N. 520 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 1997

                                N. 520
  Ordinanza emessa il  12  marzo  1997  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per il Piemonte sul ricorso proposto da Romeo Francesco ed
 altri conto il Ministero dell'interno (Polizia di Stato)
 Impiego pubblico - Polizia  di  Stato  -  Inquadramenti  di  soggetti
    provenienti   dal   ruolo  del  pregresso  sistema  nelle  diverse
    qualifiche  di  ispettore   di   polizia   -   Inquadramento   dei
    sovrintendenti   e  vicesovrintendenti  nella  qualifica  di  vice
    ispettore - Lesione del principio di eguaglianza per diversita' di
    trattamento  di  situazioni  omogenee  -  Lesione del principio di
    proporzionalita'  della  retribuzione   al   lavoro   prestato   -
    Violazione   dei  principi  stabiliti  dalla  legge  di  delega  -
    Incidenza  sul  principio  di  buon   andamento   della   pubblica
    amministrazione.
 (D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, art. 13, comma 1, lett. d)).
 (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).
(GU n.36 del 3-9-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2254/95
 proposto  da  Romeo  Francesco,  Vetere  Luigi   e   Zumbo   Antonio,
 rappresentati e difesi dall'avv. prof. Claudio Dal Piaz e dalla dott.
 proc.  Cristina  Roggia ed elettivamente domiciliati presso lo studio
 del primo in Torino, Via S.  Agostino  n.  12;  contro  il  Ministero
 dell'interno,  (Polizia  di  Stato),  in  persona  del  Ministro  pro
 tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello
 Stato di Torino presso cui domicilia in Corso Stati Uniti n. 45;
   per l'annullamento:
     dei  decreti  del  Capo della Polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre
 1995, resi noti  con  comunicazione  in  pari  data,  successivamente
 notificata,  con i quali i ricorrenti, tutti vicesovrintendenti della
 Polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 13, comma
 I, lett. d), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197,  nella  qualifica  di
 viceispettore del nuovo ruolo degli ispettori della Polizia di Stato,
 con decorrenza 1 settembre 1995;
     degli  atti  tutti comunque connessi del procedimento, e per ogni
 ulteriore consequenziale statuizione;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  dell'Avvocatura  dello
 Stato;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 12  marzo  1997  la  relazione  del
 referendario  dott.ssa  Stefania  Santoleri  e  uditi,  altresi', gli
 avv.ti Dal Piaz e Roggia per i ricorrenti e  l'avvocato  dello  Stato
 Carotenuto per l'amministrazione  resistente.
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                         Esposizione in fatto
   I ricorrenti, vicesovrintendenti della Polizia di Stato, sono stati
 inquadrati  con  i provvedimenti impugnati, in applicazione dell'art.
 13, lett. d) del d.lgs. 12 maggio 1995 n.  197,  nella  qualifica  di
 viceispettore  del  nuovo  ruolo  degli  ispettori,  con decorrenza 1
 settembre 1995.
   Essi premettono che gli ispettori, con la legge n. 121/1981,  erano
 superiori  gerarchici dei sovrintendenti; questi ultimi, in base alla
 tabella C, erano equiparati ai sottufficiali dei carabinieri e  delle
 altre forze di Polizia.
   A  seguito  della  pronuncia  (Corte  costituzionale  n. 986/91) di
 incostituzionalita'  della  predetta  tabella,  i  sottufficiali  dei
 carabinieri  sono  stati  equiparati  agli  ispettori  di polizia, in
 quanti svolgenti pari funzioni.
   Di  conseguenza,  nel  riordino  disposto  per  effetto della legge
 216/1992, i tre ruoli sono stati retributivamente omogeneizzati.
   Secondo il principio di omogeneita' sancito dalla  legge  216/1992,
 il  ruolo  degli  ispettori  (ispettore  capo,  ispettore principale,
 ispettore,  viceispettore)  e'  stato   equiparato   a   quello   dei
 sovrintendenti   (sovrintendente   capo,  sovrintendente  principale,
 sovrintendente, vice-sovrintendente) e a quello dei sottufficiali dei
 carabinieri (maresciallo  maggiore,  maresciallo  capo  e  ordinario,
 brigadiere, vice brigadiere).
