N. 508 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 1997

                                N. 508
  Ordinanza  emessa l'11 aprile 1997 dal pretore di Bassano del Grappa
 sul ricorso proposto  da  Stocco  Armando  ed  altro  contro  la  SAI
 Assicurazioni ed altri
 Lavoro  (rapporto  di)  - Subagente di assicurazione - Determinazione
    dell'indennita'  di  fine  rapporto  -  Disciplina  applicabile  -
    Prevalenza  delle  norme collettive, degli usi e delle pattuizioni
    individuali - Lesione del principio di eguaglianza.
 (C.C., art. 1753).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 3-9-1997 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti ed  i  documenti  di  causa,  a  scioglimento  della
 riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Con  ricorso  depositato presso la cancelleria in data 25 settembre
 1995 Stocco Armando e Minicelli Roberto esponevano di esser stati,  a
 decorrere,  rispettivamente,  dal  1  gennaio  1982 e dal 1 settembre
 1983, subagenti della S.a.s. Agenzia generale SAI di Vidale  Giovanni
 Battista  e  Minicelli  Giorgio  (quest'ultimo  deceduto il 24 agosto
 1994), svolgendo in via esclusiva tale attivita', si' che ad entrambi
 spettava la qualifica di subagenti professionisti, nonostante che  il
 contratto   facesse   riferimento   alla   figura   dell'agente   non
 professionista,  ed  al  rapporto  era  applicabile   la   disciplina
 codicistica  del  contratto  di agenzia, e, in particolare, gli artt.
 1750 e 1751 c.c., come di recente modificati dal d.lgs. 10  settembre
 1991,  n.  303.  Affermavano inoltre che il rapporto si era risolto a
 seguito  di  recesso  dell'agente,  con  avviso  ai  ricorrenti   che
 l'Agenzia generale S.a.s. avrebbe cessato la sua attivita' a far data
 dal  30  aprile  1995, e convenivano pertanto in giudizio la societa'
 citata, nella persona del suo legale rappresentante,  nonche'  Vidale
 Giovanni  Battista,  in  qualita'  di  suo  ex  socio accomandatario,
 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennita' sostitutiva  del
 preavviso   e  dell'indennita'  di  scioglimento  del  contratto,  da
 riconoscersi nel suo massimo  importo,  stante  l'elevato  numero  di
 nuovi  clienti  procurati  e il sensibile sviluppo degli affari con i
 clienti esistenti.
   I convenuti, ritualmente costituitosi, instavano per  la  reiezione
 delle   domande   attoree,  contestando  la  qualifica  di  subagenti
 professionisti dei ricorrenti, ed affermando che, ai sensi  dell'art.
 1753  c.c.,  applicabile nella fattispecie in esame in via analogica,
 ed  in  difetto  di   una   specifica   regolamentazione   collettiva
 concernente  i  subagenti assicurativi, l'indennita' di fine rapporto
 doveva essere determinata dal giudice in base  all'uso  consolidatosi
 in  campo  assicurativo,  pari, nella provincia di Vicenza, al 2% del
 coacervo  delle  provvigioni  percepite  nel  corso   del   rapporto.
 Asserivano  altresi'  che  il  recesso dei ricorrenti dalla nomina di
 subagenti non era  mai  avvenuto  ne'  era  stato  mai  formalizzato,
 tant'e'  che  lo  Stocco  aveva  continuato  a  prestare  la  propria
 attivita' a favore dell'Agenzia SAI Bassano ovest di Vidale  Giovanni
 Battista,  mentre  il  Minicelli era passato a lavorare con l'Agenzia
 SAI Bassano est, e che, comunque, si trattava di recesso  per  giusta
 causa,  dal  momento che, a seguito della morte dell'agente Minicelli
 Giorgio, la societa' era stata sciolta e l'agenzia scorporata secondo
 i tempi e le modalita' dettate dalla mandante SAI. Proponevano infine
 domanda  riconvenzionale,  chiedendo  in  particolare  la condanna di
 Minicelli Roberto al risarcimento dei danni per mancato  preavviso  a
 seguito  del suo passaggio, in qualita' di subagente, all'Agenzia SAI
 di Bassano est.
