N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 1997

                                 N. 48
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  10  luglio  1997 (del commissario dello Stato per la
 regione siciliana)
 Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale - Regione siciliana  -
    Alloggi  realizzati  per  sopperire  a  esigenze urgenti, anche in
    relazione a pubbliche calamita', ai sensi dell'art.  3,  legge  n.
    457  del  1978  -  Mutamento  della destinazione d'uso in edilizia
    economica e popolare - Previsione di assegnazione di tali  alloggi
    agli  attuali  occupanti,  in  possesso  dei  requisiti di legge -
    Contrasto con i principi e le finalita' di cui alla predetta legge
    n. 457 del 1978 e al d.P.R.    n.  1035  del  1972,  contenente  i
    criteri per le assegnazioni - Lesione del principio di eguaglianza
    - Violazione dei limiti posti dall'attivita' legislativa regionale
    in  materia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.
    16 del 1992.
 Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale - Regione siciliana  -
    Interventi  a  favore  delle  cooperative  edilizie  - Entita' dei
    finanziamenti - Nuovi criteri  di  determinazione  introdotti  con
    norma  autoqualificantesi  di  interpretazione autentica dell'art.
    22, legge regionale n. 22 del 1996 - Possibilita'  di  commisurare
    il   finanziamento  al  limite  massimo  di  intervento,  piu'  le
    eventuali maggiorazioni di legge - Irragionevolezza - Lesione  del
    principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione -
    Violazione dell'obbligo  di  copertura  finanziaria  per  nuove  e
    maggiori   spese   -   Richiamo   alle   decisioni   della   Corte
    costituzionale n. 15/1995, 12/1987, 37/1961, 135/1968.
 (Disegno di legge 25 giugno 1997, n. 279, artt. 18 e 21).
 (Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3, comma primo, lett.  q);  d.P.R.
    30  dicembre 1972, n. 1035; statuto regione Sicilia artt. 14 e 17;
    Cost., artt. 3, 81, comma quarto, e 97).
(GU n.40 del 1-10-1997 )
   L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 25  giugno  1997,
 ha  approvato  il disegno di legge n. 279 dal titolo "Nuove norme per
 accelerare il raggiungimento degli scopi  sociali  delle  cooperative
 edilizie  e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in
 materia   di  edilizia  economica  e  popolare"  pervenuto  a  questo
 commissario dello Stato, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  28
 dello statuto speciale, il successivo 28 giugno 1997.
   Il  disegno  di  legge,  nella  sua  stesura  originaria, era stato
 concepito allo scopo di trovare soluzione alla  situazione  di  stasi
 nei  procedimenti  relativi  alla  erogazione  dei finanziamenti alle
 cooperative edilizie, nonche'  alla  assegnazione  alle  medesime  da
 parte  dei  comuni  delle  aree  da  destinare  alla realizzazione di
 alloggi sociali, contribuendo cosi' al rilancio dell'edilizia.
   Il testo giunto al  voto  definitivo  dell'Assemblea  regionale  si
 presenta, invero, assai piu' complesso dato che, secondo la non molto
 ortodossa  prassi piu' volte rilevata, nel corso della discussione vi
 sono stati inseriti numerosi emendamenti, alcuni dei  quali  estranei
 alla  finalita'  del  disegno  di  legge proposto dal governo e dalla
 commissione di merito, che ne hanno non di poco ampliato la portata.
   Fra questi, particolari  perplessita'  dal  punto  di  vista  della
 legittimita' costituzionale suscita quello di cui all'art. 18, che di
 seguito  si  trascrive: "Assegnazione degli alloggi di cui all'art. 3
 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
   1. - La destinazione degli alloggi costruiti ai sensi dell'art.  3,
 lett. q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e'  mutata  in  edilizia
 economica  e  popolare  e  gli  alloggi  sono  assegnati agli attuali
 occupanti in possesso dei requisiti di legge".
   La  formulazione  della  norma  teste'  riportata  fornisce  chiaro
 indizio  circa  l'intento  del  legislatore regionale che, mutando la
 destinazione  d'uso  degli  alloggi,  originariamente  prevista   per
 sopperire "alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche
 calamita'", in quella ordinaria connessa alle finalita' dell'edilizia
 economica  e  popolare,  ne  dispone  la assegnazione definitiva agli
 attuali  occupanti,  previa  verifica  del  possesso  dei   necessari
 requisiti.
