N. 522 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 1997

                                N. 522
  Ordinanza  emessa  il  12 febbraio 1997 dal tribunale amministrativo
 regionale per il Piemonte sui ricorsi proposti da  Fusco  Carmine  ed
 altri contro il Ministero dell'interno
 Impiego  pubblico  -  Polizia  di  Stato  - Inquadramenti di soggetti
    provenienti  dal  ruolo  del  pregresso  sistema   nelle   diverse
    qualifiche   di   ispettore   di   polizia   -  Inquadramento  dei
    sovrintendenti capo e principale nella qualifica di ispettore capo
    -  Lesione  del  principio  di  eguaglianza  per   diversita'   di
    trattamento  di  situazioni  omogenee  -  Lesione del principio di
    proporzionalita'  della  retribuzione   al   lavoro   prestato   -
    Violazione   dei  principi  stabiliti  dalla  legge  di  delega  -
    Incidenza  sul  principio  di  buon   andamento   della   pubblica
    amministrazione.
 (D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, art. 15, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).
(GU n.36 del 3-9-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 2263 del 1995,
 proposto  dai  signori  Carmine  Fusco,  Dionisio  Galletti,   Donato
 Salvatore  Girardi, Francesco Grassitelli, Domenico Guglielmi, Angelo
 Lamanna,  Bruno  Loguercio,  Salvatore  Mozzillo,  Benedetto  Mutolo,
 Assunto  Prospero  Pigaglio,  Giuseppe  Pericolo, Francesco Quaranta,
 Saverio Ramolo, Fernando Santucci, Antonino Scelsi, Luigi  Silvestri,
 Antonio  Giulio  Simbari, Mario Spinelli, Fausto Urbani e n. 2264 del
 1995, (proposto dal signor Atanasio Miracco), tutti  rappresentati  e
 difesi  dall'avv.    Claudio Dal Piaz e dalla dott.ssa proc. Cristina
 Roggia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del  primo  sito
 in Torino, via S. Agostino n. 12;
   contro   il   Ministero   dell'interno,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  distrettuale
 dello  Stato di Torino e nei cui uffici in Corso Stati Uniti n. 45 e'
 domiciliato ex lege;
   per l'annullamento:
     dei decreti del Capo della Polizia n. 333   D/R2 del 1  settembre
 1995,  resi  noti  con  comunicazione  in  pari data, successivamente
 notificata, con i quali i  ricorrenti,  tutti    sovrintendenti  capo
 della Polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 15,
 terzo  comma del decreto legislativo n. 197 del 1995, nella qualifica
 di ispettore capo del nuovo  ruolo  ad  esaurimento  degli  ispettori
 della Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995;
     degli  atti  tutti  antecedenti,  preordinati,  consequenziali  e
 comunque connessi del procedimento;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 intimata;
   Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Giudice relatore il dott. Umberto Giovannini;
   Uditi, alla pubblica udienza del 12 febbraio 1997  l'avv. Carlo Dal
 Piaz  e  la  dott.ssa proc. Cristina Roggia per i ricorrenti e l'avv.
 dello Stato Guido Carotenuto per l'Amministrazione resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso n. 2263 e n. 2264 entrambi del  1995,  notificati  e
 depositati  nei  termini,  i ricorrenti indicati in epigrafe chiedono
 l'annullamento: dei decreti del Capo della Polizia n. 333 - D/R2  del
 1   settembre  1995,  resi  noti  con  comunicazione  in  pari  data,
 successivamente   notificata,   con   i   quali  gli  istanti,  tutti
 sovrintendenti capo della Polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai
 sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 1995,
 nella qualifica di ispettore capo  del  nuovo  ruolo  ad  esaurimento
 degli  ispettori  della  Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre
 1995;   nonche'   degli   atti   tutti   antecedenti,    preordinati,
 consequenziali e comunque connessi del procedimento.
   I  ricorrenti affidano la fondatezza del ricorso ad un unico motivo
 in diritto.
   Illegittimita'   degli    impugnati    decreti    derivata    dalla
 illegittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3, 36, 97,
 76 della Costituzione e all'art. 3 della  legge  delega  n.  216  del
 1992, dell'art. 15 del decreto legislativo n. 197 del 1995.
   I  ricorrenti,  sovrintendenti  capo  della  polizia di Stato, sono
 stati inquadrati  con  i  provvedimenti  impugnati,  in  applicazione
 dell'art.   15, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 1995, con
 decorrenza 1 settembre 1995, nella qualifica di  ispettori  capo  del
 nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori.
