato
 la nomina del ricorrente, nonche'  di  tutti  gli  atti  presupposti,
 conseguenziali   e   comunque   connessi   e/o   collegati  a  quello
 sopraindicato, ivi ompresi in particolare  la  proposta  deliberativa
 dell'ufficio   di   presidenza   n.  29  del  14  giugno  1995  e  la
 relazione-parere della  prima  commissione  consiliare  permanente  -
 quanto al ric. n.  749/1996:
     1)  della  deliberazione  del  Consiglio  regionale della regione
 dell'Umbria n. 133  del  20  dicembre  1995  "Collegio  dei  revisori
 contabili  dell'A.R.U.S.I.A.  -  intervenute  dimissioni di un membro
 supplente eletto dal Consiglio regionale  con  delib.  n.  83/1995  -
 rielezione   dell'intero   collegio",   nonche'  di  tutti  gli  atti
 presupposti, conseguenziali  e  comunque  connessi  e/o  collegati  a
 quello   sopraindicato,  ivi  compresi  in  particolare  la  proposta
 deliberativa dell'ufficio di presidenza n. 282 del 29 novembre 1995 e
 la relazione-parere della  prima  commissione  consiliare  permanente
 (atto n. 287 e 287-bis);
     2)  della  deliberazione  del  Consiglio  regionale della regione
 dell'Umbria  n.  191  del  21  maggio  1996  "Collegio  dei  revisori
 contabili  dell'A.R.U.S.I.A.  -  intervenute  dimissioni di un membro
 effettivo eletto dal consiglio regionale con  delib.  n.  133/1995  -
 rielezione   dell'intero   collegio",   nonche'  di  tutti  gli  atti
 presupposti, conseguenziali  e  comunque  connessi  e/o  collegati  a
 quello  sopra  indicato,  ivi  compresi  in  particolare  la proposta
 deliberativa dell'ufficio di presidenza n. 105 del 3 aprile 1996 e la
 relazione-parere della prima commissione consiliare permanente  (atto
 n. 439-bis);
     3)  del decreto del presidente della Giunta regionale dell'Umbria
 26 giugno 1996 n. 425, "nomina del collegio  dei  revisori  contabili
 dell'A.R.U.S.I.A.  ai  sensi  dell'art.  12  della legge regionale 26
 ottobre 1994, n. 35" con cui, preso atto della delibera consiliare n.
 191/1996 si e'  proceduto  alla  nomina  del  collegio  dei  revisori
 contabili dell'A.R.U.S.I.A.;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Viste  le  memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita, alla pubblica udienza del 12 marzo 1997,  la  relazione  del
 dott. Annibale Ferrari e udito, altresi',  l'avv. Mario Cartasegna in
 sostituzione dell'avv. S. Goretti per il ricorrente;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
                    Fatto e svolgimento del processo
   Con un primo ricorso notificato in data 29 dicembre 1995, il signor
 Cociani  Benito  ha  chiesto  l'annullamento  parziale  degli atti in
 epigrafe, ritenuti illegittimi per:
     1) violazione di legge; incompetenza; violazione del procedimento
 per la sostituzione del collegio dei revisori contabili;  eccesso  di
 poterre per sviamento; difetto di motivazione;
     2)  violazione  di legge; erronea applicazione dell'art. 17 legge
 regionale   Umbria   n.   35/1994;   violazione   dei   principi   di
 ragionevolezza,  buon  andamento,  autonomia degli organi collegiali;
 eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione;
     3) violazione di legge, alterazione del procedimento; eccesso  di
 potere per sviamento; difetto di motivazione.
   La  vicenda  di cui al ricorso va anzitutto correlata alla delibera
 regionale n. 708/1994 con la quale il  ricorrente  era  stato  eletto
 quale  componente  e  presidente  del collegio dei revisori contabili
 dell'Agenzia regionale umbra  per  lo  sviluppo  e  l'innovazione  in
 agricoltura (A.R.U.S.I.A.).
   E'   poi   intervenuta  la  delibera  n.  83/1995,  concernente  la
 declaratoria di decadenza di un membro effettivo e  la  presa  d'atto
 delle dimissioni di un membro dimissionario del predetto collegio.