   Orbene,  dal  breve  intervento  illustrativo effettuato in aula si
 evince che gli alloggi  in  questione,  realizzati  ed  assegnati,  a
 quanto  pare, in ossequio alle prescrizioni dell'art. 3, primo comma,
 lett.  q), della legge n. 457/1978, avrebbero nel  tempo  perduto  la
 loro  configurazione  originaria,  atteso  che  essi  sarebbero stati
 assegnati di anno in anno, da almeno un decennio, agli occupanti  che
 per  la stragrande maggioranza sarebbero in possesso dei requisiti di
 legge per fruire delle  provvidenze  in  argomento.  Si  tratterebbe,
 pertanto,  di  conferire  il crisma della legittimita' e quindi della
 definitivita' ad una "situazione di fatto" della quale,  allo  stato,
 non e' dato conoscere neppure le dimensioni.
   La  disposizione  censurata,  che  per  il  suo  carattere di norma
 generale,  "a  regime",  potrebbe  costituire   uno   strumento   per
 affrontare  e  risolvere situazioni analoghe in futuro, oltreche' per
 predeterminare le condizioni per la assegnazione in via definitiva di
 alloggi che si dovessero assegnare in via provvisoria, ai  sensi  del
 sopracitato  art.  3,  primo  comma,  lett.  q),  si  pone  in palese
 contrasto con i principi che assistono l'utilizzazione del patrimonio
 di edilizia residenziale pubblica, di cui alla cennata legge 5 agosto
 1978, n. 457, nonche' con la normativa relativa  ai  criteri  per  la
 assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare contenuta
 nel d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
   L'art.  3 della citata legge n. 457/1978, infatti, nell'individuare
 i compiti del comitato per  l'edilizia  residenziale,  prevede,  alla
 lett.  q)  del  primo  comma,  che il due per cento dei finanziamenti
 complessivi   vengano,   come   sopra   accennato,   riservati    per
 fronteggiare,  con  interventi straordinari nel settore dell'edilizia
 residenziale,  esigenze  urgenti  ed  imprevedibili,   quali   quelle
 derivanti da pubbliche calamita', conferendo allo stesso, nel secondo
 comma,  la  potesta'  di  determinarne  i  criteri  e le modalita' di
 impiego.
   L'intervento  disposto  dalla  norma  regionale  de  qua,   invece,
 dichiaratamente   discostandosi  dalla  illustrata  prescrizione,  ne
 vanifica la finalita' sotto  il  profilo  del  mancato  rispetto  del
 principio   ad  essa  sotteso  e  che  consiste  nella  volonta'  del
 legislatore nazionale di avere  a  disposizione  una  quota,  seppure
 minima,  del patrimonio pubblico per venire incontro alle esigenze di
 tutti i cittadini che a causa di eventi imprevisti si  trovino  nella
 necessita'  temporanea  di  avere un alloggio. Ne', d'altronde, dalla
 discussione   in   aula   e   tantomeno   dai   chiarimenti   forniti
 dall'amministrazione  regionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  n.  488/1969,  risulta  l'intento  del
 legislatore   regionale  di  provvedere  ad  una  sostituzione  degli
 alloggi,  cosi'   distratti   dallo   scopo   originario,   con   una
 corrispondente quota del patrimonio finanziario o immobiliare al fine
 di garantire il rispetto della disposizione nazionale richiamata.
   Riguardo  ai beneficiari della norma regionale oggetto del presente
 gravame, non puo' farsi a meno di sottolineare come il riferimento al
 possesso dei requisiti di legge  postula  il  rispetto  di  tutto  il
 complesso di disposizioni che assistono la assegnazione di alloggi di
 edilizia residenziale.
   Anche  ad ammettere, infatti, la sussistenza della legittimita' del
 titolo che in origine ha dato inizio alla occupazione  degli  alloggi
 in  questione  (la  norma  invero  parla  solo  di una occupazione di
 fatto), sarebbe necessario verificare, in conseguenza  del  mutamento
 della natura degli immobili se la posizione degli attuali occupanti -
 aspiranti  assegnatari defintivi - sia compatibile non soltanto con i
 requisiti previsti in astratto  dalla  normativa,  ma  anche  con  le
 legittime  aspettative  di  tutti  gli  altri cittadini che parimenti
 aspirano alla assegnazione di un alloggio  di  edilizia  residenziale
 pubblica.
