N. 257 ORDINANZA 18 luglio 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Esclusione dell'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia quanto per detti reati la pena detentiva non e'alternativa a quella pecuniaria - Identica questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 145/1997 - Manifesta infondatezza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art, 60, ultimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.30 del 23-7-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 23 novembre 1996 dal pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, nel procedimento penale a carico di Facchin Mario ed altro, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997 ed il 10 gennaio 1997 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di King Harriet Susan, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, con ordinanza del 23 novembre 1996 e il pretore di Firenze, con ordinanza del 10 gennaio 1997, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, laddove esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti reati la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria; Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e, quindi, vanno riuniti; che la medesima questione e' stata dichiarata non fondata con sentenza n. 145 del 23 maggio 1997, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, e che i giudici a quibus non adducono argomenti nuovi o diversi da quelli gia' esaminati dalla Corte; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre e dal pretore di Firenze con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente e redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0866