N. 504 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1997

                                N. 504
  Ordinanza emessa il 15 maggio  1997  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari   presso  il  tribunale  per  i  minorenni  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di D. F.
 Processo penale - Procedimento  a  carico  di  minorenne  -  Custodia
    cautelare  -  Mancata previsione per il reato di lesioni personali
    aggravate - Disparita' di trattamento rispetto a  quanto  previsto
    per ipotesi di reato di pari gravita'.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, comma 1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
                 IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha emesso la seguente ordinanza, letti gli atti;
   Rilevato che nel caso di specie il minorenne D. F. e' stato fermato
 in  data  13  maggio  1997 e il pubblico ministero per i minorenni ha
 chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare per  il  reato
 di cui agli artt. 582, 583 c.p. e d.-l. 26 aprile 1993, n. 122;
   Rilevato  che nel caso in esame all'esito dell'udienza di convalida
 il giudice ha ravvisato gli estremi del reato di cui agli artt. 582 e
 585 c.p., visto che il D. con un moschettone d'acciaio  ha  provocato
 alla parte lesa lesioni giudicate guaribili in giorni 20;
   Rilevato che, di conseguenza, non e' stato convalidato il fermo non
 consentendolo  il titolo di reato e nessuna misura e' stata adottata,
 pur sussistendo esigenze cautelari come evidenziato nel provvedimento
 di rigetto della richiesta del pubblico ministero per i minorenni non
 consentendolo parimenti il titolo di reato;
   Ritenuto che la non possibilita' di arresto e/o  di  fermo  per  il
 reato  per cui si procede e la non possibilita' di applicazione della
 custodia cautelare e di misure anche diverse appare in contrasto  con
 i principi della carta costituzionale che verranno indicati;
   Rilevato  che, come e' noto, l'art. 18, primo comma del decreto del
 Presidente della Repubblica n.  448/1988  consente  l'arresto  per  i
 delitti  per  i  quali  a norma dell'art. 23 dello stesso decreto del
 Presidente  della  Repubblica  puo'  essere  disposta   la   custodia
 cautelare  e  l'art.17  dello  stesso  decreto  del  Presidente della
 Repubblica consente il fermo per i medesimi reati,  purche'  la  pena
 non  sia  inferiore nel minimo a due anni; che l'art. 23, primo comma
 prevede la possibilita' di adottare la custodia cautelare per i reati
 puniti con pena non inferiore nel massimo a nove  anni  e  per  altri
 reati specificamente indicati;
   Rilevato  che  la  previsione  di reati specifici, per i quali, pur
 essendo puniti con una pena inferiore ai nove anni, e' consentita  la
 custodia  cautelare  e  di  conseguenza l'arresto e/o il fermo, e' in
 modo evidente collegata alla gravita' degli  stessi  in  forza  della
 lettera h) dell'art. 3 della legge delega, visto che la previsione fa
 riferimento  ai  reati  di cui all'art. 380, comma 2, lettere e), f),
 g), h) e al delitto di violenza carnale;
   Rilevato che la mancata previsione tra tali ipotesi  del  reato  di
 lesioni  personali, in particolare se aggravate dall'uso di armi o da
 altra  circostanza,  e'  ingiustificata  e  crea  una  situazione  di
 disparita'  di trattamento rilevante sotto il profilo costituzionale;
 che, infatti, sotto il profilo della  gravita'  del  fatto,  un  tale
 reato  non appare meno grave del furto in appartamento, dello scippo,
 della detenzione a fini di spaccio  di  non  rilevante  quantita'  di
 sostanza   stupefacente  di  tipo  "leggero"  che  per  un  minorenne
 aggredire con uso di armi o con  la  presenza  di  altre  circostanze
 aggravanti,  una  persona  e'  reato  senza dubbio grave, che suscita
 allarme sociale, che necessita di una risposta  immediata  in  misura
 uguale se non superiore rispetto agli altri reati evidenziati; che la
 non  possibilita'  di  arresto  e/o  di  fermo  e  la conseguente non
 possibilita' di adottare la misura della custodia cautelare appare in
 contrasto sia con l'art.  3 della Costituzione sia con i principi che
 regolano il processo penale minorile;
   Rilevato  che  la  disparita'  di  trattamento  e'  palese  tra  il
 minorenne  accusato  di  uno dei reati sopra ricordati e il minorenne
 accusato del reato di lesioni personali aggravate,  non  ravvisandosi
 motivi  che giustifichino la possibilita' per il primo dell'arresto e
 non per il secondo, a parita' degli altri elementi che devono  essere
 valutati;  che tale disparita' e' ancor piu' evidente con riferimento
 alla possibilita' di adottare la custodia cautelare  esclusa  per  il
 secondo  a  prescindere  da  qualsiasi  valutazione del fatto e della
 personalita';
   Rilevato che nel  caso  di  specie  la  questione  si  palesa  come
 rilevante,  visto  che  il  minorenne Donati secondo il giudicante e'
 stato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di
 lesioni  aggravate  dall'uso  dell'arma,  reato  che   per   le   sue
 caratteristiche  renderebbe  l'avvenuto  fermo  legittimo  e  la  sua
 personalita' nonche' la natura e la gravita' del  fatto  renderebbero
 adeguata  una  misura  restrittiva  della liberta' che invece non puo
 essere adottata, in palese violazione dei principi di cui alla  carta
 costituzionale richiamati.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva  la  questione  di costituzionalita' dell'art. 23, comma 1,
 del decreto del Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.
 448  nella  parte  in cui non prevede la possibilita' di applicare la
 custodia cautelare per il reato di lesioni aggravate con  riferimento
 all'art.3  della  Costituzione  ritenendola  rilevante  ai fini della
 decisione;
   Dispone la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che a cura della cancelleria siano eseguiti gli adempimenti
 di cui all'art. 23, ultimo comma legge 11 marzo 1953, n. 87.
     Roma, addi' 15 maggio 1997
                        Il giudice: Spagnoletti
 97C0868