   Orbene,  il  beneficio  disposto  con la norma censurata, lungi dal
 contemperare le esigenze sociali dalle quali scaturisce l'occupazione
 degli alloggi  in  questione  con  il  rispetto  "sostanziale"  della
 normativa  vigente  (come  sostenuto dall'amministratore regionale in
 sede di chiarimenti richiesti dallo scrivente ex art. 3  decreto  del
 Presidente della Repubblica n. 488/1969), si configura piuttosto come
 una sanatoria di situazioni illegittimamente protrattesi nel tempo, a
 tutto   danno  degli  interessi  legittimi  di  una  ben  individuata
 categoria di cittadini, che  non  essendosi  in  passato  trovati  in
 situazioni  di emergenza non hanno potuto e non potrebbero piu' avere
 accesso agli alloggi medesimi.
   Da quanto appena esposto, immediatamente discende la violazione del
 principio di cui all'art. 3 della Costituzione, cui e'  informata  la
 legislazione  nazionale  in materia di criteri per la assegnazione di
 alloggi, ed al quale la regione siciliana, pure nell'esercizio  della
 competenza  legislativa  ad essa spettante in forza degli artt.  14 e
 17 dello statuto speciale, deve attenersi.
   A fronte della illegittimita'  della  procedura  disposta  ora  dal
 legislatore  regionale  che, si ripete, intende sanare la occupazione
 abusiva - perche' e' venuto meno il titolo originario - degli alloggi
 in questione, si pone,  infine,  il  richiamo  con  grande  chiarezza
 operato  da  codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 16/1992 che, nel
 delineare in maniera esplicita la potesta' della regione siciliana  a
 legiferare   in  subjecta  materia,  ha,  di  fatto,  censurato  ogni
 iniziativa  che  nell'intento  di  consolidare  situazioni  di  fatto
 illegittime venga a ledere il diritto altrui ad una corretta gestione
 della cosa pubblica.
   Anche  l'art.  21  del disegno di legge in esame, che di seguito si
 trascrive, da' adito a rilievi di legittimita' costituzionale,  sotto
 il  profilo  del  mancato rispetto dei principi di cu agli artt. 97 e
 81,  quarto  comma  della  Costituzione:  "Interpretazione  autentica
 dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
   1.  -  L'art.  22  della  legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 deve
 intendersi nel senso che per gli alloggi il cui costo scatuerente dal
 quadro tecnico economico e' pari o superiore  al  limite  massimo  di
 intervento,  l'entita' del finanziamento e' pari al limite massimo di
 intervento piu' le eventuali maggiorazioni di legge.
   2. - Per gli alloggi il cui costo e' inferiore al limite massimo di
 intervento, l'entita' del finanziamento e' pari al costo  complessivo
 scaturente dal quadro tecnico economico".
   La  rubrica  della  disposizione  predetta  induce  a  valutarne la
 portata  alla  stregua  dei  canoni  che  assistono   le   norme   di
 interpretazione autentica. Senonche' la norma oggetto dell'intervento
 chiarificatore  e'  a  sua  volta  interpretativa di altra precedente
 disposizione; giova pertanto operare un raffronto tra tutte le  norme
 prese in considerazione al fine di porre in evidenza il reale intento
 innovatore  perseguito dal legislatore regionale con la previsione de
 qua.
   L'art. 131 della legge regionale n. 25/1992 aveva previsto  che  il
 limite  massimo di intervento finanziario in favore delle cooperative
 a proprieta' indivisa stabilito con decreto dell'assessore  regionale
 alla  cooperazione,  commercio,  artigianato  e  pesca potesse essere
 applicato anche in favore di quelle  cooperative  che  alla  data  di
 entrata  in vigore dello stesso decreto (22 maggio 1992) non avessero
 ultimato i lavori. In sede  di  interpretazione  autentica  di  detta
 previsione,  l'art.  22  della  legge  regionale 6 aprile 1996, n. 22
 chiari' che la stessa agevolazione poteva essere corrisposta  fino  a
 coprire  il cento per cento della spesa sostenuta ed andava applicata
 anche ai  programmi  costruttivi,  realizzati  dalle  cooperative  in
 regime  di  edilizia  convenzionata e/o finanziate ai sensi del testo
 unico delle leggi sul Mezzogiorno.
   Con  la  norma  ora  approvata  il  legislatore  interviene  ancora
 sull'argomento  introducendo  elementi  che,  lungi  dal  chiarire  i
 confini e le  condizioni  dell'intervento  finanziario  regionale  in
 questione,  lo  rende ancora piu' oscuro e di difficile comprensione.
 Il fatto di prevedere la possibilita' di  commisurare,  comunque,  il
 finanziamento  al  limite  massimo  di  intervento "piu' le eventuali
 maggiorazioni di legge" fa supporre che l'intenzione del  legislatore
 sia  quella  di  accrescere la misura del finanziamento stesso senza,
 peraltro,  fare  riferimento  alcuno  alla  quantificazione  ed  alla
 relativa necessaria copertura degli oneri derivantine.
