N. 526 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1997

                                N. 526
  Ordinanza emessa   il 2 giugno 1997  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il tribunale di Reggio Calabria nel procedimento
 penale a carico di Warnakula Jayasuriya Patebendige Perera
 Processo penale - Notificazioni  -  Irreperibilita'  dell'imputato  -
    Lamentata  notificazione mediante consegna di copia al difensore -
    Mancata previsione di sospensione del procedimento "sino all'esito
    positivo di un procedimento  di  notificazione"  -  Disparita'  di
    trattamento  tra  imputati  -  Lesione  del  diritto  di  difesa -
    Contrasto con la  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei
    diritti  dell'uomo  circa  il  diritto dell'imputato all'effettiva
    conoscenza di un processo a suo carico.
 (C.P.P. 1988, artt. 159 e 160).
 (Cost., artt. 3, 11 e 24).
(GU n.36 del 3-9-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  n.  2463/1966
 r.g.i.p.    a carico di Warnakula Jayasuriya Patebendige Perera Anton
 Pradep Tennil.
   Con richiesta depositata in data 17 dicembre 1996 il p.m.  chiedeva
 emettersi  decreto  di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato,
 cittadino dello Sri Lanka, per i reati di furto e detenzione illegale
 di armi.
   L'imputato risultava irreperibile essendosi allontanato  da  Reggio
 Calabria  ove  dimorava per ignota destinazione ancor prima che fosse
 stato possibile provvedere in uno dei  modi  previsti  dall'art.  161
 c.p.p.,  ad  informarlo  del  procedimento  facendogli  dichiarare  o
 eleggere domicilio.
   Questo  giudice  provvedeva  in  data  13  gennaio  1997  ai  sensi
 dell'art.  159 c.p.p. a compiere  ulteriori  accertamenti  dai  quali
 risultava   in   particolare   che   il   soggetto   aveva   ottenuto
 dall'ambasciata del proprio paese un passaporto  temporaneo  valevole
 fino  al  2001 e verisimilmente continuava a permanere irregolarmente
 in localita' ignota del territorio dello Stato.
   All'esito  veniva  emesso  decreto  di  irreperibilita'  e  fissata
 l'udienza preliminare.
   Dopo  alcuni  rinvii  all'udienza  odierna il p.m. insisteva per il
 rinvio  a  giudizio  dell'imputato,  mentre  il  difensore  d'ufficio
 avvocato  A.  Pizzone  concludeva per il proscioglimento in subordine
 rimettendo al giudicante la valutazione  circa  la  costituzionalita'
 del rito previsto per gli imputati irreperibili.
   L'esame   degli   atti  consente  di  attribuire  una  apprezzabile
 fondatezza all'assunto accusatorio in termini tali da  escludere  che
 debba  adottarsi  anche  ai  sensi  dell'art.  129 c.p.p. sentenza di
 proscioglimento.
   Sussistendo pertanto i presupposti  sostanziali  per  il  rinvio  a
 giudizio dell'imputato, diviene oggettivamente rilevante la questione
 di costituzionalita' del complesso normativo (artt. 159 e 160 c.p.p.)
 che  nella  fattispecie  consentirebbe  l'emissione  del  decreto che
 dispone il giudizio.
   Questo giudice condivide i profili di  non  manifesta  infondatezza
 della   questione  di  costituzionalita'  pregevolmente  dedotti  dal
 difensore d'ufficio e ritiene necessaria la trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale.
   Non  vi  e'  dubbio  infatti che l'instaurazione del dibattimento a
 carico dell'imputato si risolve al di la' della   ictio  iuris  della
 notifica  (compiuta  nelle  mani  del difensore d'ufficio con effetti
 nella sfera dei diritti dell'imputato) in  una  forma  di  nulla-osta
 alla celebrazione di un giudizio in assenza dell'imputato con effetti
 almeno in parte irreversibili.
