N. 257 ORDINANZA 18 luglio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  e  urbanistica  -  Abusivismo  - Trattamento sanzionatorio
 penale - Esclusione dell'applicazione delle pene sostitutive ai reati
 previsti dalle leggi in  materia  quanto  per  detti  reati  la  pena
 detentiva non e'alternativa  a quella pecuniaria - Identica questione
 gia'  dichiarata  non  fondata dalla Corte con sentenza n. 145/1997 -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art, 60, ultimo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,    prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO,    avv.  Massimo VARI,   dott. Cesare RUPERTO,
 dott. Riccardo CHIEPPA,  prof. Gustavo ZAGREBELSKY,    prof.  Valerio
 ONIDA,    prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,  prof. Guido
 NEPPI MODONA,   prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 60  della  legge
 24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
 ordinanze emesse il 23 novembre 1996 dal pretore di Belluno,  sezione
 distaccata  di  Feltre,  nel  procedimento penale a carico di Facchin
 Mario ed altro, iscritta al n.  56  del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 9, prima
 serie speciale, dell'anno 1997 ed il 10 gennaio 1997 dal  pretore  di
 Firenze  nel  procedimento  penale  a  carico  di King Harriet Susan,
 iscritta al n. 199 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  17, prima serie speciale,
 dell'anno 1997;
   Udito nella camera di consiglio  del  18  giugno  1997  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto  che  il pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre,
 con ordinanza del 23 novembre 1996  e  il  pretore  di  Firenze,  con
 ordinanza  del  10  gennaio  1997,  hanno  sollevato,  in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, questioni  di  legittimita'  dell'art.
 60,  ultimo  comma,  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, laddove
 esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle
 leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti  reati  la
 pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria;
   Considerato  che  i  giudizi  riguardano  un'identica  questione e,
 quindi, vanno riuniti;
     che la medesima questione e' stata  dichiarata  non  fondata  con
 sentenza  n.  145 del 23 maggio 1997, successiva alla pronuncia delle
 ordinanze di rimessione, e  che  i  giudici  a  quibus  non  adducono
 argomenti nuovi o diversi da quelli gia' esaminati dalla Corte;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
 sollevate,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
 di Belluno, sezione distaccata di Feltre e dal pretore di Firenze con
 le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
                  Il Presidente e redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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