   Essi  premettono  che  gli  ispettori, con la legge n. 121 del 1981
 erano superiori gerarchici dei sovrintendenti; questi ultimi, in base
 alla tabella C, erano equiparati ai sottufficiali dei  carabinieri  e
 delle altre Forze di polizia.
   A  seguito  della  pronuncia  d'incostituzionalita'  della predetta
 tabella, che non contemplava il  ruolo  degli  ispettori  di  polizia
 (Corte  costituzionale  n. 277 del 3-12 giugno 1991), i sottufficiali
 dei carabinieri sono stati equiparati  a  questi  ultimi,  in  quanto
 svolgenti pari funzioni.
   Secondo  il  principio di omogeneita' sancito dalla legge delega n.
 216 del 1992, il ruolo degli  ispettori  (ispettore  capo,  ispettore
 principale,  ispettore,  vice ispettore) e' stato equiparato a quello
 dei sovrintendenti (sovrintendente capo,  sovrintendente  principale,
 sovrintendente, vice sovrintendente) e a quello dei sottufficiale dei
 carabinieri  (maresciallo  maggiore,  maresciallo  capo  e ordinario,
 brigadiere, vice brigadiere).
   In relazione, poi, alla citata sentenza n. 277 del 1991 della Corte
 costituzionale, e' stato emanato il decreto-legge n. 5 del 1992,  che
 reca  l'autorizzazione  di  spesa per la perequazione del trattamento
 economico dei sottufficiali dei carabinieri e per la perequazione dei
 trattamenti economici  relativi  al  personale  delle  corrispondenti
 categorie delle altre Forze di polizia.
   La  legge  n.  216 del 1992, nel convertire il suddetto decreto, ha
 delegato il Governo a disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego
 delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonche' il
 riordino delle relative carriere.
   Peraltro,  i  decreti  legislativi  di  riordino  delle   carriere,
 attribuzioni  e  trattamenti  economici  del personale delle Forze di
 polizia e del personale delle Forze  armate,  adottati  dal  Governo,
 almeno  per  quanto  riguarda  le  disposizioni transitorie e finali,
 avrebbero disatteso i criteri direttivi contenuti nella legge  delega
 n.  216  del  1992, nonche' il principio generale della conservazione
 dell'anzianita' maturata.
   Nei   rispettivi   nuovi  inquadramenti,  previsti  nelle  suddette
 disposizioni, non si sarebbe tenuto in  alcun  conto  l'equiparazione
 stabilita dalla legge delega n. 216 del 1992 fra le varie qualifiche,
 che risultano collocate in posizioni differenziate.
   Cio'  renderebbe  evidente  l'illegittimita'  costituzionale  delle
 disposizioni  transitorie  e  finali  dei  decreti   legislativi   in
 questione,  rispetto  all'art.  76  della Costituzione, in quanto non
 conformi ai principi e ai criteri direttivi  stabiliti  dalla  citata
 legge delega n. 216 del 1992.
   In   particolare,   per   quanto  attiene  al  caso  in  esame,  le
 disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 197  del
 1995  prevedono  che  il  personale  del  ruolo degli ispettori e dei
 sovrintendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
 335  del  1982  e'  inquadrato nelle qualifiche del nuovo ruolo degli
 ispettori, istituito con il medesimo decreto legislativo.
   In particolare, l'art. 15, comma 3, inquadra i sovrintendenti  capo
 e  i  sovrintendenti principali nella qualifica di ispettori capo del
 nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori.
   Tale inquadramento darebbe luogo a incongruenze, in relazione  alle
 quali vengono sollevate le censure indicate nel titolo del motivo.
   Con  il citato decreto legislativo, l'ispettore e' stato inquadrato
 nella qualifica di  ispettore  capo;  il  sovrintendente  capo  e  il
 sovrintendente principale, invece, nell'apposito ruolo ad esaurimento
 degli  ispettori, ma in posizione subordinata rispetto agli ispettori
 capo   ex   ispettori;   il   sovrintendente   (compreso   il    vice
 sovrintendente)   in   quella  di  vice  ispettore;  con  il  decreto
 legislativo n. 198 del 1995 il brigadiere e' stato  inquadrato  nella
 qualifica  di maresciallo ordinario (corrispondente, nella polizia di
 Stato, a quello di ispettore).