   In  particolare,  in  relazione alla sentenza n. 986/91 della Corte
 costituzionale, e' stato emanato il d.-l. 7 gennaio  1992  n.  5  che
 reca  l'autorizzazione  di  spesa per la perequazione del trattamento
 economico dei sottufficiali dei Carabinieri e per la perequazione dei
 trattamenti economici  relativi  al  personale  delle  corrispondenti
 categorie delle altre forze di Polizia.
   La  legge  6 marzo 1992 n. 216, nel convertire il suddetto decreto,
 ha delegato il Governo a disciplinare i  contenuti  del  rapporto  di
 impiego  delle  forze  di Polizia e del personale delle Forze armate,
 nonche' il riordino delle relative carriere.
   Peraltro,  i  decreti  legislativi  di  riordino  delle   carriere,
 attribuzioni  e  trattamenti  economici  del personale delle Forze di
 polizia e del personale delle Forze  armate,  adottati  dal  Governo,
 almeno  per  quanto  concerne  le  disposizioni transitorie e finali,
 avrebbero disatteso i criteri direttivi contenuti nella legge  delega
 n.   216/92,   nonche'  il  principio  generale  della  conservazione
 dell'anzianita' maturata.
   Nei  rispettivi  nuovi  inquadramenti,  previsti   nelle   suddette
 disposizioni,  non  si  sarebbe tenuto in alcun conto l'equiparazione
 stabilita dalla legge-delega n. 216/1992 fra le varie qualifiche, che
 risultano collocate in posizioni differenziate.
   Cio'  renderebbe  evidente  l'illegittimita'  costituzionale  delle
 disposizioni   transitorie   e  finali  dei  decreti  legislativi  in
 questione rispetto all'art. 76  della  Costituzione,  in  quanto  non
 conformi  ai  principi  e ai criteri direttivi stabiliti dalla citata
 legge delega n. 216/92.
   Le disposizioni transitorie e finali prevedono che il personale del
 ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al d.P.R. 24 aprile
 1982 n. 335 e' inquadrato nelle  qualifiche  del  nuovo  ruolo  degli
 ispettori, istituito con il medesimo decreto legislativo.
   In   particolare,   l'art.  13,  comma  I,  lett.  d),  inquadra  i
 vicesovrintendenti   e   i   sovrintendenti   nella   qualifica    di
 viceispettori.
   Tale inquadramento darebbe luogo ad incongruenze, in relazione alle
 quali  vengono sollevate le censure seguenti: illegittimita' derivata
 per  illegittimita'   costituzionale   dell'art.   13   del   decreto
 legislativo  12  maggio  1995  n.  197 in relazione all'art. 76 della
 Costituzione e all'art. 3 della legge delega 6  marzo  1992  n.  216,
 nonche' con riferimento agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione ed al
 principio di ragionevolezza.
   Con   il  decreto  legislativo  n.  197/95,  l'ispettore  e'  stato
 inquadrato nella qualifica di ispettore capo;  il  vicesovrintendente
 ed  il  sovrintendente  in  quella  di  viceispettore; con il decreto
 legislativo n.  198/95,  il  brigadiere  e'  stato  inquadrato  nella
 qualifica  di maresciallo ordinario (corrispondente, nella Polizia, a
 quello di ispettore).
   Di  fatto, il vecchio ruolo degli ispettori viene ricollocato sopra
 a quello dei sovrintendenti, e cio' nonostante l'equiparazione tra  i
 due  ruoli  sancita  dalle  citate pronunce giurisprudenziali e dalla
 legge delega n. 216/1992.
   Inoltre il nuovo inquadramento di cui  al  decreto  legislativo  n.
 197/1995,  priverebbe  ingiustificatamente  il personale in questione
 dell'anzianita' di servizio maturata (sino al 1 settembre 1995) nella
 qualifica.
   Ed infatti, ai sensi dell'art 13, comma 4, del  citato  decreto,  i
 sovrintendenti,  ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione
 alla qualifica di ispettore, conservano  l'anzianita'  posseduta  nel
 ruolo  dei  sovrintendenti  per un massimo di due anni, in violazione
 del principio generale in base al quale l'anzianita'  maturata  nella
 precedente  qualifica  dell'ordinamento  precedente  e' riconosciuta,
 agli effetti giuridici, nella nuova qualifica.
   Ancora, i vicesovrintendenti, nonostante l'anzianita' maturata  nel
 loro  ruolo  (fino a 2 anni oltre i 6 mesi di corso), sono inquadrati
 in posizione deteriore rispetto ai  viceispettori  (nominati  tali  a
 seguito  del concorso ex art. 52 legge 121/1981), che hanno inferiore
 anzianita' di servizio.
