N. 514 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 1996- 8 luglio 1997
N. 514 Ordinanza emessa il 19 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 luglio 1997) dalla Commissione tributaria regionale di Torino sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Torino contro Bilanzuoli Antonietta Imposta di registro - Trasferimenti immobiliari tra coniugi - Ammontare complessivo dell'imposta e di ogni altra dovuta, inferiore a quello derivante da imposta per trasferimento a titolo gratuito - Presentazione circa la natura di donazione di tali trasferimenti - Esclusione di prova contraria - Irrazionalita' - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 26, comma 1). (Cost., artt. 3 e 53, primo comma).(GU n.36 del 3-9-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento tributario r.g. 6173/1995, promosso dall'Ufficio del registro di Torino, atti pubblici, in persona del funzionario dott. G. Parisi, parte appellante, contro Antonietta Bilanzuoli, residente in Torino, corso Lombardia, 152, non costituita, parte appellata. Premesso: che con ricorso, spedito preso la Commissione tributaria di primo grado il 14 novembre 1991, la Bilanzuoli esponeva che e' coniuge separata di Mauro Gentile, in forza di ordinanza di omologazione del tribunale di Torino 9 novembre 1981; che gli effetti civili del matrimonio, contratto il 15 settembre 1968, furono dichiarati cessati con sentenza del tribunale di Torino in data 7 dicembre 1987-12 marzo 1988, n. 1541; che, con atto rog. not. Quaglino Rinaudo di Torino del 29 settembre 1986, n. 57943/13986, e cosi' in costanza di separazione personale, vendette a Mauro Gentile la sua quota di comproprieta' su di un immobile sito in San Giusto Canavese ed acquistato in regime di comunione ordinaria, per il prezzo di L. 60.000.000, di cui L. 2.000.000 versate in contanti e la restante somma con pagamento rateale mensile mediante soluzioni di L. 1.000.000 scadenti dal 5 ottobre 1986 al 5 febbraio 1992, a mezzo di cambiali rilasciate contestualmente alla stipulazione del rogito predetto; che, trattandosi di immobile destinato ad abitazione non di lusso, aveva richiesto in atto la tassazione agevolata di cui all'art. 2 d.-l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, ma, in sede di registrazione, l'ufficio aveva richiesto il pagamento dell'imposta sulle donazioni e l'INVIM per intero; che vana era stata l'istanza di rimborso dell'eccedenza corrisposta; che con decisione 18 febbraio 1993, n. 146/1993 la Commissione tributaria di primo grado di Torino accolse il ricorso, ritenendo che la presunzione di liberalita' dovesse valere per i soli coniugi conviventi e non anche per quelli separati; che avverso tale pronuncia ha interposto appello l'ufficio, argomentando che, a mente dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 131, la presunzione di liberalita' viene meno solo con la pronuncia di sentenza di divorzio e non anche con la mera separazione personale fra coniugi; che ha resistito con memoria la contribuente; che, all'udienza odierna udienza in camera di consiglio, la Commissione ha deliberato la pronuncia della presente ordinanza; Ritenuto che l'art. 26, comma 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone: "Presunzione di liberalita'. - 1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria, se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti", in tal modo configurando una presunzione iuris et de iure in ordine alla qualificazione giuridica del contratto intervenuto fra coniugi, non gia' per fatti intrinseci al negozio ma per fatti estrinseci, costituiti dalla misura dell'imposta applicabile; Considerato che la presunzione ridetta viene a praticare un trattamento deteriore ai coniugi in quanto tali, nella misura in cui non consente al contribuente di dare la prova contraria, rispetto alle parti stipulanti la medesima vendita ma non legale dal vincolo del coniugio, sotto un duplice aspetto: mentre per queste ultime la qualificazione negoziale deve seguire le normali regole civilistiche a mente dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 131, per i primi essa deve avvenire secondo l'esito della tassazione, e cosi' secondo la tassazione maggiore, mentre per le usuali parti stipulanti e' libera la prova circa la natura del contratto oggetto di tassazione, per i coniugi stipulanti tale prova e' preclusa; che tutto cio' confligge anche con la disciplina del regime patrimoniale fra coniugi, la quale, per la separazione dei beni (i coniugi si sono sposati quando il regime legale era quello della separazione) ex art. 215 e ss. c.c., non prevede fra i medesimi un trattamento differenziato rispetto alle normali parti contrattuali; che codesti aspetti concorrono a dimostrare l'irrazionalita' della norma di cui all'art. 26, comma 1, laddove, preclude ogni prova contraria, in conflitto quindi con il precetto di cui all'art. 3 Cost.; Ritenuto che la sottoposizione alla maggiore tassazione praticata prescinde da una effettiva, oggettiva maggiore capacita' contributiva, dal momento che, immutati restando i dati oggettivi costituenti la base imponibile, la tassazione viene a considerare unicamente una qualita' personale - quella di coniugi - che di per se' e' insignificante sul piano della capacita' contributiva; che in tal modo la norma finisce per presupporre una speciale capacita' contributiva anche laddove non sussiste, solo in funzione della qualita' soggettiva delle parti contraenti, ed impedendo la prova necessaria a dimostrarne l'insussistenza; che, per tale profilo, la norma di cui all'art. 26, primo comma cit. appare confliggere con il disposto di cui all'art. 53, primo comma Cost., in quanto presuppone una capacita' contributiva in forza di un elemento - la qualita' di coniugi - che non vale in alcun modo a dimostrarla; Osservato che la questione di illegittimita' costituzionale ridetta non appare manifestamente infondata ed e' assolutamente rilevante ai fini della decisione del processo de quo, in quanto la contribuente con la produzione documentale anzidetta ha offerto la prova - non contestata dall'ufficio - dell'effettivita' della compravendita, con particolare riguardo al reale pagamento del prezzo, prova irrilevante ove debba applicarsi la norma censurata; che, quindi, la decisione della controversia dipende dall'esito del giudizio di costituzionalita'; che la presente ordinanza deve essere notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e deve essere comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; che il presente giudizio deve essere sospeso.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente all'inciso "con esclusione della prova contraria", in rapporto agli artt. 3 e 53, primo comma della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visti gli artt. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 c.p.c.; Dispone la sospensione del presente giudizio, sino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale. Cosi' deciso in Torino, 19 novembre 1996. Il presidente estensore: Converso 97C0878