   Replicavano i ricorrenti con  memoria  depositata  il  15  dicembre
 1995,  sostenendo  che  il  rapporto  era cessato non per la morte di
 Minicelli Giorgio, ma per la decisione dei soci dell'Agenzia e  degli
 eredi   del   Minicelli,  subentrati  nella  societa',  di  sdoppiare
 l'agenzia, e che,  a  seguito  di  tale  scorporo,  intercorrendo  il
 rapporto  di  subagenzia  con  un nuovo agente, la loro "anzianita'",
 rilevante ai fini della  determinazione  dell'indennita'  sostitutiva
 del  preavviso  e  dell'indennita'  di  scioglimento  del  contratto,
 risultava azzerata; negavano infine che il  Minicelli  Roberto  fosse
 passato  di sua iniziativa alla nuova agenzia di Bassano est, perche'
 cio' era avvenuto a seguito di accordi intercorsi tra il Vidale e gli
 eredi Minicelli.
   Cio' premesso in punto di fatto, osserva in diritto.
   Preliminarmente, va  notato  che,  ai  fini  che  ne  occupano,  la
 distinzione  fra  subagenti  professionisti e non professionisti puo'
 assumere rilievo solo ove sia possibile identificare  la  figura  del
 subagente  non  professionista con quella del procacciatore d'affari:
 in questa ipotesi, infatti, l'applicabilita' degli artt. 1750 e  1751
 c.c.  resterebbe  esclusa a priori, senza che venga in considerazione
 il  disposto  dell'art.    1753  c.c.,  trattandosi  di   norme   che
 presuppongono  quella  continua  e  stabile  attivita'  che e' tipica
 dell'agente di commercio. Peraltro, poiche' il tratto  caratteristico
 e  distintivo  della  figura  dell'agente (o subagente) sta, appunto,
 nella natura stabile e non meramente occasionale della collaborazione
 da questi prestata, e' evidente che nel caso di specie, a  fronte  di
 rapporti  protrattisi  per  quasi  quindici  anni,  con obbligo per i
 ricorrenti di procacciare una serie indeterminata di affari per conto
 della societa' convenuta, si  e'  in  presenza  di  un  contratto  di
 subagenzia.
   Cio'  posto,  va  osservato  che,  ai sensi dell'art. 1753 c.c., le
 disposizioni dettate in  materia  di  contratto  di  agenzia  trovano
 applicazione anche agli agenti di assicurazione, "in quanto non siano
 derogate  dalle  norme  corporative  o  dagli  usi  e in quanto siano
 compatibili con la natura dell'attivita' assicurativa".
   Come rilevato da autorevole dottrina, tale norma  inverte  l'ordine
 di  precedenza  stabilito agli artt. 1, 7 e 8 delle preleggi, ponendo
 l'applicabilita' delle disposizioni del codice  civile  in  posizione
 subordinata  rispetto  alla  disciplina  collettiva, agli usi ed alla
 natura dell'agenzia assicurativa, e facendo  acquistare  alle  stesse
 carattere  meramente  dispositivo,  pur  quando  si  tratti  di norme
 imperative (com'e' il caso degli artt. 1750  e  1751  c.c.,  entrambi
 inderogabili in peius a sfavore dell'agente).
   Per  quel  che in particolare concerne i subagenti di assicurazione
 (ai quali l'art. 1753 c.c. si applica direttamente e non in virtu' di
 un'interpretazione analogica, come sostenuto dalle parti), in assenza
 di una  regolamentazione  collettiva  (gli  accordi  nazionali  degli
 agenti  assicurativi  escludono  espressamente  dal  loro  ambito  di
 operativita'  i  subagenti,  mentre  l'accordo  nazionale  agenti   e
 subagenti  del  19  dicembre  1941 non ha mai acquistato efficacia di
 norma legislativa in quanto non pubblicato),  la  deroga  agli  artt.
 1750  e 1751 c.c. puo' derivare dagli usi, o anche da una pattuizione
 individuale.  Nella  specie,  parte  convenuta  ha  infatti  invocato
 l'esistenza  di un uso in base al quale l'indennita' di fine rapporto
 e' data da una somma pari  al  2%  dell'ammontare  delle  provvigioni
 liquidate nel corso dell'intero rapporto.
   Questa  disparita'  di  trattamento rispetto ad ogni altro agente o
 subagente,  puo'  ritenersi  giustificata  rispetto   all'agente   di
 assicurazione,  figura che presente peculiarita' che la differenziano
 da quella degli agenti operanti  in  diversi  settori,  ed  al  quale
 inoltre  la  regolamentazione  collettiva assicura adeguata tutela in
 caso di cessazione del rapporto.  Non altrettanto puo'  invece  dirsi
 per i subagenti assicurativi.