   In particolare, ai sensi del  comma  5  dell'art.  15  citato,  gli
 ispettori  capo  del  ruolo ad esaurimento assumono gli obblighi e le
 funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la  qualifica  degli
 ispettori  capo  del ruolo ordinario degli ispettori della polizia di
 Stato; sono pero' funzionalmente subordinati agli ispettori capo  del
 ruolo ordinario.
   In tale ultima qualifica sono affluiti sia gli ispettori principali
 (equiparati ai sovrintendenti principali) e persino gli ispettori con
 piu'  di  cinque  anni  d'anzianita', ai sensi dell'art. 13, comma 1,
 lettera b), mentre gli  ispettori  capo  ex  lege  n.  121  del  1981
 (equiparati ai sovrintendenti capo) sono stati collocati ex art.  13,
 comma  1, lettera a), nella qualifica apicale di ispettore superiore,
 sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
   Di  fatto,  pertanto,  il  vecchio  ruolo  degli  ispettori   viene
 ricollocato  sopra  a  quello  dei  sovrintendenti  e cio' nonostante
 l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla citata pronuncia  della
 Corte costituzionale e dalla legge delega n. 216 del 1992.
   Inoltre,  il  nuovo  inquadramento di cui al decreto legislativo n.
 197  del  1995,  priverebbe  ingiustificatamente  il   personale   in
 questione   (ex  sovrintendenti  capo)  dell'anzianita'  di  servizio
 maturata (sino al 1 settembre 1995) nella qualifica.
   Al riguardo va infatti rilevato che  i  sovrintendenti  capo  hanno
 tutti  maturato  un'anzianita'  nelle  funzioni (prima in qualita' di
 sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
 e, quindi, dopo la legge n.  121  del  1981,  di  sovrintendenti)  di
 almeno quindici anni.
   Cio'  nonostante  vengono  ora collocati in posizione inferiore non
 solo a quella degli ispettori capo ex lege n. 121 del 1981, ma  anche
 a  quella  degli  ex  ispettori  principali  e degli ex ispettori con
 almeno cinque anni di anzianita'.
   Inoltre, il mancato riconoscimento dell'anzianita' nella precedente
 qualifica li  penalizza  gravemente  riguardo  alla  progressione  di
 carriera per il raggiungimento della posizione apicale, nei confronti
 sia  degli  ex  ispettori  principali  sia  nei  confronti  degli  ex
 ispettori con piu' di cinque anni di servizio.
   Tale   palese   violazione   del   principio   del   riconoscimento
 dell'anzianita'  maturata nella precedente qualifica dell'ordinamento
 previgente,  da'  luogo  a  situazioni  paradossali,  oltre   che   a
 ingiustificate disparita' di trattamento.
   Per  effetto  di  tale  meccanismo, anche i piu' giovani ispettori,
 divenuti  ispettori  capo,  hanno  la  possibilita'  di   partecipare
 all'ultima  selezione  per  la  promozione  alla qualifica apicale di
 ispettore superiore.  Tale sviluppo della carriera risulta  di  fatto
 precluso  per  gli ex sovrintendenti capo, in quanto essi, pur avendo
 maggiore anzianita' nelle funzioni, potranno raggiungere la qualifica
 apicale solo molto tempo dopo  i  vice  ispettori  e,  probabilmente,
 quando gli organici saranno ormai saturi.
   Un  simile  meccanismo vanifica di fatto, a danno del personale del
 ruolo  degli  ex  sovrintendenti,  la  perequazione  dei  trattamenti
 economici  prevista dalla legge delega n. 216 del 1992 e per la quale
 sono stati stanziati appositi fondi.
   La disparita'  di  trattamento  che  si  evidenzia,  oltre  che  in
 relazione al'assetto sopra indicato e alla perdita dell'anzianita' di
 servizio,  anche  in riferimento al riordino previsto per le Forze di
 polizia ad ordinamento militare.
   Il decreto n. 198 del 1995, infatti nell'istituire  i  ruoli  degli
 appuntati,  carabinieri,  sovrintendenti  e  ispettori,  prevede, con
 l'art. 46 delle disposizioni transitorie (ma analoga disposizione  e'
 contenuta nel decreto n. 199 del 1995 per la Guardia di finanza), che
 il   relativo   personale  viene  inqadrato  nelle  nuove  qualifiche
 mantenendo sia l'anzianita' di servizio che il grado maturato.
