N. 514 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 1996- 8 luglio 1997

                                N. 514
  Ordinanza   emessa   il  19  novembre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  l'8  luglio  1997)   dalla   Commissione   tributaria
 regionale di Torino sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di
 Torino contro Bilanzuoli Antonietta
 Imposta  di  registro  -  Trasferimenti  immobiliari  tra  coniugi  -
    Ammontare  complessivo  dell'imposta  e  di  ogni  altra   dovuta,
    inferiore a quello derivante da imposta per trasferimento a titolo
    gratuito  -  Presentazione  circa  la  natura di donazione di tali
    trasferimenti - Esclusione di prova contraria -  Irrazionalita'  -
    Lesione  del  principio  di  eguaglianza - Incidenza sul principio
    della capacita' contributiva.
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 26, comma 1).
 (Cost., artt. 3 e 53, primo comma).
(GU n.36 del 3-9-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento tributario
 r.g. 6173/1995, promosso dall'Ufficio del registro  di  Torino,  atti
 pubblici,   in   persona  del  funzionario  dott.  G.  Parisi,  parte
 appellante, contro Antonietta Bilanzuoli, residente in Torino,  corso
 Lombardia, 152, non costituita, parte appellata.
   Premesso:
     che con ricorso, spedito preso la Commissione tributaria di primo
 grado  il  14  novembre  1991,  la Bilanzuoli esponeva che e' coniuge
 separata di Mauro Gentile, in forza di ordinanza di omologazione  del
 tribunale  di  Torino  9  novembre  1981;  che gli effetti civili del
 matrimonio, contratto il 15 settembre 1968, furono dichiarati cessati
 con sentenza del tribunale di Torino in data 7 dicembre 1987-12 marzo
 1988, n. 1541; che, con atto rog. not. Quaglino Rinaudo di Torino del
 29 settembre 1986, n. 57943/13986, e cosi' in costanza di separazione
 personale, vendette a Mauro Gentile la sua quota di comproprieta'  su
 di un immobile sito in San Giusto Canavese ed acquistato in regime di
 comunione  ordinaria,  per  il  prezzo  di  L.  60.000.000, di cui L.
 2.000.000 versate in contanti  e  la  restante  somma  con  pagamento
 rateale  mensile  mediante  soluzioni  di L. 1.000.000 scadenti dal 5
 ottobre 1986 al 5 febbraio  1992,  a  mezzo  di  cambiali  rilasciate
 contestualmente alla stipulazione del rogito predetto;
     che,  trattandosi  di  immobile  destinato  ad  abitazione non di
 lusso, aveva  richiesto  in  atto  la  tassazione  agevolata  di  cui
 all'art.  2  d.-l.  7  febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5
 aprile 1985, n. 118, ma, in sede di  registrazione,  l'ufficio  aveva
 richiesto  il  pagamento  dell'imposta  sulle donazioni e l'INVIM per
 intero; che vana  era  stata  l'istanza  di  rimborso  dell'eccedenza
 corrisposta;
     che  con  decisione  18 febbraio 1993, n. 146/1993 la Commissione
 tributaria di primo grado di Torino accolse il ricorso, ritenendo che
 la presunzione di liberalita'  dovesse  valere  per  i  soli  coniugi
 conviventi e non anche per quelli separati;
     che  avverso  tale  pronuncia  ha  interposto  appello l'ufficio,
 argomentando che, a mente dell'art. 26  del  decreto  del  Presidente
 della  Repubblica  1986,  n. 131, la presunzione di liberalita' viene
 meno solo con la pronuncia di sentenza di divorzio e non anche con la
 mera separazione personale fra coniugi; che ha resistito con  memoria
 la contribuente;
     che,  all'udienza  odierna  udienza  in  camera  di consiglio, la
 Commissione ha deliberato la pronuncia della presente ordinanza;
   Ritenuto che l'art. 26, comma 1 del d.P.R. 26 aprile 1986,  n.  131
 dispone:   "Presunzione   di   liberalita'.   -  1.  I  trasferimenti
 immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a
 concorrenza del minore dei valori  permutati,  posti  in  essere  tra
 coniugi   ovvero  tra  parenti  in  linea  retta  o  che  tali  siano
 considerati ai fini dell'imposta sulle  successioni  e  donazioni  si
 presumono   donazioni,  con  esclusione  della  prova  contraria,  se
 l'ammontare complessivo dell'imposta di  registro  e  di  ogni  altra
 imposta   dovuta   per   il   trasferimento,   anche   se   richiesta
 successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello  delle
 imposte  applicabili  in  caso di trasferimento a titolo gratuito, al
 netto  delle  detrazioni  spettanti",  in  tal  modo configurando una