   Ne' la  perdita  dell'anzianita'  di  servizio  per  il  ruolo  dei
 sovrintendenti   potrebbe   considerarsi   compensata   dai  previsti
 apparenti benefici, in termini  di  riduzione  dell'anzianita'  nella
 qualifica, riconosciuti dall'art. 13, comma IV, ai vicesovrintendenti
 ai fini della promozione a ispettore capo.
   Infatti  a  causa  dell'inquadramento  previsto dall'art. 13, lett.
 d), i vicesovrintendenti, pur fruendo della riduzione  di  due  anni,
 ottengono  la nomina a ispettore capo oltre il termine (quattro anni)
 di applicazione dell'art. 14.
   Un simile meccanismo vanifica  di  fatto  la  perequazione  tra  le
 diverse categorie.
   Disparita'  di  trattamento,  sia  in  relazione  all'assetto sopra
 indicato, che in relazione alla perdita dell'anzianita' di  servizio,
 si  noterebbero  infine rispetto al riordino previsto per le forze di
 polizia ad ordinamento militare.
   Il decreto 198/95 istituisce i ruoli degli appuntati e carabinieri;
 dei sovrintendenti; degli ispettori.
   In quest'ultimo ruolo, ai sensi  dell'art.  46  delle  disposizioni
 transitorie  (ma  analoga  disposizione e'   contenuta nel decreto n.
 199/1995  per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza),  il  relativo
 personale  viene  inquadrato  nelle  nuove qualifiche, mantenendo sia
 l'anzianita' di servizio che il grado maturato.
   Da quanto precede, l'inquadramento disposto ai sensi dell'art.  13,
 comma I, lett. d), del decreto  legislativo  n.  197/95  risulterebbe
 illegittimo  per  illegittimita' costituzionale della medesima norma,
 in relazione alla quale viene dedotta la questione di  illegittimita'
 costituzionale  con  riferimento  all'art.  76  della  Costituzione e
 all'art.   3 della legge  n.  216/92,  per  difformita'  rispetto  al
 principio  di  omogeneita'  sancito  dalla  citata  norma della legge
 delega, in quanto la prevista equiparazione economica  del  personale
 delle   forze   di   polizia   in   analoghe  posizioni  di  carriera
 (sottufficiali e sovrintendenti) non ha  trovato  l'applicazione  per
 effetto   del   particolare  inquadramento  riservato  al  ruolo  dei
 vicesovrintendenti;  all'art.  3  per  violazione  del  principio  di
 uguaglianza,  in  quanto  per  effetto  dell'impugnato inquadramento,
 situazioni omogenee risultano trattate diversamente; all'art. 36  per
 le   ripercussioni   che  l'inquadramento  in  parola  determina  sul
 trattamento economico, pregiudicandone sensibilmente la progressione,
 e  cio'  in  violazione  del  principio  della  proporzionalita'  tra
 retribuzione  e  quantita'  e qualita' del lavoro; ed infine all'art.
 97, in quanto il trattamento riservato al  personale  del  ruolo  dei
 vicesovrintendenti  rispetto  a  quello  degli  ex  ispettori  e  dei
 sottufficiali dei Carabinieri viola  il  principio  di  efficienza  e
 imparzialita' dell'organizzazione dei pubblici uffici.
   Si  e'  costituita l'Avvocatura dello Stato depositando documenti e
 replicando in memoria 31 gennaio 1996.
   L'inquadramento impugnato deriverebbe da una puntuale  applicazione
 del  nuovo dettato normativo; quanto a quest'ultimo non sussisterebbe
 la  eccepita  illegittimita'  con  riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione  considerato  che,  non rilevano ai fini del giudizio ex
 art. 3 le disparita' di mero fatto,  o  differenze  tra  due  o  piu'
 soggetti  o gruppi o situazioni provocate da incongruenze del sistema
 normativo  da  circostanze  casuali  o   accidentali   e   da   fatti
 contingenti.
   A  cio'  si aggiunga che disparita' di fatto sono considerate anche
 quelle che insorgono in sede di applicazione della legge.
   Ne'  sussisterebbe  la  eccepita  illegittimita'  con   riferimento
 all'art.    36  della  Costituzione  posto  che l'art. 13 del decreto
 legislativo n. 197/95 non e' in  contrasto  con  il  principio  della
 proporzionalita'  ed  adeguatezza  della  retribuzione  ne' con altri
 principi costituzionalmente garantiti.