   Da  quanto  precede,  deriva  l'illegittimita'   dell'inquadramento
 disposto  ai  sensi  dell'art.  15 del decreto legislativo n. 197 del
 1995, per illegittimita' costituzionale della medesima norma, che  si
 deduce in relazione all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 della
 legge  n.  216  del  1992, per la riscontrata difformita' rispetto al
 principio di omogeneita'  sancito  dalla  citata  norma  della  legge
 delega,  in  quanto la prevista equiparazione economica del personale
 delle  Forze  di  polizia   in   analoghe   posizioni   di   carriera
 (sottufficiali  e  sovrintendenti)  non  ha  trovato applicazione per
 effetto del particolare inquadramento disposto con l'art. 15, con  il
 quale   situazioni   riconosciute   omogenee   sono   state  trattate
 differentemente.
   L'art. 15 e' in contrasto pure con l'art. 36 della Costituzione,
  per le  inevitabili  ripercussioni  che  l'inquadramento  in  parola
 determina sul trattamento economico, pregiudicandone la progressione,
 e  cio',  in  violazione  del  principio  della  proporzionalita' tra
 retribuzione e quantita' di lavoro.
   Infine  la  citata  disposizione  contrasta  con  l'art.  97  della
 Costituzione, in quanto il trattamento  riservato  al  personale  del
 ruolo  dei  sovrintendenti rispetto a quello degli ex ispettori e dei
 sottufficiali dei carabinieri, viola il  principio  di  efficienza  e
 imparzialita' dell'organizzazione dei pubblici uffici.
   In   data   1  febbraio  1997  i  ricorrenti  presentavano  memoria
 conclusionale, con la quale ribadivano i motivi gia' rassegnati.
   Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, la  quale,
 mediante  la  comparsa di costituzione dell'Avvocatura dello Stato di
 Torino e successiva memoria del 31 gennaio 1996, ritiene infondata la
 proposta questione di illegittimita' costituzionale.
   Infatti, ad avviso dell'Amministrazione, l'inquadramento  impugnato
 deriverebbe da una puntuale applicazione del nuovo dettato normativo;
 quanto  a  quest'ultimo  non sussisterebbe la eccepita illegittimita'
 con riferimento all'art. 3 della Costituzione,  considerato  che  non
 rilevano  ai  fini  del  giudizio  le  disparita' di mero fatto, o le
 differenze tra due o piu' soggetti o gruppi o situazioni provocate da
 incongruenze  del  sistema  normativo  da   circostanze   casuali   o
 accidentali e da fatti contingenti.
   A  cio'  si  aggiunga  -  sostiene l'Avvocatura - che disparita' di
 fatto  sono  considerate  anche  quelle  che  insorgono  in  sede  di
 applicazione della legge.
   Ne'   sussisterebbe  la  eccepita  illegittimita'  con  riferimento
 all'art.   36 della Costituzione, posto che  l'art.  13  del  decreto
 legislativo  n.  197  del  1995  non e' in contrasto con il principio
 della proporzionalita' ed adeguatezza  della  retribuzione,  ne'  con
 altri principi costituzionalmente garantiti.
   Ne', infine, sarebbe configurabile la eccepita violazione dell'art.
 97 perche' la materia di cui si discute, anche in denegata ipotesi di
 accertata arbitrarieta' ed irragionevolezza della normativa, non pare
 strettamente  inserire  ad  aspetti organizzativi e di buon andamento
 della p.a.
   Con ordinanza presidenziale n.  81  del  1996  (in  riferimento  al
 ricorso n. 2263 del 1993) e n. 82 del 1996 (in riferimento al ricorso
 n.    2264 del 1993) venivano disposti incombenti istruttori a carico
 dell'Amministrazione intimata.
   In data  2  aprile  1996  l'Amministrazione  depositava  presso  la
 segreteria  del  tribunale  la documentazione richiesta con le citate
 ordinanze.
   Alla pubblica udienza del  12  febbraio  1997  la  causa  e'  stata
 chiamata  e,  su  concorde richiesta delle parti, e' stata trattenuta
 per la decisione, come da verbale.
                             D i r i t t o
   Preliminarmente, il Collegio ravvisa la  necessita'  di  riunire  i
 ricorsi  n.  2263  e n. 2264, entrambi del 1993, attesane l'oggettiva
 connessione, derivante da identita' di petitum e  di  amministrazioni
 intimate.
   Con  i  ricorsi  indicati  in  epigrafe  e  teste'  riuniti, alcuni
 sovrintendenti capo della polizia  di  Stato  impugnano,  chiedendone
 l'annullamento,  i decreti del Capo della polizia n. 333 - D/R2 del 1
 settembre 1995 con i quali gli  istanti  sono  stati  inquadrati,  ai
 sensi  dell'art.    15,  comma  3, del decreto legislativo n. 197 del
 1995, nella  qualifica  di  vice  ispettore  del  nuovo  ruolo  degli
 ispettori della polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995.