 presunzione iuris et de iure in ordine alla qualificazione  giuridica
 del  contratto intervenuto fra coniugi, non gia' per fatti intrinseci
 al  negozio  ma  per  fatti  estrinseci,  costituiti   dalla   misura
 dell'imposta applicabile;
   Considerato  che  la  presunzione  ridetta  viene  a  praticare  un
 trattamento deteriore ai coniugi in quanto tali, nella misura in  cui
 non  consente  al  contribuente  di dare la prova contraria, rispetto
 alle parti stipulanti la medesima vendita ma non legale  dal  vincolo
 del  coniugio,  sotto un duplice aspetto: mentre per queste ultime la
 qualificazione negoziale deve seguire le normali regole  civilistiche
 a  mente  dell'art.  20  del  decreto del Presidente della Repubblica
 1986, n. 131, per i primi essa deve avvenire  secondo  l'esito  della
 tassazione,  e  cosi'  secondo  la tassazione maggiore, mentre per le
 usuali parti stipulanti e'  libera  la  prova  circa  la  natura  del
 contratto  oggetto di tassazione, per i coniugi stipulanti tale prova
 e' preclusa; che tutto cio' confligge anche  con  la  disciplina  del
 regime  patrimoniale  fra  coniugi,  la quale, per la separazione dei
 beni (i coniugi si sono sposati quando il regime  legale  era  quello
 della separazione) ex art. 215 e ss. c.c., non prevede fra i medesimi
 un    trattamento   differenziato   rispetto   alle   normali   parti
 contrattuali;   che   codesti   aspetti   concorrono   a   dimostrare
 l'irrazionalita'  della  norma  di cui all'art. 26, comma 1, laddove,
 preclude ogni prova contraria, in conflitto quindi con il precetto di
 cui all'art. 3 Cost.;
   Ritenuto che la sottoposizione alla maggiore  tassazione  praticata
 prescinde    da   una   effettiva,   oggettiva   maggiore   capacita'
 contributiva, dal momento che, immutati  restando  i  dati  oggettivi
 costituenti  la  base  imponibile,  la tassazione viene a considerare
 unicamente una qualita' personale - quella di coniugi -  che  di  per
 se'  e' insignificante sul piano della capacita' contributiva; che in
 tal modo la norma finisce  per  presupporre  una  speciale  capacita'
 contributiva  anche  laddove  non  sussiste,  solo  in funzione della
 qualita' soggettiva delle parti contraenti,  ed  impedendo  la  prova
 necessaria  a  dimostrarne l'insussistenza; che, per tale profilo, la
 norma di cui all'art.  26, primo comma cit. appare confliggere con il
 disposto di cui all'art.  53, primo comma Cost., in quanto presuppone
 una capacita' contributiva in forza di un elemento - la  qualita'  di
 coniugi - che non vale in alcun modo a dimostrarla;
   Osservato che la questione di illegittimita' costituzionale ridetta
 non  appare manifestamente infondata ed e' assolutamente rilevante ai
 fini della decisione del processo de quo, in quanto  la  contribuente
 con  la  produzione  documentale  anzidetta ha offerto la prova - non
 contestata dall'ufficio - dell'effettivita' della compravendita,  con
 particolare riguardo al reale pagamento del prezzo, prova irrilevante
 ove  debba  applicarsi  la norma censurata; che, quindi, la decisione
 della   controversia   dipende    dall'esito    del    giudizio    di
 costituzionalita';  che  la presente ordinanza deve essere notificata
 alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  e
 deve  essere comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
 Senato  della  Repubblica;  che  il  presente  giudizio  deve  essere
 sospeso.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  l'eccezione  di
 legittimita'  costituzionale nei confronti dell'art. 26, comma 1, del
 d.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131,  limitatamente  all'inciso   "con
 esclusione  della  prova  contraria",  in rapporto agli artt. 3 e 53,
 primo comma della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;
   Manda alla segreteria di  notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti  in  causa  ed  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, e di
 comunicarla ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e  del  Senato
 della Repubblica;
   Visti  gli  artt. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295
 c.p.c.;
   Dispone la sospensione del presente giudizio,  sino  all'esito  del
 giudizio di legittimita' costituzionale.
   Cosi' deciso in Torino, 19 novembre 1996.
                   Il presidente estensore: Converso
 97C0878