N. 512 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 1997

                                N. 512
  Ordinanza  emessa  il  30  gennaio  1997 dal giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura  di  Enna  nel  procedimento  penale  a
 carico di Musumeci Carmelo ed altri
 Processo  penale - Misure cautelari personali - Revoca o sostituzione
    - Fase delle indagini preliminari - Limiti al potere  del  giudice
    di provvedere d'ufficio - Disparita' di trattamento tra indagati a
    seconda  se  sia  stato  o  meno  richiesto incidente probatorio -
    Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la legge di delega.
 (C.P.P. 1988, art. 299, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 24 e 77).
(GU n.36 del 3-9-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  nei
 confronti di Musumeci Carmelo, Sciacca Gaetano, Tomaselli Salvatore e
 Tomaselli  Giuseppe  indagati per il reato di cui agli artt. 624-625,
 nn. 1 e 5 c.p. Premesso  che  il  difensore  di  Tomaselli  Giuseppe,
 sottoposto  alla  misura  cautelare  degli  arresti  domiciliari,  ha
 chiesto l'autorizzazione per il proprio assistito ad  assentarsi  dal
 luogo  di  arresto  dalle  ore 7 alle ore 15 per esercitare attivita'
 lavorativa;
     che ritiene questo giudice che la misura cautelare degli  arresti
 domiciliari  vada revocata,, in quanto, essendo emerso dall'istanza e
 dalla documentazione allegata che l'indagato e' dedito ad  un  lavoro
 stabile,  e'  da  ritenere  che trattasi di fatto occasionale (tenuto
 conto  anche  del  comportamento  processuale  e  delle  modalita'  e
 circostanze  del  fatto  stesso)  e  che  sono  quindi venute meno le
 esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274  del  c.p.p.,
 le  uniche  su  cui  si fonda la misura cautelare (vedi ordinaza agli
 atti).
   Ritenuto che ai sensi dell'art. 299, terzo comma, c.p.p. la  revoca
 o  la  sostituzione delle misure cautelari sono richieste dal p.m.  o
 dall'imputato e che il giudice non puo' provvedere d'ufficio  se  non
 quando  assume  l'interrogatorio  della  persona in stato di custodia
 cautelare o quando e' richiesto della  proroga  del  termine  per  le
 indagini preliminari o dell'incidente probatorio;
     che  nel  caso  di  specie  la richiesta non ha ad oggetto ne' la
 revoca ne' la sostituzione della misura cautelare, ma attiene ad  una
 diversa modalita' di esecuzione della stessa;
     che  l'art.  299 dispone che le misure coercitive ed interdittive
 sono immediatamente revocate quando  risultano  mancanti,  anche  per
 fatti   sopravvenuti,   le   condizioni  di  applicabilita'  previste
 dall'art.  274 c.p.p.;
     che da tale normativa si evince chiararnente che la  legittimita'
 delle  misure  cautelari  si fonda, come e' del resto ovvio, non solo
 sull'esistenza delle condizioni di  applicabilita'  di  cui  all'art.
 273  c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.  al
 momento dell'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 292 c.p.p.,  ma
 anche  sulla  permanenza  delle  stesse  nel  corso  del procedimento
 penale;
     che tale principio e' alla base dell'art. 2  della  legge  delega
 che pone il divieto di disporre - e quindi di mantenere - la custodia
 in  carcere  se  con  l'applicazione  di  altre misure di coercizione
 personale  possano  essere  adeguatamente  soddisfatte  le   esigenze
 cautelari,  nonche'  l'obbligo  di  disporre  la  revoca delle misure
 applicate se vengono a cessare  le  esigenze  cautelari;  divieto  ed
 obbligo  di  cui  e' evidentemente destinatario l'organo cui la legge
 attribuisce il potere di disporre le misure cautelari;
     che il terzo comma dell'art. 299  c.p.p.,  limitando  nella  fase
 delle  indagini  preliminari il potere di ufficio del giudice solo al
 momento dell'assunzione dell'interrogatorio della persona in stato di
 custodia cautelare, o quando vi e' richiesta di proroga  del  termine
 delle  indagini  preliminari o di assunzione di incidente probatorio,
 sottrae all'intervento diretto della giurisdizione  il  potere-dovere
 di  valutare  la  permanenza delle condizioni di applicabilita' della
 misura cautelare e delle esigenze cautelari e  quindi  il  potere  di
 mantenere  lo stato di custodia cautelare, attribuendolo al p.m.; che
 il controllo di legalita' sulla permanenza delle predette  condizioni