   Da  quanto  precede,  e  tenuta  anche  presente  la difficolta' di
 individuarne con chiarezza la portata, emerge che la disposizione  in
 questione viene meno alla qualificazione che il legislatore ha voluto
 conferirle.
   Sul   punto,   codesta   ecc.ma   Corte   con   ormai   consolidata
 giurisprudenza (da ultimo sentenza n. 15 del 1995) ha  acclarato  che
 non  e' sufficiente, per considerare interpretativa una disposizione,
 che la stessa come tale si autoqualifichi e/o che sia formulata  come
 d'interpretazione di una precedente norma. Si deve infatti verificare
 "che la qualificazione e la formulazione rispondano effettivamente ai
 caratteri propri di una legge interpretativa.
   Caratteri  che  sussistono  quando,  rimanendo  immutato  il tenore
 testuale della disposizione interpretativa, se ne chiarisca e precisi
 il significato o si privilegi,  rendendola  vincolante,  una  fra  le
 tante interpretazioni possibili".
   Orbene,  la  norma censurata non appare corrispondere ad alcuno dei
 suddetti requisiti, atteso che non chiarisce, bensi'  sembra  rendere
 ancora  piu' complicata ed ambigua la previsione originaria oltreche'
 di difficile applicazione, in  palese  violazione  del  principio  di
 ragionevolezza   che   e'  presupposto  indispensabile  per  il  buon
 andamento della pubblica amministrazione.
   Sotto questo profilo, la  norma  sembra  anche  non  rispettare  il
 valore costituzionale della certezza del diritto.
   Ma  v'e'  di  piu',  proprio l'ambiguita' e le diverse implicazioni
 possibili del complesso normativo che viene a determinarsi,  mediante
 il  collegamento  logico  e  temporale  dei  tre interventi normativi
 originati dalla applicazione  del  decreto  assessoriale  del  maggio
 1992,  supporta  il convincimento che l'articolo oggetto del presente
 gravame  contiene   una   novazione,   consistente   nella   prevista
 possibilita'  di  aggiungere  al finanziamento - che in quanto limite
 massimo di intervento avrebbe dovuto  essere  onnicomprensivo  -  "le
 eventuali   maggiorazioni  di  legge".    Detta  novazione  pero'  e'
 censurabile per violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto
 omette di quantificare l'onere finanziario, connesso alla  erogazione
 delle  maggiorazioni,  e  di  indicare  i mezzi con cui farvi fronte,
 neppure con riferimento  al  capitolo  gia'  esistente  nel  bilancio
 regionale  al momento dell'approvazione e realizzazione del documento
 contabile (Corte costituzionale sentenza n. 26/1991).
   Il legislatore regionale pur approvando una nuova disciplina, i cui
 effetti non sembrano limitati ad un solo esercizio, non solo  non  ha
 avuto cura di indicare gli esercizi futuri su cui gravano le maggiori
 spese  ma  non  ha  rispettato  neppure per l'anno in corso l'obbligo
 impostogli dall'art. 81 di individuare con  puntuale  rigorosita'  le
 risorse  necessarie  (Corte costituzionale n. 12/1987, n. 37/1961, n.
 135/1968).
                                P. Q. M.
   E con riserva di presentare memorie  illustrative  nei  termini  di
 legge,  il sottoscritto prefetto Vittorio Piraneo - Commissario dello
 Stato per la regione siciliana ai sensi dell'art.  28  dello  statuto
 speciale,  con  il presente atto impugna i sottoelencati articoli del
 disegno di legge n. 279 dal titolo "Nuove  norme  per  accelerare  il
 raggiungimento  degli  scopi  sociali  delle  cooperative  edilizie e
 l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia  di
 edilizia economica e popolare" approvato dall'A.R.S. nella seduta del
 25 giugno 1997:
     art. 18, per violazione dell'art. 3, primo comma, lett. q), della
 legge  n.  457/1978  e del decreto del Presidente della Repubblica n.
 1035/1972, in relazione ai limiti posti dagli artt.  14  e  17  dello
 statuto speciale nonche' dell'art. 3 della Costituzione;
     art.  21,  per violazione degli artt. 81, quarto comma e 97 della
 Costituzione.
       Palermo, addi' 2 luglio 1997
  Il commissario  dello  Stato  per  la  regione  siciliana:  prefetto
 Vittorio Piraneo
 97C0841