   Ne', infine, sarebbe configurabile la eccepita violazione dell'art.
 97 perche' la materia di cui si discute, anche in denegata ipotesi di
 accertata arbitrarieta' ed irragionevolezza della normativa, non pare
 strettamente inerire ad aspetti organizzativi  e  di  buon  andamento
 della pubblica amministrazione.
   In data 1 febbraio 1997 i ricorrenti hanno depositato memorie.
                             D i r i t t o
   Sul  merito del ricorso, il Collegio ritiene di sollevare questione
 di illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma I, lett. d)  del
 decreto legislativo n. 197/95 per contrasto con gli artt. 76, 97, 3 e
 36 della Costituzione
   La  questione  e'  rilevante  nel  presente  giudizio, in quanto la
 domanda dei ricorrenti - diretta a contestare la legittimita'  di  un
 inquadramento derivante da un provvedimento a carattere legislativo -
 non  potrebbe  altrimenti  essere  accolta, non essendo attribuito al
 giudice il potere di disapplicare i  provvedimenti  aventi  forza  di
 legge.
   La  questione  e'  anche  non  manifestamente infondata, e cio' per
 contrasto con i sopra citati articoli della Costituzione.
   Ritiene il Collegio che ai dubbi di incostituzionalita',  sollevati
 dal  T.A.R.  per  il  Lazio  con  ordinanza  24  settembre  1996, con
 riferimento tra l'altro all'art. 13 del decreto legislativo n. 197/95
 riguardo ad inquadramenti nelle diverse qualifiche  di  ispettori  di
 polizia  di  soggetti  provenienti  dall'omonimo  ruolo del pregresso
 sistema, non sfugga l'inquadramento disposto con i  provvedimenti  in
 epigrafe, in base all'art. 13 cit., nella qualifica di vice ispettori
 nel  ruolo degli ispettori di soggetti gia' appartenenti al ruolo del
 sovrintendente   (ex   vicesovrintendenti).   Cio'   in  quanto,  pur
 trattandosi di posizioni  confliggenti,  le  ragioni  del  contendere
 traggono  origine  dal  medesimo  sistema  normativo, di cui fa parte
 l'art. 13, comma 1, lett. d), che - a seguito  della  sentenza  della
 Corte  costituzionale  n.  277/91,  che  aveva  annullato  la tabella
 allegata alla legge 121/81, nella  parte  in  cui  non  era  prevista
 alcuna  equiparazione  fra  gli  ispettori della Polizia di Stato e i
 sottufficiali dei carabinieri - ha inquadrato il personale del  ruolo
 degli  ispettori  e  dei sovrintendenti in determinate qualifiche del
 nuovo ruolo degli ispettori,  ed  in  particolare  il  personale  che
 rivestiva  la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente nella
 qualifica di vice ispettore, determinando le lamentate incongruenze.
   Relativamente all'art.  76  della  Costituzione  la  non  manifesta
 infondatezza  della questione di travalicamento della delega concerne
 il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n.  216,  espressamente
 si  intitola  "Conversione  in  legge, con modificazioni, del d.-l. 7
 gennaio  1992,  n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa   per   la
 perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma
 dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
 n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei  giudicati,  nonche'
 perequazione  dei  trattamenti  economici relativi al personale delle
 corrispondenti categorie delle altre  Forze  di  polizia.  Delega  al
 governo  per  disciplinare  i contenuti del rapporto di impiego delle
 Forze di polizia e del personale delle Forze armate  nonche'  per  il
 riordino   delle   relative   carriere,  attribuzioni  e  trattamenti
 economici"; per cui pare evidente che il decreto delegato non avrebbe
 mai potuto obliterare le ragioni  della  delega,  che  erano  appunto
 quelle  di  colmare  il  vuoto evidenziato dalla sentenza della Corte
 costituzionale.
