N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 2 luglio 1997

                                 N. 37
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2
 luglio 1997 (dal presidente della regione siciliana)
 Finanza  regionale  -  Tributi erariali riscossi nel territorio della
    Regione siciliana - Imposte e tasse conseguenti alla presentazione
    della denuncia di successione  -  Tassa  ipotecaria  di  cui  alla
    tabella  A,  n.  1,  annessa  al  d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 247 -
    Devoluzione allo Stato, nella misura del 100 per  cento,  prevista
    con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, dell'importo
    originario  della  stessa  -  Lamentata  violazione del principio,
    stabilito dall'art.  2, comma primo, d.P.R.  26  luglio  1965,  n.
    1074,  per  cui  tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel
    suo territorio spettano  alla  Regione  siciliana,  posto  che  il
    provvedimento in questione, riguardando le modalita' di versamento
    (mediante  autotassazione) di detta tassa ipotecaria, senza che ad
    essa venga apportato alcun aumento,  non  puo'  essere  ricompreso
    nella eccezione alla regola suddetta prevista dallo stesso art. 2,
    comma  primo, del d.P.R. n. 1074, per gli atti impositivi fonti di
    nuove entrate, il cui gettito, anche se riscosse in Sicilia, puo',
    per determinate finalita', essere destinato allo Stato.
 (Decreto del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1997).
 (Statuto siciliano n. 36; d.P.R. 26 luglio  1965  n.  1074,  art.  2,
    comma primo).
(GU n.30 del 23-7-1997 )
   Ricorso  del  presidente  della  regione  siciliana pro-tempore on.
 prof. Giuseppe Provenzano, autorizzato a ricorrere con delibera della
 Giunta regionale n. 257 del 23 giugno 1997, rappresentato  e  difeso,
 sia  congiuntamente  che  disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e
 dall'avv. Francesco Castaldi dell'ufficio  legislativo  e  legale  ed
 elettivamente  domiciliato  nell'ufficio  della  regione in Roma, via
 Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto,  contro  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la
 carica  a  Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, Palazzo Chigi e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  dello
 Stato,  per  la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra
 la regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto21 maggio 1997
 del Direttore generale del Dipartimento delle  entrate  del  Ministro
 delle  finanze,  emeso  di  concerto  con  il  direttore generale del
 dipartimento del territorio, recante: "Modalita' di liquidazione e di
 pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse
 ipotecarie   e   dell'imposta   sostitutiva   di   quella    comunale
 sull'incremento  di valore degli immobili relative alle successioni",
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  120  del  26
 maggio 1997.
                               F a t t o
   Il  d.-l.  28  marzo  1997,  n.  79, recante "Misure urgenti per il
 riequilibrio della finanza pubblica", con l'art.  11 avvia la riforma
 del sistema di  riscossione  della  imposta  di  successione  di  cui
 all'art.  3,  comma  138,  legge  n.  662/1996, a partire dai tributi
 accessori (imposta ipotecaria e catastale, imposta  di  bollo,  tasse
 ipotecarie,  imposta  sostitutiva  dell'I.N.V.I.M.),  introducendo il
 sistema dell'autoliquidazione e del versamento  per  il  tramite  del
 concessionario  del  servizio  di  riscossione ovvero mediante delega
 alle aziende di credito, gia' sperimentato per altre imposte.
   Il comma 6 dello stesso articolo demanda ad un decreto dirigenziale
 del Ministero delle finanze l'approvazione del  modello  relativo  al
 prospetto di liquidazione e le modalita' di versamento dei tributi di
 cui allo stesso articolo.
   L'art.  14  del  predetto  decreto-legge  statuisce che le "entrate
 tributarie" dallo  stesso  "derivanti  sono  riservate  all'erario  e
 concorrono  alla  copertura  degli  oneri  per il servizio del debito
 pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee   di   politica
 economica  e  finanziaria in funzione degli   impegni di riequilibrio
 del bilancio assunti in sede comunitaria".
   In obbedienza al comma 6 del citato art. 11  del  decreto-legge  n.
 79  del  1997,  il  Ministero delle finanze, con l'art. 3 del decreto
 dirigenziale impugnato, ha dettato le modalita' di  versamento  delle
 somme relative ai tributi di cui trattasi riscosse per il tramite del
 concessionario del servizio di riscossione e di quelle ricevute dalle
 banche,   indicando,  al  comma  1,  i  vari  codici-tributo  per  la
 individuazione delle  diverse  voci  di  entrata  ed  al  comma  2  i
 corrispondenti capitoli di imputazione del bilancio dello Stato.
   Al  comma  3,  relativo  alle  modalita'  di versamento delle somme
 riscosse nel  territorio  della  regione  siciliana,  per  la  tassa,
 ipotecaria  (codice  7092),  si  dispone  il  versamento  dell'intero
 gettito alla Tesoreria provinciale dello Stato,  con  imputazione  al
 capo  VIII,  capitolo  1400,  per  il  93%  e, per il restante 7%, al
 capitolo 2324.