   Con l'unico motivo di gravame i ricorrenti sostengono l'invalidita'
 dei   citati   decreti   del   Capo   della   polizia   per   effetto
 dell'illegittimita'   costituzionale   dell'art.   15   del   decreto
 legislativo  n.  197 del 1997 in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 76
 della Costituzione e all'art.  3 della legge delega n. 216 del 1992.
   Nel merito, il Collegio ritiene  rilevante  la  questione  ai  fini
 della  decisione  del  presente  giudizio,  in  quanto la domanda dei
 ricorrenti - volta a contestare la legittimita' di  un  inquadramento
 direttamente  derivante da un provvedimento a carattere legislativo -
 non potrebbe altrimenti essere accolta,  non  essendo  attribuito  al
 giudice  il  potere  di  disapplicare i provvedimenti aventi forza di
 legge.
   La questione, inoltre, non si  appalesa  manifestamente  infondata,
 proprio  in  riferimento  ai parametri costituzionali individuati dai
 ricorrenti.
   Ritiene il Collegio che ai dubbi di  incostituzionalita'  sollevati
 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del
 24  settembre  1996,  con  riferimento,  tra l'altro, all'art. 13 del
 decreto legislativo n. 197 del 1995 riguardo ad  inquadramenti  nelle
 diverse  qualifiche  di  ispettori di polizia di soggetti provenienti
 dall'omonimo ruolo del pregresso sistema, non sfugga  l'inquadramento
 disposto con i provvedimenti in epigrafe, in base all'art. 15 citato,
 nella  qualifica  di  ispettori  capo  nel  ruolo  degli ispettori di
 soggetti  (sovrintendenti  capo)  gia'  appartenenti  al  ruolo   dei
 sovrintendenti.
   Cio'  in  quanto,  pur  trattandosi  di  posizioni confliggenti, le
 ragioni  del  contendere  traggono  origine  dal   medesimo   sistema
 normativo  di  cui  fa parte l'art. 15, che, a seguito della sentenza
 della Corte costituzionale n. 277 del 1991, che  aveva  annullato  la
 tabella  allegata  alla legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non
 era prevista alcuna equiparazione tra gli ispettori della polizia  di
 Stato  e  i sottufficiali dei carabinieri, ha inquadrato il personale
 del  ruolo  degli  ispettori  e  dei  sovrintendenti  in  determinate
 qualifiche  del  nuovo  ruolo  degli  ispettori,  e in particolare il
 personale  che  rivestiva  la  qualifica  di  sovrintendente  capo  e
 sovrintendente  principale  nella  qualifica  di  ispettore  capo  di
 apposito  nuovo  ruolo  ad  esaurimento,  determinando  le  lamentate
 incongruenze.
   Relativamente  all'art.  76  della  Costituzione,  la non manifesta
 infondatezza della questione di travalicamento della delega, concerne
 il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n.  216,  espressamente
 s'intitola  "Conversione  in  legge,  con  modificazioni, del d.-l. 7
 gennaio  1992,  n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa   per   la
 perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma
 dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
 n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei  giudicati,  nonche'
 perequazione  dei  trattamenti  economici relativi al personale delle
 corrispondenti categorie delle altre  Forze  di  polizia.  Delega  al
 Governo  per  disciplinare  i  contenuti del rapporto d'impiego delle
 Forze di polizia e del personale delle Forze armate  nonche'  per  il
 riordino   delle   relative   carriere,  attribuzioni  e  trattamenti
 economici".
   Pare evidente, pertanto, che il decreto delegato  non  avrebbe  mai
 potuto obliterare le ragioni della delega, che erano, appunto, quelle
 di   colmare   il   vuoto  evidenziato  dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale.  Se la delega e' attribuita per determinare un  nuovo
 assetto in linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa era
 limitata  nell'oggetto,  per cui l'ulteriore modifica posta in essere
 dal decreto legislativo n. 197 del 1995, appare non rispettosa  della
 delega   stessa,   nella   parte   in  cui  tale  decreto:  determina
 inquadramenti e  scavalcamenti  collocando  le  varie  qualifiche  in
 posizioni  differenziate; prevede criteri di progressione in carriera
 dei  quali  viene  denunciata  la  sperequazione  rispetto  a  quelli
 applicabili  agli  ispettori  capo del ruolo ordinario, aventi minore
 anzianita' di servizio; non riconosce l'anzianita' pregressa maturata
 nel  previgente  ruolo  dei  sovrintendenti  con  la   qualifica   di
 sovrintendenti  capo e, in sostanza, ricolloca il vecchio ruolo degli
 ispettori   sopra   a   quello   dei    sovrintendenti,    nonostante
 l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega n. 216 del
 1992.