   Costoro infatti, al pari degli altri subagenti, sono di norma privi
 di  quel  potere di concludere contratti che e' invece frequentemente
 attribuito agli agenti di assicurazione, e,  conseguentemente,  degli
 speciali  poteri  di  rappresentanza negoziale e processuale previsti
 dall'art. 1903 c.c. (ed al riguardo  si  consideri  che,  nei  lavori
 preparatori,  una norma corrispondente all'art. 1753 c.c. compare per
 la prima volta nel pr. l. obbl.: si tratta dell'art. 594, a proposito
 del quale nella rel. si legge che "in tal modo si applicano le  norme
 del contratto di agenzia agli agenti di assicurazione compatibilmente
 con  le  norme  corporative  e  gli usi speciali a detta categoria di
 agenti, ma  anche  compatibilmente  con  le  esigenze  dell'attivita'
 assicurativa:    gli  agenti di assicurazione traggono infatti, dalla
 circostanza di essere autorizzati a concludere  contratti,  poteri  e
 rappresentanza non dissimili da quelli degli institori").
   Anche  per i subagenti assicurativi e' inoltre ravvisabile la ratio
 sottostante  al  riconoscimento  legislativo  di   un'indennita'   di
 scioglimento   del  contratto:  quella  di  compensare  l'agente  per
 l'incremento patrimoniale che  la  sua  attivita',  procurando  nuovi
 clienti o comunque sviluppando i rapporti di affari con la clientela,
 apporta all'azienda, e di risarcirlo per la perdita delle provvigioni
 sui futuri affari.
   L'art.  1753  c.c.,  pertanto,  "declassando"  l'art. 1751 c.c., da
 norma imperativa a norma dispositiva, e  consentendo  quindi  che  le
 norme   collettive,  gli  usi,  o  le  private  pattuizioni  di  ogni
 indennita' in favore del  subagente  all'atto  della  cessazione  del
 rapporto,  o  determinando  tale  indennita'  in  misura  diversa  ed
 inferiore   rispetto    a    quella    ivi    prevista,    discrimina
 ingiustificatamente  tra  situazioni  identiche. Cosi', nella specie,
 ove l'indennita' in parola  fosse  liquidata  alla  stregua  dell'uso
 invocato da parte convenuta, essa risulterebbe pari, per lo Stocco, a
 L. 9.499.726, e, per il Minicelli, a L. 9.121.249, mentre, applicando
 l'art. 1751, nuovo testo, c.c.  (il rapporto e' infatti cessato il 30
 aprile  1995, e, quindi, successivamente alla data - 1 gennaio 1994 -
 a partire dalla  quale  la  nuova  disciplina  si  applica  anche  ai
 contratti  in  corso  al  momento  dell'entrata in vigore del decreto
 legislativo n. 303/1991), l'importo dell'indennita'  potrebbe  essere
 determinato sino ad un massimo di L. 55.913.200 per il primo, e di L.
 49.785.833 per il secondo.
   Ritenuta,  per  le  ragioni  sin  qui  esposte,  la  non  manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 1753 c.c., in relazione all'art. 3 Cost., va  altresi'  affermata  la
 rilevanza  della  questione  ai  fini  della decisione della presente
 causa,   trattandosi   appunto   di   stabilire  se  l'indennita'  di
 scioglimento del contratto  debba  essere  determinata  alla  stregua
 dell'uso  richiamato  dai  convenuti,  oppure ai sensi dell'art. 1751
 c.c. (considerato in particolare che tra le ipotesi, ivi previste, in
 cui il diritto all'indennita' e' escluso, non e' compresa quella  del
 recesso   dell'agente   dal  rapporto  di  subagenzia  a  seguito  di
 scioglimento della societa' e scorporo dell'agenzia).
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della  legge  9  febbraio
 1948, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1753  c.c.,   in   relazione
 all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente alle norme
 collettive,  agli  usi  o  alle  pattuizioni  individuali di derogare
 all'art.  1751 c.c. a sfavore del subagente di assicurazione;
   Dispone la sospensione  del  processo  e  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda  alla  cancelleria  per  la notifica della presente ordinanza
 alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,  nonche'  per
 la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Bassano del Grappa, addi' 11 aprile 1997
                         Il pretore: Attanasio
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