N. 508 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 1997
N. 508 Ordinanza emessa l'11 aprile 1997 dal pretore di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Stocco Armando ed altro contro la SAI Assicurazioni ed altri Lavoro (rapporto di) - Subagente di assicurazione - Determinazione dell'indennita' di fine rapporto - Disciplina applicabile - Prevalenza delle norme collettive, degli usi e delle pattuizioni individuali - Lesione del principio di eguaglianza. (C.C., art. 1753). (Cost., art. 3).(GU n.36 del 3-9-1997 )
IL PRETORE Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato presso la cancelleria in data 25 settembre 1995 Stocco Armando e Minicelli Roberto esponevano di esser stati, a decorrere, rispettivamente, dal 1 gennaio 1982 e dal 1 settembre 1983, subagenti della S.a.s. Agenzia generale SAI di Vidale Giovanni Battista e Minicelli Giorgio (quest'ultimo deceduto il 24 agosto 1994), svolgendo in via esclusiva tale attivita', si' che ad entrambi spettava la qualifica di subagenti professionisti, nonostante che il contratto facesse riferimento alla figura dell'agente non professionista, ed al rapporto era applicabile la disciplina codicistica del contratto di agenzia, e, in particolare, gli artt. 1750 e 1751 c.c., come di recente modificati dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303. Affermavano inoltre che il rapporto si era risolto a seguito di recesso dell'agente, con avviso ai ricorrenti che l'Agenzia generale S.a.s. avrebbe cessato la sua attivita' a far data dal 30 aprile 1995, e convenivano pertanto in giudizio la societa' citata, nella persona del suo legale rappresentante, nonche' Vidale Giovanni Battista, in qualita' di suo ex socio accomandatario, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' di scioglimento del contratto, da riconoscersi nel suo massimo importo, stante l'elevato numero di nuovi clienti procurati e il sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti. I convenuti, ritualmente costituitosi, instavano per la reiezione delle domande attoree, contestando la qualifica di subagenti professionisti dei ricorrenti, ed affermando che, ai sensi dell'art. 1753 c.c., applicabile nella fattispecie in esame in via analogica, ed in difetto di una specifica regolamentazione collettiva concernente i subagenti assicurativi, l'indennita' di fine rapporto doveva essere determinata dal giudice in base all'uso consolidatosi in campo assicurativo, pari, nella provincia di Vicenza, al 2% del coacervo delle provvigioni percepite nel corso del rapporto. Asserivano altresi' che il recesso dei ricorrenti dalla nomina di subagenti non era mai avvenuto ne' era stato mai formalizzato, tant'e' che lo Stocco aveva continuato a prestare la propria attivita' a favore dell'Agenzia SAI Bassano ovest di Vidale Giovanni Battista, mentre il Minicelli era passato a lavorare con l'Agenzia SAI Bassano est, e che, comunque, si trattava di recesso per giusta causa, dal momento che, a seguito della morte dell'agente Minicelli Giorgio, la societa' era stata sciolta e l'agenzia scorporata secondo i tempi e le modalita' dettate dalla mandante SAI. Proponevano infine domanda riconvenzionale, chiedendo in particolare la condanna di Minicelli Roberto al risarcimento dei danni per mancato preavviso a seguito del suo passaggio, in qualita' di subagente, all'Agenzia SAI di Bassano est. Replicavano i ricorrenti con memoria depositata il 15 dicembre 1995, sostenendo che il rapporto era cessato non per la morte di Minicelli Giorgio, ma per la decisione dei soci dell'Agenzia e degli eredi del Minicelli, subentrati nella societa', di sdoppiare l'agenzia, e che, a seguito di tale scorporo, intercorrendo il rapporto di subagenzia con un nuovo agente, la loro "anzianita'", rilevante ai fini della determinazione dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' di scioglimento del contratto, risultava azzerata; negavano infine che il Minicelli Roberto fosse passato di sua iniziativa alla nuova agenzia di Bassano est, perche' cio' era avvenuto a seguito di accordi intercorsi tra il Vidale e gli eredi Minicelli. Cio' premesso in punto di fatto, osserva in diritto. Preliminarmente, va notato che, ai fini che ne occupano, la distinzione fra subagenti professionisti e non professionisti puo' assumere rilievo solo ove sia possibile identificare la figura del subagente non professionista con quella del procacciatore d'affari: in questa ipotesi, infatti, l'applicabilita' degli artt. 1750 e 1751 c.c. resterebbe esclusa a priori, senza che venga in considerazione il disposto dell'art. 1753 c.c., trattandosi di norme che presuppongono quella continua e stabile attivita' che e' tipica dell'agente di commercio. Peraltro, poiche' il tratto caratteristico e distintivo della figura dell'agente (o subagente) sta, appunto, nella natura stabile e non meramente occasionale della collaborazione da questi prestata, e' evidente che nel caso di specie, a fronte di rapporti protrattisi per quasi quindici anni, con obbligo per i ricorrenti di procacciare una serie indeterminata di affari per conto della societa' convenuta, si e' in presenza di un contratto di subagenzia. Cio' posto, va osservato che, ai sensi dell'art. 1753 c.c., le disposizioni dettate in materia di contratto di agenzia trovano applicazione anche agli agenti di