   Relativamente all'art. 97, il Collegio rileva che il buon andamento
 ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che
 deve   ispirare   qualsiasi  assetto  organizzatorio  della  pubblica
 amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e
 per  le  conclusioni  cui  giunge,  deve  tendere  all'ottimizzazione
 organizzativa  della stessa pubblica amministrazione, in modo tale da
 poter soddisfare, nel migliore dei modi, gli  interessi  pubblici  in
 attribuzione.
   Ora,  come  e'  facile  constatare  dai  fatti  storici  che  hanno
 determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197 del 1995,  le
 premesse  di  tale  atto legislativo si radicano nella gia' ricordata
 sentenza della  Corte  costituzionale  n.  277  del  1991  che  aveva
 ritenuto  illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981,
 nella parte  in  cui  non  prevedeva  alcuna  equiparazione  tra  gli
 ispettori  della  polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri,
 che la sentenza stessa riteneva, invece, sia pure in parte esistente.
   Queste essendo le premesse, sarebbe  stato  logico  attendersi  una
 modifica  legislativa  che  individuasse  la  suddetta  equiparazione
 eliminando  l'omissione  esistente  e  non  gia'  una  revisione  dei
 principi  organizzatori che avevano ispirato la riforma della polizia
 di Stato.
   Alla  stregua  delle  considerazioni  che  precedono,  appare   non
 manifestamente  infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
 15, del decreto legislativo n. 197 del 1995 anche in  relazione  agli
 artt. 3 e, conseguentemente, 36 della Costituzione.
   Infatti,  la  questione, in relazione all'art. 3 della Costituzione
 si fonda sulla disparita' di trattamento tra situazioni  (quella  del
 ruolo  degli  ispettori e quella del ruolo dei sovrintendenti) che il
 decreto  legislativo  n.  197  del  1995,  nel   disporre   i   nuovi
 inquadramenti,   avrebbe  dovuto  trattare  in  modo  omogeneo,  come
 stabilito dalla legge delega.
   Quanto all'art. 36 della  Costituzione,  e'  sufficiente  osservare
 come  gli  inquadramenti disposti in base al decreto n. 197 del 1995,
 nel comportare un generale appiattimento  delle  qualifiche,  in  cui
 viene   sacrificata   (per   coloro  che  provengono  dal  ruolo  dei
 sovrintendenti) l'anzianita'  di  servizio  maturata  nel  precedente
 ruolo,  violino  non solo il principio relativo alla proporzionalita'
 ed adeguatezza della retribuzione, ma creino, comunque, nel  generale
 assetto  del  personale,  situazioni  irragionevoli,  ostacolando  la
 progressione  di  carriera  (laddove non la blocchino del tutto, come
 nel caso degli ispettori del ruolo  ad  esaurimento),  con  ulteriori
 conseguenze  sulla  efficiente  ed  imparziale  organizzazione  degli
 uffici e sulla distribuzione delle responsabilita' e delle competenze
 e, quindi, in violazione dell'art.  97 della Costituzione.
   Il Collegio, pertanto, ritiene di dover investire  della  questione
 sopra  individuata  la  Corte costituzionale e dispone la sospensione
 del presente giudizio.
                               P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Piemonte,  prima
 sezione,  riunisce i ricorsi n. 2263 e n. 2264 entrambi del 1993, per
 motivi di connessione oggettiva.
   Relativamente agli stessi sospende il giudizio in  esame  e,  visti
 gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n.  23
 del  1948  e  23  della  legge n. 87 del 1953, ordina alla segreteria
 della  sezione  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
 costituzionale  per  la  soluzione  della  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art.  15 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
 n.  197,  ritenuto  contrastante  con  gli artt. 3, 36, 76 e 97 della
 Costituzione;
   Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata ai Presidenti della
 Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' notificata
 al Presidente del Consiglio dei Ministri.
     Cosi' deciso in Torino nella camera di Consiglio del 12  febbraio
 1997.
                     Il presidente: Gomez De Ayala
                                      Il giudice estensore: Giovannini
 97C0886