   In   questione   e'   chiaramente   il   trattamento   della   c.d.
 irreperibilita' dell'imputato nel nostro sistema penale.
   La Corte costituzionale risulta avere sinora affrontato  in  alcune
 occasioni   il  problema  della  costituzionalita'  della  disciplina
 dell'irreperibilita'  dell'imputato  nel  processo  penale  sotto  il
 limitato  profilo  della necessita' di puntuali e reiterate verifiche
 nel corso dei vari gradi  di  giudizio  circa  la  impossibilita'  di
 rintracciare   l'imputato   nei   luoghi  previsti  dalla  legge  per
 notificargli gli atti del procedimento.
   Ritiene tuttavia questo giudice che sia  doveroso  sottoporre  alla
 valutazione del giudice delle leggi nella sua interezza ed  in radice
 il  problema  della  costituzionalita'  degli  artt. 159 e 160 c.p.p.
 nella misura in cui consentono l'instaurazione e la definizione di un
 processo penale a carico di un soggetto che in nessun modo  ha  avuto
 formale  notizia dell'instaurarsi del giudizio a suo carico apparendo
 non  manifestamente  infondata  la  questione  della   illegittimita'
 costituzionale della disciplina vigente.
   Essa   appare   infatti   fonte   di  possibili  ed  ingiustificate
 sperequazioni di trattamento  tra  imputato  ed  imputato  oltre  che
 pregiudizievole  al  diritto  di  difesa  nel  suo  significato  piu'
 essenziale  della  possibilita'  dell'imputato  di   partecipare   al
 processo a suo carico.
   Se  infatti  a  fronte  dell'incarcerazione  del condannato che non
 abbia avuto alcuna conoscenza del processo a suo carico per  fatto  a
 lui  non  imputabile,  il nuovo codice di procedura penale prevede il
 rimedio dell'incidente di esecuzione e della restituzione in  termini
 (artt.  670  e  175 c.p.p.), tale rimedio e' assolutamente parziale e
 inadeguato. Non solo infatti fa ricadere sul condannato che ha  visto
 negato  il  suo diritto a partecipare al processo, l'onere di provare
 in vinculis il caso fortuito, la forza maggiore  o  la  mancanza  dei
 presupposti  per una valida dichiarazione di irreperibilita', ma pone
 in ogni caso il condannato stesso in grado  di  aspirare  solo  a  un
 giudizio  di  impugnazione  con  limitazioni evidenti del suo diritto
 alla prova (v. art. 176 c.p.p.) e preclusione di accesso  ad  esempio
 ai riti alternativi.
   Sembra insomma tuttora privo di efficaci garanzie in tale ambito il
 principio stabilito dall'art. 6, comma secondo, della Convenzione per
 la  salvaguardia  dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
 che contempla il diritto  dell'imputato  ad  essere  informato  della
 esistenza  di  un  processo  a suo carico e il diritto a disporre del
 tempo e della possibilita' di approntare una adeguata difesa.
   Gia' nel 1985 peraltro la Corte europea dei diritti dell'uomo  ebbe
 modo  di censurare la disciplina allora vigente (sentenza Colozza del
 12 febbraio 1985) su presupposti che il  nuovo  codice  di  procedura
 penale non appare avere adeguatamente superato.
   Il  procedimento  instaurato  attraverso  la  fictio della notifica
 all'imputato irreperibile resta infatti - ad avviso di questo giudice
 - uno "strappo" non accettabile al diritto di difesa, consentendo che
 l'imputato venga giudicato e condannato a sua insaputa,  prescindendo
 dalla  circostanza  che esso da luogo a non pochi procedimenti penali
 inutili a carico di stranieri casualmente presenti sul territorio dei
 quali non si sapra' mai nulla qualunque sia l'esito del processo.  Il
 tutto per logica di ineluttabilita' della macchina penale che finisce
 per  assumere  caratteri  esclusivamente  burocratici  ed  autoritari
 infrangendo i diritti fondamentali della persona.