   Nell'ambito   di  quest'ultima  delibera,  il  Consiglio  regionale
 dell'Umbria  ha  proceduto   alla   rielezione   dell'intero   organo
 collegiale,  in  ossequio all'art. 17, comma 3, della legge regionale
 Umbria n. 35 del 26 ottobre 1994.
   L'esito  della  relativa  votazione  e'  stato  negativo   per   il
 ricorrente,  tant'e'  che  egli non e' piu' compreso fra i componenti
 dell'organo di controllo in questione.
   Da qui discendono le cennate  censure  di  illegittimita',  con  le
 quali  -  da  un  lato - viene denunciata in via principale l'erronea
 applicazione della normativa in questione (da interpretare, ad avviso
 dello  stesso  ricorrente,  nel  senso  che  la  prevista  rielezione
 dell'intero  organo  non  comporta  la  facolta'  di sostituzione dei
 membri ancora in carica) e  -  dall'altro  -  viene  subordinatamente
 sollevata  la  questione  di legittimita' costituzionale del predetto
 art. 17 legge regionale n. 35/1994, qualora appunto  la  disposizione
 in  parola  debba ritenersi applicabile soltanto nel senso propugnato
 dall'amministrazione.
   Con un successivo ricorso notificato in data 6 settembre  1996,  lo
 stesso   ricorrente   ha   poi   chiesto  l'annullamento  degli  atti
 individuati   in   epigrafe,    ritenuti    anch'essi    illegittimi,
 sostanzialmente  sulla base delle medesime censure gia' formulate nel
 primo ricorso.
   Le delibere in questione si riferiscono ad ulteriori  procedure  di
 rielezione  del  predetto  collegio  dei revisori, giustificate dalla
 consecutiva cessazione dalla carica, dapprima di un membro  supplente
 e  poi  di un membro effettivo. A tal proposito, lo stesso ricorrente
 precisa altresi' che, nel frattempo, egli ha continuato a svolgere la
 propria funzione di presidente dell'organo  collegiale  in  questione
 fino  a  tutto  il  10  luglio  1996, in base all'originaria delibera
 regionale n. 708/1994.
   Avverso  i  predetti  ricorsi,  l'amministrazione  regionale  ed  i
 controinteressati  intimati  non  hanno  ritenuto  di costituirsi per
 resistere neppure avverso le relative istanze di tutela cautelare.
   Dette istanze, peraltro, non hanno sortito effetti positivi per  il
 ricorrente,  in  quanto  la prima e' stata respinta (con ordinanza n.
 6/1996) e l'altra e' stata rinviata al congiunto esame di merito  del
 secondo ricorso.
   All'udienza  del 12 marzo 1997, i due ricorsi sono stati trattenuti
 in decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  I  due  ricorsi  vanno  anzitutto  riuniti  per  connessione
 soggettiva ed oggettiva.
   2.  -  La  loro  trattazione  congiunta  conduce  subito  all'esame
 dell'art.  17, comma 3, della legge regionale Umbria  n.  35  del  26
 ottobre 1994.
   Al  riguardo  questo tribunale deve rilevare che - contrariamente a
 quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente in entrambi i ricorsi  -
 la  norma  in  rassegna non lascia sussistere dubbi sulla sua portata
 applicativa.
   Infatti, per il collegio dei revisori e' espressamente previsto che
 "la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno solo dei  componenti
 comporta la rielezione dell'intero organo".
   Cosi'  letta ed interpretata nel suo chiaro significato letterale -
 quale risulta anche dagli atti preparatori - la norma dell'art.    17
 sopra  citato condurrebbe al rigetto dei ricorsi in epigrafe; da qui,
 discende l'assoluta rilevanza di tale disposizione di legge nel  caso
 di  specie.  A questo punto e' necessario verificare la non manifesta
 infondatezza della dedotta questione di  legittimita'  costituzionale
 della  norma  in  rassegna,  in  relazione  al  principio  del  "buon
 andamento e della imparzialita'" della pubblica amministrazione (art.
