N. 512 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 1997
N. 512 Ordinanza emessa il 30 gennaio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Enna nel procedimento penale a carico di Musumeci Carmelo ed altri Processo penale - Misure cautelari personali - Revoca o sostituzione - Fase delle indagini preliminari - Limiti al potere del giudice di provvedere d'ufficio - Disparita' di trattamento tra indagati a seconda se sia stato o meno richiesto incidente probatorio - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la legge di delega. (C.P.P. 1988, art. 299, comma 3). (Cost., artt. 3, 24 e 77).(GU n.36 del 3-9-1997 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Musumeci Carmelo, Sciacca Gaetano, Tomaselli Salvatore e Tomaselli Giuseppe indagati per il reato di cui agli artt. 624-625, nn. 1 e 5 c.p. Premesso che il difensore di Tomaselli Giuseppe, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha chiesto l'autorizzazione per il proprio assistito ad assentarsi dal luogo di arresto dalle ore 7 alle ore 15 per esercitare attivita' lavorativa; che ritiene questo giudice che la misura cautelare degli arresti domiciliari vada revocata,, in quanto, essendo emerso dall'istanza e dalla documentazione allegata che l'indagato e' dedito ad un lavoro stabile, e' da ritenere che trattasi di fatto occasionale (tenuto conto anche del comportamento processuale e delle modalita' e circostanze del fatto stesso) e che sono quindi venute meno le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 del c.p.p., le uniche su cui si fonda la misura cautelare (vedi ordinaza agli atti). Ritenuto che ai sensi dell'art. 299, terzo comma, c.p.p. la revoca o la sostituzione delle misure cautelari sono richieste dal p.m. o dall'imputato e che il giudice non puo' provvedere d'ufficio se non quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando e' richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'incidente probatorio; che nel caso di specie la richiesta non ha ad oggetto ne' la revoca ne' la sostituzione della misura cautelare, ma attiene ad una diversa modalita' di esecuzione della stessa; che l'art. 299 dispone che le misure coercitive ed interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'art. 274 c.p.p.; che da tale normativa si evince chiararnente che la legittimita' delle misure cautelari si fonda, come e' del resto ovvio, non solo sull'esistenza delle condizioni di applicabilita' di cui all'art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. al momento dell'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 292 c.p.p., ma anche sulla permanenza delle stesse nel corso del procedimento penale; che tale principio e' alla base dell'art. 2 della legge delega che pone il divieto di disporre - e quindi di mantenere - la custodia in carcere se con l'applicazione di altre misure di coercizione personale possano essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari, nonche' l'obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari; divieto ed obbligo di cui e' evidentemente destinatario l'organo cui la legge attribuisce il potere di disporre le misure cautelari; che il terzo comma dell'art. 299 c.p.p., limitando nella fase delle indagini preliminari il potere di ufficio del giudice solo al momento dell'assunzione dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, o quando vi e' richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari o di assunzione di incidente probatorio, sottrae all'intervento diretto della giurisdizione il potere-dovere di valutare la permanenza delle condizioni di applicabilita' della misura cautelare e delle esigenze cautelari e quindi il potere di mantenere lo stato di custodia cautelare, attribuendolo al p.m.; che il controllo di legalita' sulla permanenza delle predette condizioni ed esigenze cautelari viene cosi' ad essere sostanzialmente subordinato alla richiesta di quest'ultimo in quanto la particolare natura della fase delle indagini preliminari consente alla difesa solo un intervento "alla cieca", non avendo questa cognizione - o comunque piena cognizione - dello sviluppo delle indagini e quindi di eventuali fatti sopravvenuti sulla cui base argomentare il venire meno delle condizioni di applicabilita' di cui all'art. 274 c.p.p.; che in definitiva la piena garanzia di difesa data dal contraddittorio e' propria della fase del giudizio (nel corso della quale e' peraltro riconosciuto il potere d'ufficio del giudice), mentre nella fase delle indagini preliminari, che implica per sua natura spazi preclusi alla difesa, la garazia dell'imputato deve essere affidata anche al potere d'ufficio del giudice terzo, in quanto il contraddittorio, inteso in senso lato come (reale) possibilita' di intervento, implica un equilibrio tra le parti; che non e' d'ostacolo a cio' il fatto che nella fase delle indagini preliminari titolare del procedimento penale e' il pubblico ministero, in quanto titolare del procedimento di applicazione delle misure cautelari e' pur sempre il giudice e non e' quindi necessario limitare il potere d'ufficio di quest'ultimo solo quando compie un atto del procedimento penale in tale fase; che l'art. 299, terzo comma c.p.p. nella parte in cui limita il potere d'ufficio del giudice di provvedere alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare nei casi sopra enunciati e l'art. 291, primo comma nella parte in cui non prevede che il p.m. presenti gli elementi progressivamente acquisiti al giudice per le indagini preliminari dopo l'applicazione della misura cautelare si pongono pertanto in contrasto, oltre che con l'art. 2 della legge-delega e con il principio posto dall'art. 24 Cost. (che non puo' non implicare l'estensione delle garanzie in seno alla stessa struttura dell'ordinamento, soprattutto laddove la difesa non puo' esplicarsi nella sua pienezza) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto viene a crearsi una disparita' di trattamento tra cittadini indagati nel cui procedimento e' stato richiesto l'incidente probatorio e cittadini indagati nel cui procedimento non e' stato richiesto l'incidente probatorio, privando questi ultimi dell'ulteriore garanzia derivante dal potere ex officio del giudice terzo di valutare la permanenza delle condizini di applicabilita' delle misure cautelari e delle esigenze cautelari per il solo fatto che quest'ultimo nel secondo caso non viene investito del procedimento (va' rilevato al riguardo che il potere d'ufficio del giudice nasce al momento della richiesta e puo' essere esercitato anche nel caso di dichiarazione di inammissibilita' e quindi non a seguito di ulteriori acquisizioni); che pertanto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299, terzo comma c.p.p. nella parte in cui limita il potere del giudice di provvedere d'ufficio nella fase delle indagini preliminari in relazione agli artt. 3,24 e 77 della Costituzione non appare manifestamente infondata; che la predetta questione e' altresi' rilevante poiche' la norma di cui all'art. 299, terzo comma c.p.p. non consente a questo giudice, investito del procedimento cautelare in ordine a modalita' di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, di revocare detta misura essendo venute meno le esigenze cautelari.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 299, terzo comma c.p.p. in relazione agli artt. 3,24 e 77 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio sull'istanza di autorizzazione ad assentarsi dal luogo d'arresto nel procedimento cautelare nei confronti di Tomaselli Giuseppe e la trasmissione (di copia) degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al p.m., all'indagato e al suo difensore e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Enna, addi' 30 gennaio 1997 Il giudice per le indagini preliminari: Costa 97C0876