assicurazione, "in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attivita' assicurativa". Come rilevato da autorevole dottrina, tale norma inverte l'ordine di precedenza stabilito agli artt. 1, 7 e 8 delle preleggi, ponendo l'applicabilita' delle disposizioni del codice civile in posizione subordinata rispetto alla disciplina collettiva, agli usi ed alla natura dell'agenzia assicurativa, e facendo acquistare alle stesse carattere meramente dispositivo, pur quando si tratti di norme imperative (com'e' il caso degli artt. 1750 e 1751 c.c., entrambi inderogabili in peius a sfavore dell'agente). Per quel che in particolare concerne i subagenti di assicurazione (ai quali l'art. 1753 c.c. si applica direttamente e non in virtu' di un'interpretazione analogica, come sostenuto dalle parti), in assenza di una regolamentazione collettiva (gli accordi nazionali degli agenti assicurativi escludono espressamente dal loro ambito di operativita' i subagenti, mentre l'accordo nazionale agenti e subagenti del 19 dicembre 1941 non ha mai acquistato efficacia di norma legislativa in quanto non pubblicato), la deroga agli artt. 1750 e 1751 c.c. puo' derivare dagli usi, o anche da una pattuizione individuale. Nella specie, parte convenuta ha infatti invocato l'esistenza di un uso in base al quale l'indennita' di fine rapporto e' data da una somma pari al 2% dell'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso dell'intero rapporto. Questa disparita' di trattamento rispetto ad ogni altro agente o subagente, puo' ritenersi giustificata rispetto all'agente di assicurazione, figura che presente peculiarita' che la differenziano da quella degli agenti operanti in diversi settori, ed al quale inoltre la regolamentazione collettiva assicura adeguata tutela in caso di cessazione del rapporto. Non altrettanto puo' invece dirsi per i subagenti assicurativi. Costoro infatti, al pari degli altri subagenti, sono di norma privi di quel potere di concludere contratti che e' invece frequentemente attribuito agli agenti di assicurazione, e, conseguentemente, degli speciali poteri di rappresentanza negoziale e processuale previsti dall'art. 1903 c.c. (ed al riguardo si consideri che, nei lavori preparatori, una norma corrispondente all'art. 1753 c.c. compare per la prima volta nel pr. l. obbl.: si tratta dell'art. 594, a proposito del quale nella rel. si legge che "in tal modo si applicano le norme del contratto di agenzia agli agenti di assicurazione compatibilmente con le norme corporative e gli usi speciali a detta categoria di agenti, ma anche compatibilmente con le esigenze dell'attivita' assicurativa: gli agenti di assicurazione traggono infatti, dalla circostanza di essere autorizzati a concludere contratti, poteri e rappresentanza non dissimili da quelli degli institori"). Anche per i subagenti assicurativi e' inoltre ravvisabile la ratio sottostante al riconoscimento legislativo di un'indennita' di scioglimento del contratto: quella di compensare l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attivita', procurando nuovi clienti o comunque sviluppando i rapporti di affari con la clientela, apporta all'azienda, e di risarcirlo per la perdita delle provvigioni sui futuri affari. L'art. 1753 c.c., pertanto, "declassando" l'art. 1751 c.c., da norma imperativa a norma dispositiva, e consentendo quindi che le norme collettive, gli usi, o le private pattuizioni di ogni indennita' in favore del subagente all'atto della cessazione del rapporto, o determinando tale indennita' in misura diversa ed inferiore rispetto a quella ivi prevista, discrimina ingiustificatamente tra situazioni identiche. Cosi', nella specie, ove l'indennita' in parola fosse liquidata alla stregua dell'uso invocato da parte convenuta, essa risulterebbe pari, per lo Stocco, a L. 9.499.726, e, per il Minicelli, a L. 9.121.249, mentre, applicando l'art. 1751, nuovo testo, c.c. (il rapporto e' infatti cessato il 30 aprile 1995, e, quindi, successivamente alla data - 1 gennaio 1994 - a partire dalla quale la nuova disciplina si applica anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 303/1991), l'importo dell'indennita' potrebbe essere determinato sino ad un massimo di L. 55.913.200 per il primo, e di L. 49.785.833 per il secondo. Ritenuta, per le ragioni sin qui esposte, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1753 c.c., in relazione all'art. 3 Cost., va altresi' affermata la rilevanza della questione ai fini della decisione della presente causa, trattandosi appunto di stabilire se l'indennita' di scioglimento del contratto debba essere determinata alla stregua dell'uso richiamato dai convenuti, oppure ai sensi dell'art. 1751 c.c. (considerato in particolare che tra le ipotesi, ivi previste, in cui il diritto all'indennita' e' escluso, non e' compresa quella del recesso dell'agente dal rapporto di subagenzia a seguito di scioglimento della societa' e scorporo dell'agenzia).
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1753 c.c., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente alle norme collettive, agli usi o alle pattuizioni individuali di derogare all'art. 1751 c.c. a sfavore del subagente di assicurazione; Dispone la sospensione del processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bassano del Grappa, addi' 11 aprile 1997 Il pretore: Attanasio 97C0872