 97 Cost.).
   Giova rilevare, in proposito, che l'organo  collegiale  di  cui  si
 discute costituisce una componente essenziale dell'ente regionale che
 e'  stato  appositamente  creato  dalla predetta legge n. 35/1994 per
 l'esercizio delle  funzioni  amministrative  spettanti  alla  regione
 Umbria  in materia di agricoltura e foreste. Trattasi, infatti, di un
 organo preposto al controllo dell'attivita' amministrativa,  affidata
 ad un amministratore unico dell'ente medesimo.
   Occorre  osservare,  inoltre,  che  allo  stesso  organo  - proprio
 perche' preposto al controllo dell'amministrazione dell'ente  -  deve
 necessariamente  riconoscersi  una  posizione  di  indipendenza  e di
 autonomia che discenda anche dalla stabilita' della sua composizione.
   Per contro, la norma in questione, cosi' come congegnata, non  solo
 appare    suscettibile    di    determinare    notevoli   disfunzioni
 nell'operativita' dell'organo medesimo (e, di riflesso,  anche  nella
 operativia'   dell'organo   amministrativo  dell'ente)  ma  anche  di
 arrecare  pregiudizio  alla  imparzialita'  ed  alla   autonomia   di
 quest'ultimo,  a tutto danno del cennato principio del buon andamento
 e della imparzialita' della pubblica amministrazione.
   Infatti - nel prevedere il  rinnovo  integrale  dell'intero  organo
 (composto  da  tre  membri effettivi e da due supplenti) in qualsiasi
 ipotesi di decadenza,  dimissioni  o  decesso  di  uno  dei  revisori
 (effettivo   e  supplente)  -    l'art.  17,  comma  3,  della  legge
 sopracitata  sembra  consentire la paralisi temporanea della relativa
 attivita' di controllo (tra una  elezione  ed  un'altra)  e  favorire
 altresi'   l'esercizio   dei  manovre  non  sempre  trasparenti,  che
 potrebbero  inficiare  l'indipendenza   e   l'autonomia   dell'organo
 medesimo.  A  quest'ultimo  proposito,  non  sembra  incosistente  la
 considerazione che un collegio dei revisori regolarmente eletto  (ed,
 in  ipotesi,  non gradito) potrebbe essere agevolmente caducato sulla
 base delle semplici dimissioni di  uno  dei  suoi  componenti  (anche
 supplente),  con  cio'  stesso generandosi una continua modificazione
 integrale dell'intero organo fino a quando la  sua  composizione  non
 risulti  (in  ipotesi)  gradita a ciascuno dei suoi membri e, quindi,
 anche ai consiglieri regionali che li hanno eletti.
   I rilievi di cui sopra appaiono sufficienti per concludere  che  la
 previsione  normativa  dell'art.  17,  comma  3, sopra citato risulta
 ampiamente  censurabile   sotto   il   profilo   della   legittimita'
 costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione.
   In   definitiva,   ritenuta   la   rilevanza  e  la  non  manifesta
 infondatezza della questione, questo tribunale  intende  disporre  la
 trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e la conseguente
 sospensione del presente giudizio, in attesa della relativa pronuncia
 della Corte.
                                P. Q. M.
   Riuniti i  ricorsi  in  epigrafe,  e  visti  gli  artt.  134  della
 Costituzione  e  23  della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante e
 non  manifestamente  infondata,  in  riferimento  all'art.  97  della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 17, comma 3, della legge regionale Umbria n. 35 del 26 ottobre  1994,
 nei termini di cui in motivazione;
   Dispone,  quindi,  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina altresi' alla segreteria  del  tribunale  di  notificare  la
 presente  ordinanza  alle  parti in causa, al presidente della Giunta
 regionale dell'Umbria e di  darne  comunicazione  al  presidente  del
 Consiglio  regionale dell'Umbria nonche' al commissariato del Governo
 per la regione Umbria.
   Cosi' deciso in Perugia, nella camera di  consiglio  del  12  marzo
 1997.
                        Il presidente: Balucani
                                          Il consigliere est.: Ferrari
 97C0834