N. 515 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1997

                                N. 515
  Ordinanza emessa il 3 maggio 1997 dal pretore di Sondrio sul ricorso
 proposto da Scesca Letizia contro l'INPS
 Previdenza   e   assistenza   sociale  -  Pensioni  INPS  -  Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994 - Pagamento in sei annualita' mediante assegnazione di
    titoli di Stato - Esclusione degli interessi e della rivalutazione
    monetaria - Estinzione dei giudizi pendenti alla data  di  entrata
    in  vigore  della normativa impugnata - Incidenza sul principio di
    eguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia  previdenziale,
    sul diritto ad una retribuzione equa e sufficiente e sul principio
    del giudice naturale precostituito per legge - Lesione del diritto
    alla tutela giurisdizionale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, comma primo, 36, 38, 102 e 113).
(GU n.36 del 3-9-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia
 di previdenza n. 727/95 fra Scesca Letizia (avvocati S.  Bravo  e  M.
 Regazzoni) contro l'INPS (avvocati G. Pietropoli).
   Sciogliendo  la  riserva,  vista l'eccezione di incostituzionalita'
 sollevata  dagli  avvocati  Bravo  e  Ragazzoni  dell'art.  1,  commi
 181-182-183  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli
 artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 38,  102  e  113
 Costituzione nei seguenti termini:
     A)  il  comma  181 dell'art. 1, legge n. 662/1996, nella parte in
 cui prevede che "il  pagamento  delle  somme,  maturate  fino  al  31
 dicembre  1995,  sui  trattamenti  pensionistici  erogati  dagli enti
 previdenziali interessati, ... e'  effettuato  mediante  assegnazione
 ... di titoli di stato ... in sei annualita'" e' in contrasto con gli
 artt. 3 e 38 della Costituzione;
     B)  il  comma  182 dell'art. 1, legge n. 662/1996, nella parte in
 cui prevede che "... nella determinazione dell'importo maturato al 31
 dicembre  1995  non  concorrono  gli  interessi  e  la  rivalutazione
 monetaria" e' in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;
     C)  il  comma  182 dell'art. 1, legge n. 662/1996, nella parte in
 cui prevede che "Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui
 al comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai  loro  superstiti
 aventi titolo alla pensione di reversibilita'" con esclusione di ogni
 altra  categoria di superstiti che rivestano la qualita' di eredi, e'
 in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
     D) il comma 183 dell'art. 1, legge n. 662/1996, in quanto prevede
 che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore  del  presente
 decreto  avente ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del
 presente   articolo,   sono   dichiarati   estinti   d'ufficio    con
 compensazione  delle  spese  tra le parti. I provvedimenti giudiziali
 non ancora passati in giudicato restano  privi  di  effetto",  e'  in
 contrasto  con  gli  artt.    3, 24, 25, primo comma, 102 e 113 della
 Costituzione, e per i motivi specificati alla udienza 11 aprile 1997,
 che qui si intendono riportati e trascritti.