   La predetta disposizione, sottraendo  alla  regione  ricorrente  le
 somme  a  tale  titolo  gia' parzialmente riscosse in Sicilia, appare
 lesiva delle attribuzioni delle medesime in subiecta materia e  viene
 censurata per le seguenti ragioni di
                             D i r i t t o
   Violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 delle
 norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio
 1965, n. 1074.
   Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, delle norme di attuazione dello
 statuto siciliano in materia finanziaria,  approvate  col  d.P.R.  26
 luglio  1965,  n.  1074 - che concorrono ad integrare il parametro di
 costituzionalita' insito nell'art. 36 dello Statuto stesso - spettano
 alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali  riscosse
 nel  suo  territorio,  ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
 cui gettito sia destinato, con  apposite  leggi,  alla  copertura  di
 oneri  diretti  a  soddisfare  particolari  finalita'  contingenti  o
 continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime.
   Secondo costante giurisprudenza di codesta Corte requisito basilare
 per la devoluzione allo Stato delle entrate  tributarie  riscosse  in
 Sicilia   e'   quello  della  novita'  dell'entrata,  ravvisabile  in
 "un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo,  in  mancanza  del
 quale  l'entrata  non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il
 nuovo atto  impositivo  introduca  un  tributo  nuovo  o  ne  aumenti
 soltanto uno precedente" (sentenze n. 47 del 1968; n. 49 del 1972; n.
 429 del 1996).
   Nella  specie  tale  eccezione  non  ricorre  dato  che la modifica
 apportata  dal  decreto-legge  n.  70  del  1997,  (convertito   dopo
 l'emanazione  del  decreto  dirigenziale de quo agitur dalla legge 28
 maggio 1997,  n.    140)  riguarda  esclusivamente  le  modalita'  di
 riscossione  e  di  versamento  della  tassa  in  discorso.  Onde  la
 devoluzione al bilancio dello Stato dell'intero gettito della stessa,
 che nessun aumento ha subito per effetto  del  citato  decreto-legge,
 non trova alcuna giustificazione.  Per la verita' la tassa ipotecaria
 prevista  dall'art.  19  del  t.u.    delle  disposizioni concernenti
 leimposte ipotecarie e catastali  approvato  con  d.lgs.  31  ottobre
 1990,  n.  347  (n.  1  della tabella) ha subito gia' due aumenti: il
 primo per effetto  dell'art. 16, comma 1,  della  legge  24  dicembre
 1993,  n.  537,  che  ne  elevo'  la  misura  a  L.  30.000  per ogni
 formalita', fermo restando il diritto di L.  1000 per  ogni  facciata
 della  nota successiva alla quarta, il secondo in virtu' del d.-l. 20
 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto  1996,  n.  425,
 con cui l'importo e' stato, elevato a L. 50.000 ed e' stato eliminato
 il  diritto  di  L. 1000. Entrambi i testi legislativi, dianzi citati
 contengono la rituale clausola devolutiva all'erario delle entrate da
 essi derivanti e quindi anche degli anzidetti aumenti della  predetta
 tassa  ipotecaria;  tale  clausola  invece manca nel citato d.lgs. 31
 ottobre 1990, n. 347, che fissava in L. 23.000 l'importo del  tributo
 in  parola, la cui spettanza alla regione ricorrente non e' mai stata
 disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria statale.
   L'arbitrario modo  di  procedere  di  cui  sopra  -  frutto,  nella
 migliore  delle  ipotesi,  di  una  disattenzione del Ministero delle
 finanze, purtroppo gia' sperimentata in precedenti  casi  -  mette  a
 repentaglio  l'affidamento  della  Regione  siciliana  sulle  proprie
 entrate - la cui vitale importanza per la realizzazione della propria
 speciale autonomia e' inutile sottolineare - e  quindi  confligge  in
 modo palese con la sopra citata normativa di rango costituzionale.
                                P. Q. M.
   Si   chiede   a  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  di  volere
 accogliere  il  presente  ricorso,  dichiarando  che  il      decreto
 dirigenziale  del  Ministero  delle  finanze  21 maggio 1997, recante
 "Modalita' di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie  e
 catastali di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva
 di  quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relativo
 alla successione" e'  illegittimo in quanto lesivo delle attribuzioni
 regionali in materia finanziaria sancite dall'art. 36  dello  Statuto
 siciliano e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione, approvate
 con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
   Di  volere  pronunziare  in  conseguenza l'annullamento del decreto
 impugnato nella  parte  in  cui  sottrae  alla  ricorrente  l'importo
 originario  della  tassa,  ipotecaria  di  cui  alla  tabella A, n. 1
 annessa al d.lgv.  31 ottobre 1990, n. 247.
   Si depositano col presente atto:
     1)  autorizzazione a ricorrere (delibera della  Giunta  regionale
 n. 257 del 23 giugno 1993);
     2)  copia del decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 21
 maggio 1997.
     Palermo, addi' 26 giugno 1997.
            Avv. Francesco Torre - avv. Francesco Castaldi
 97C0836