   Per quanto noto a questo giudice negli ordinamenti penali dei paesi
 piu'  avanzati  vale  l'opposto  principio  del  raggiungimento della
 conoscenza effettiva da parte dell'imputato del processo a suo carico
 e talora (come  negli  ordinamenti  di  common  law)  della  presenza
 necessaria  dell'imputato  dinanzi al giudice al fine di confrontarsi
 con  la  pretesa  punitiva  dello  Stato  sul  punto  della   propria
 responsabilita' penale.
   Di  particolare significato per l'interprete sul piano del giudizio
 di  costituzionalita'  potrebbe  oggi   essere   anche   lo   statuto
 processuale  ("Rules  of  procedure  and  evidence")  che  disciplina
 l'attivita' di quella  prima  forma  di  Corte  di  giustizia  penale
 internazionale  che  e' il tribunale per i crimini di guerra commessi
 nella ex-Jugoslavia.   Statuto nato  da  uno  sforzo  di  sintesi  di
 sistemi  giuridici diversi che non solo non contempla la possibilita'
 del giudizio di un "irreperibile" ma adotta anzi l'opposta disciplina
 della presenza "necessaria" dell'imputato  gia'  ricordata  e  tipica
 degli ordinamenti di common law.
   La  "lettura"  dell'art. 24 della Costituzione in questo ambito non
 pare insomma possa piu' prescindere - ad avviso di questo  giudice  -
 da  una  meditata  valutazione comparatistica. Non e' un caso infatti
 che proprio la riconosciuta legittimita' nel nostro ordinamento delle
 sentenze  contumaciali  (di  cui  quella  emessa  nei confronti di un
 soggetto  "irreperibile"  e'  l'estrema  conseguenza)  sia  fonte  di
 notorie rilevanti difficolta' nei rapporti con gli Stati esteri tanto
 per   l'ottenimento   di  assistenza  giudiziaria  che  per  ottenere
 l'estradizione di condannati.
   La caducazione del  "rito"  disciplinato  dagli  artt.  159  e  160
 c.p.p., ci si permette infine di osservare, non sortirebbe effetti di
 "vuoto" di disciplina che facciano ritenere improponibile una censura
 costituzionale  (profili  del  genere non essendo gia' stati ritenuti
 ostativi con la ben nota sentenza n. 238/1996  in  tema  di  prelievo
 ematico  coattivo)  imponendosi soltanto - in attesa di un intervento
 riformatore del legislatore - la sospensione de facto di  tutti  quei
 processi  in  cui non si sia potuta eseguire una regolare notifica ex
 artt. 157 e 158 c.p.p. o comunque  interpellare  l'indagato  ai  fini
 della  dichiarazione  o  elezione  di domicilio prevista dall'art 161
 c.p.p.
   Attesa la specifica normativa di cui agli artt. 296 e  165  c.p.p.,
 nessun effetto indiretto toccherebbe invece - per inciso - il diverso
 problema  degli  imputati latitanti, essendo a prova della volontaria
 irreperibilita' derivante dalla conoscenza  della  emissione  di  una
 misura  custodiale  presupposto  della  dichiarazione  di latitanza e
 dell'applicazione dell'art. 165 c.p.p. Gli atti vanno in  conclusione
 rimessi alla Corte costituzionale e il processo sospeso in attesa del
 giudizio incidentale.
                               P. Q. M.
   Visto  l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante
 e non manifestamente infondata in relazione agli art. 3, 11, 24 della
 Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli  artt.
 159 e 160 c.p.p. nella parte in cui qualora le ricerche dell'imputato
 irreperibile  non  diano esito positivo dispone "che la notificazione
 sia eseguita mediante consegna di copia al difensore" e  non  che  il
 procedimento resti sospeso sino all'esito positivo di un procedimento
 di notificazione;
   Sospende il presente procedimento;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata a cura della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.
     Reggio Calabria, addi' 2 giugno 1997
            Il giudice per le indagini preliminari: Tripodi
 97C0890