   Se la delega e' attribuita per  determinare  un  nuovo  assetto  in
 linea  con  la sentenza della Corte costituzionale, essa era limitata
 nell'oggetto, per  cui  l'ulteriore  modifica  posta  in  essere  dal
 decreto  legislativo  n.  197  del  1995  appare non rispettosa della
 delega stessa, nella parte  in  cui  il  decreto  legislativo  197/95
 determina   inquadramenti   e   scavalcamenti   collocando  le  varie
 qualifiche   in   posizioni   differenziate,   prevede   criteri   di
 progressione  in carriera dei quali viene denunciata la sperequazione
 rispetto a quelli applicabili ai vice ispettori nominati a seguito di
 concorso ex art. 52 legge n.  121/81,  aventi  minore  anzianita'  di
 servizio; limita (attraverso il richiamo da parte dell'art. 13, comma
 4)  al  personale  di  cui alla lett. d del comma 1) la conservazione
 dell'anzianita' posseduta  nel  ruolo  dei  sovrintendenti,  ai  fini
 dell'ammissione  allo  scrutinio  di  promozione  alla  qualifica  di
 ispettore capo, ad un massimo di due anni ed in sostanza ricolloca il
 vecchio ruolo degli ispettori  sopra  a  quello  dei  sovrintendenti,
 nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega
 n. 216/92.
   Relativamente all'art. 97, il Collegio rileva che il buon andamento
 ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che
 deve   ispirare   qualsiasi  assetto  organizzatorio  della  pubblica
 amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e
 per le conclusioni  cui  giunge,  deve  tendere  alla  ottimizzazione
 organizzativa  della  stessa pubblica amministrazione in modo tale da
 poter soddisfare nel migliore dei  modi  gli  interessi  pubblici  in
 attribuzione.
   Ora,  come  e'  facile  constatare  dai  fatti  storici  che  hanno
 determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197 del 1995,  le
 premesse  di  tale  atto legislativo si radicano nella gia' ricordata
 sentenza della  Corte  costituzionale  n.  277  del  1991  che  aveva
 ritenuto  illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981,
 nella parte  in  cui  non  prevedeva  alcuna  equiparazione  tra  gli
 ispettori  della  Polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri,
 che  la  sentenza  stessa  riteneva  invece,  sia  pure   in   parte,
 inesistente.
   Queste  essendo  le  premesse,  sarebbe stato logico attendersi una
 modifica  legislativa  che  individuasse  la  suddetta  equiparazione
 eliminando  l'omissione  esistente,  e  non  gia'  una  revisione dei
 principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della  Polizia
 di Stato.
   Alla   stregua   delle  considerazioni  che  precedono  appare  non
 manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
 13,  comma  1,  lett.  d)  del decreto legislativo n. 197/95 anche in
 relazione agli artt. 3 e, conseguentemente, 36 della Costituzione
   La norma in questione (art. 13 comma 1 lett. d) si porrebbe infatti
 in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe
 una disparita' di trattamento in situazioni  gia'  riconosciute  come
 omogenee.
   Quanto  all'art.  36  della  Costituzione, e' sufficiente osservare
 come gli inquadramenti disposti in base  al  d.lgs.  n.  197/95,  nel
 comportare  un  generale appiattimento delle qualifiche, in cui viene
 sacrificata l'anzianita' di servizio maturata nel  precedente  ruolo,
 sembrano violare non solo il principio relativo alla proporzionalita'
 ed  adeguatezza  della  retribuzione  economica, ma anche determinare
 situazioni  irragionevoli  nel  generale   assetto   del   personale,
 ostacolando  la  progressione  in  carriera  di  talune  categorie di
 dipendenti a vantaggio di altri (laddove non la blocchino del  tutto,
 come  nel  caso  degli  ispettori  del  ruolo  ad  esaurimento),  con
 ulteriori conseguenze (art.  97 della Costituzione) sulla  efficiente
 ed imparziale organizzazione degli uffici e sulla distribuzione delle
 responsabilita' e delle competenze.
   Il  Collegio  pertanto  ritiene  di dover investire della questione
 sopra individuata la Corte Costituzionale e sospende il  giudizio  in
 corso.
                                P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,   1  della  legge
 costituzionale n. 23/48 e 23 della legge n. 87/53;
   Ritenuta la questione  rilevante  ai  fini  della  decisione  della
 controversia e non manifestamente infondata;
   Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli
 atti  alla  Corte  costituzionale per la soluzione della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma  1,  lett.  d)  del
 d.lgs.  12  maggio 1995 n. 197, per contrasto con gli artt. 3, 36, 76
 e 97 della Costituzione;
   Ordina  alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in  causa  e  comunicata  ai  Presidenti  della
 Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' notificata
 al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi'  deciso  in  Torino,  nella  Camera di Consiglio del 12 marzo
 1997.
                     Il presidente: Gomez de Ayala
                                                L'estensore: Santoleri
 97C0884