N. 515 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1997
N. 515 Ordinanza emessa il 3 maggio 1997 dal pretore di Sondrio sul ricorso proposto da Scesca Letizia contro l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Pagamento in sei annualita' mediante assegnazione di titoli di Stato - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio di eguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale, sul diritto ad una retribuzione equa e sufficiente e sul principio del giudice naturale precostituito per legge - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183). (Cost., artt. 3, 24, 25, comma primo, 36, 38, 102 e 113).(GU n.36 del 3-9-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 727/95 fra Scesca Letizia (avvocati S. Bravo e M. Regazzoni) contro l'INPS (avvocati G. Pietropoli). Sciogliendo la riserva, vista l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dagli avvocati Bravo e Ragazzoni dell'art. 1, commi 181-182-183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 38, 102 e 113 Costituzione nei seguenti termini: A) il comma 181 dell'art. 1, legge n. 662/1996, nella parte in cui prevede che "il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, ... e' effettuato mediante assegnazione ... di titoli di stato ... in sei annualita'" e' in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; B) il comma 182 dell'art. 1, legge n. 662/1996, nella parte in cui prevede che "... nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria" e' in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; C) il comma 182 dell'art. 1, legge n. 662/1996, nella parte in cui prevede che "Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita'" con esclusione di ogni altra categoria di superstiti che rivestano la qualita' di eredi, e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; D) il comma 183 dell'art. 1, legge n. 662/1996, in quanto prevede che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avente ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto", e' in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102 e 113 della Costituzione, e per i motivi specificati alla udienza 11 aprile 1997, che qui si intendono riportati e trascritti. Rilevato che l'eccezione e' rilevante ai fini della decisione in quanto appare evidente l'interesse dei ricorrenti e non vedesi dichiarato estinto il giudizio e la pregiudizialita' dell'estinzione, rispetto ad ogni questione di merito (punto d); Ritenuto altresi' rilevanti ai fini della decisione le eccezioni di cui ai punti a) e b), incidendo sul merito della domanda; Ritenuto invece che la eccezione sub c) non e' rilevante ai fini della decisione poiche' il punto riguarda gli eredi non aventi diritto a pensione di reversibilita', mentre nella specie la ricorrente e' l'assicurata medesima; Rilevato che la questione di cui al punto d) non e' manifestamente infondata in quanto in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 primo comma, 102 e 113 Cost. vanifica il diritto alla tutela giurisdizionale prevedendo l'estinzione dei giudizi pendenti, con preclusione peraltro dell'esame di tutte le numerose eccezioni preliminari avanzate dall'Ente convenuto (prescrizione di legge, decadenza ex art. 6, legge n. 166/91 e art. 4 d.-l. n. 384/92, estinzione dell'obbligazione per intervenuto adempimento, carenza di reddito, rigetto nel merito nel caso di decesso del dante causa del ricorrente da lavoratore e non da pensionato); che di fatto quindi alla dichiarazione di estinzione del giudizio non conseguirebbe comunque riconoscimento e soddisfacimento (anche se parziale) delle aspettative del ricorrente in quanto lo stesso potrebbe vedersi opporre le medesime eccezioni da parte dell'Ente, dopo essere stato privato della tutela giurisdizionale; che anche per quanto riguarda la compensazione delle spese manifestamente non infondato e' il rilievo di incostituzionalita' nei confronti degli artt. 24 e 25 Cost., in quanto viene sottratto a qualsiasi giudizio tale componente accessoria della controversia; che inoltre questo pretore rileva altresi' sul punto profili di incostituzionalita' anche in relazione all'art. 36 Cost., in quanto per consuetudine le cause in oggetto vengono trattate gratuitamente dai difensori nei confronti dei clienti inviati dai patronati e la compensazione delle spese condurrebbe alla perdita delle somme anticipate e degli onorari dovuti; Rilevato che la questione sub a) non e' manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; che infatti, pur considerati i giudizi espressi nella sentenza Corte cost. 31 marzo 1995 n. 103, sussistono seri dubbi sulla adeguatezza e la sufficiente tempestivita' della risposta data dal legislatore alle aspettative dei ricorrenti costituenti diritti degli stessi a seguito delle sentenze n. 498/93 e n. 240/94, anche sotto il profilo della eta' avanzata dei pensionati, per cui la rateizzazione delle somme in sei annualita' appare inadeguata, rischiando addirittura di giungere dopo il decesso dell'interessato (e peraltro nulla potrebbe essere dovuto neanche agli eredi ai sensi della prima parte del secondo comma dell'art. 1 legge n. 116/96), privando cosi' il pensionato del proprio diritto. Considerato non manifestamente infondato il profilo sub b) tenuto conto della considerevole perdita che subirebbe il ricorrente con trattamento deteriore e differenziato e cancellazione in concreto di parte del credito.
P. Q. M. Letto l'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimita' costituzionali: comma 181 dell'art. 1, legge n. 662/96 nella parte in cui prevede che "il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, nei trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, effettuato mediante assegnazione ... di titoli di stato ... in sei annualita'", per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; comma 182 dell'art. 1, legge n. 662/1996 nella parte in cui prevede che "... nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrano gli interessi e rivalutazione monetaria" per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.; comma 183 dell'art. 1, legge n. 662/1996 in quanto prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102 e 113 e 36 della Costituzione; Dichiara non rilevante nel giudizio de quo il rilievo sub C; Dispone, a cura della cancelleria, la immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere; Sospende il presente processo sino alla decisione della Corte. Si notifichi. Sondrio, addi' 3 maggio 1997 Il cons. pretore dirigente: Nobile de Santis 97C0879