   Rilevato che l'eccezione e' rilevante ai fini  della  decisione  in
 quanto  appare  evidente  l'interesse  dei  ricorrenti  e  non vedesi
 dichiarato estinto il giudizio e la pregiudizialita' dell'estinzione,
 rispetto ad ogni questione di merito (punto d);
   Ritenuto altresi' rilevanti ai fini della decisione le eccezioni di
 cui ai punti a) e b), incidendo sul merito della domanda;
   Ritenuto invece che la eccezione sub c) non e'  rilevante  ai  fini
 della  decisione  poiche'  il  punto  riguarda  gli  eredi non aventi
 diritto  a  pensione  di  reversibilita',  mentre  nella  specie   la
 ricorrente e' l'assicurata medesima;
   Rilevato  che la questione di cui al punto d) non e' manifestamente
 infondata in quanto in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 primo comma,
 102 e 113 Cost.  vanifica  il  diritto  alla  tutela  giurisdizionale
 prevedendo   l'estinzione   dei  giudizi  pendenti,  con  preclusione
 peraltro  dell'esame  di  tutte  le  numerose  eccezioni  preliminari
 avanzate  dall'Ente  convenuto  (prescrizione  di legge, decadenza ex
 art. 6, legge n. 166/91  e  art.    4  d.-l.  n.  384/92,  estinzione
 dell'obbligazione  per  intervenuto  adempimento, carenza di reddito,
 rigetto nel merito nel caso di decesso del dante causa del ricorrente
 da lavoratore e non da pensionato);
     che di fatto quindi alla dichiarazione di estinzione del giudizio
 non conseguirebbe comunque riconoscimento e soddisfacimento (anche se
 parziale) delle  aspettative  del  ricorrente  in  quanto  lo  stesso
 potrebbe  vedersi  opporre  le medesime eccezioni da parte dell'Ente,
 dopo essere stato privato della tutela giurisdizionale;
     che anche  per  quanto  riguarda  la  compensazione  delle  spese
 manifestamente non infondato e' il rilievo di incostituzionalita' nei
 confronti  degli  artt.  24  e  25 Cost., in quanto viene sottratto a
 qualsiasi giudizio tale componente accessoria della controversia;
     che inoltre questo pretore rileva altresi' sul punto  profili  di
 incostituzionalita'  anche  in relazione all'art. 36 Cost., in quanto
 per consuetudine le cause in oggetto vengono  trattate  gratuitamente
 dai  difensori  nei  confronti dei clienti inviati dai patronati e la
 compensazione  delle  spese  condurrebbe  alla  perdita  delle  somme
 anticipate e degli onorari dovuti;
   Rilevato  che  la  questione sub a) non e' manifestamente infondata
 con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;
     che infatti, pur considerati i giudizi  espressi  nella  sentenza
 Corte  cost.  31  marzo  1995  n.  103,  sussistono  seri dubbi sulla
 adeguatezza e la sufficiente tempestivita' della  risposta  data  dal
 legislatore alle aspettative dei ricorrenti costituenti diritti degli
 stessi a seguito delle sentenze n. 498/93 e n. 240/94, anche sotto il
 profilo  della eta' avanzata dei pensionati, per cui la rateizzazione
 delle  somme  in  sei  annualita'   appare   inadeguata,   rischiando
 addirittura  di giungere dopo il decesso dell'interessato (e peraltro
 nulla potrebbe essere dovuto neanche agli eredi ai sensi della  prima
 parte  del secondo comma dell'art. 1 legge n. 116/96), privando cosi'
 il pensionato del proprio diritto.
   Considerato non manifestamente infondato il profilo sub  b)  tenuto
 conto  della  considerevole  perdita  che subirebbe il ricorrente con
 trattamento deteriore e differenziato e cancellazione in concreto  di
 parte del credito.
                               P. Q. M.
   Letto l'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
 rilevanti  e  non  manifestamente  infondate le seguenti questioni di
 legittimita' costituzionali:
     comma 181 dell'art. 1, legge n. 662/96 nella parte in cui prevede
 che "il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, nei
 trattamenti   pensionistici   erogati   dagli   enti    previdenziali
 interessati,  effettuato mediante assegnazione ... di titoli di stato
 ...  in sei annualita'", per contrasto con gli artt.  3  e  38  della
 Costituzione;
     comma  182  dell'art.  1,  legge  n.  662/1996 nella parte in cui
 prevede che "... nella determinazione  dell'importo  maturato  al  31
 dicembre 1995 non concorrano gli interessi e rivalutazione monetaria"
 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.;
     comma 183 dell'art. 1, legge n. 662/1996 in quanto prevede che "i
 giudizi  pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
 aventi ad oggetto le questioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
 dichiarati  estinti  d'ufficio  con  compensazione delle spese fra le
 parti. I provvedimenti giudiziali non  ancora  passati  in  giudicato
 restano  privi  di  effetto,  per  contrasto con gli artt. 3, 24, 25,
 primo comma, 102 e 113 e 36 della Costituzione;
   Dichiara non rilevante nel giudizio de quo il rilievo sub C;
   Dispone, a cura della cancelleria, la immediata trasmissione  degli
 atti  del  processo  alla  Corte  costituzionale,  la  notifica della
 presente ordinanza al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  la
 comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere;
   Sospende  il presente processo sino alla decisione della Corte.  Si
 notifichi.
     Sondrio, addi' 3 maggio 1997
             Il cons. pretore dirigente: Nobile de Santis
 97C0879