 ed   esigenze   cautelari   viene  cosi'  ad  essere  sostanzialmente
 subordinato alla richiesta di quest'ultimo in quanto  la  particolare
 natura  della  fase  delle  indagini preliminari consente alla difesa
 solo un intervento "alla cieca", non avendo  questa  cognizione  -  o
 comunque piena cognizione - dello sviluppo delle indagini e quindi di
 eventuali  fatti  sopravvenuti  sulla  cui base argomentare il venire
 meno delle condizioni di applicabilita' di cui all'art. 274 c.p.p.;
     che  in  definitiva  la  piena  garanzia  di  difesa   data   dal
 contraddittorio  e'  propria della fase del giudizio (nel corso della
 quale e' peraltro riconosciuto  il  potere  d'ufficio  del  giudice),
 mentre  nella  fase  delle  indagini preliminari, che implica per sua
 natura spazi preclusi alla  difesa,  la  garazia  dell'imputato  deve
 essere  affidata  anche  al  potere  d'ufficio  del giudice terzo, in
 quanto  il  contraddittorio,  inteso  in  senso  lato  come   (reale)
 possibilita' di intervento, implica un equilibrio tra le parti;
     che  non  e'  d'ostacolo  a  cio'  il  fatto che nella fase delle
 indagini preliminari titolare del procedimento penale e' il  pubblico
 ministero,  in quanto titolare del procedimento di applicazione delle
 misure cautelari e' pur sempre il giudice e non e' quindi  necessario
 limitare  il  potere  d'ufficio di quest'ultimo solo quando compie un
 atto del procedimento penale in tale fase;
     che l'art. 299, terzo comma c.p.p. nella parte in cui  limita  il
 potere  d'ufficio  del  giudice  di  provvedere  alla  revoca  o alla
 sostituzione della misura cautelare nei casi sopra enunciati e l'art.
 291, primo comma nella parte in cui non prevede che il p.m.  presenti
 gli  elementi  progressivamente  acquisiti al giudice per le indagini
 preliminari dopo l'applicazione della  misura  cautelare  si  pongono
 pertanto  in  contrasto,  oltre che con l'art. 2 della legge-delega e
 con il principio posto dall'art. 24 Cost. (che non puo' non implicare
 l'estensione  delle  garanzie   in   seno   alla   stessa   struttura
 dell'ordinamento,  soprattutto  laddove la difesa non puo' esplicarsi
 nella sua pienezza) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto  viene
 a  crearsi  una  disparita' di trattamento tra cittadini indagati nel
 cui  procedimento  e'  stato  richiesto  l'incidente   probatorio   e
 cittadini  indagati  nel  cui  procedimento  non  e'  stato richiesto
 l'incidente  probatorio,  privando   questi   ultimi   dell'ulteriore
 garanzia  derivante  dal  potere  ex  officio  del  giudice  terzo di
 valutare la permanenza delle condizini di applicabilita' delle misure
 cautelari  e  delle  esigenze  cautelari  per  il  solo   fatto   che
 quest'ultimo  nel  secondo  caso non viene investito del procedimento
 (va' rilevato al riguardo che il potere d'ufficio del  giudice  nasce
 al momento della richiesta e puo' essere esercitato anche nel caso di
 dichiarazione di inammissibilita' e quindi non a seguito di ulteriori
 acquisizioni);
     che   pertanto   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.   299, terzo comma c.p.p. nella  parte  in  cui  limita  il
 potere  del giudice di provvedere d'ufficio nella fase delle indagini
 preliminari in relazione agli artt. 3,24 e 77 della Costituzione  non
 appare manifestamente infondata;
     che  la predetta questione e' altresi' rilevante poiche' la norma
 di cui all'art.  299,  terzo  comma  c.p.p.  non  consente  a  questo
 giudice,  investito  del procedimento cautelare in ordine a modalita'
 di esecuzione della misura degli  arresti  domiciliari,  di  revocare
 detta misura essendo venute meno le esigenze cautelari.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante
 e  non  manifestamente  infondata  la  questione  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 299, terzo comma c.p.p.  in  relazione  agli
 artt. 3,24 e 77 della Costituzione;
   Dispone  la sospensione del giudizio sull'istanza di autorizzazione
 ad assentarsi dal luogo  d'arresto  nel  procedimento  cautelare  nei
 confronti  di  Tomaselli  Giuseppe e la trasmissione (di copia) degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  p.m.,
 all'indagato e al suo difensore e comunicata ai Presidenti delle  due
 Camere.
     Enna, addi' 30 gennaio 1997
             Il giudice per le indagini preliminari: Costa
 97C0876