N. 530 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 1997

                                N. 530
  Ordinanza emessa il 22  aprile  1997  dal  pretore  di  Gorizia  nei
 procedimenti  civili  riuniti  vertenti tra Delicia S.p.a. ed altra e
 I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Incentivi  per   il   rilancio
    dell'economia  della provincia di Gorizia - Sgravio delle aliquote
    contributive, assistenziali e previdenziali a favore delle imprese
    di tali territori - Effettuazione di versamenti, in base a erronea
    interpretazione normativa, in  via  diretta  o  mediante  indebite
    compensazioni  -  Sanatoria  -  Applicabilita'  alle  imprese  che
    effettuarono tali versamenti anteriormente all'entrata  in  vigore
    del  decreto-legge  n.  338/1989  - Irragionevolezza - Lesione del
    principio di eguaglianza - Incidenza  sui  diritti  inviolabili  -
    Violazione della tutela previdenziale.
 (D.-L.  16  maggio  1994,  n.  299, art. 18, comma 2, convertito, con
    modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; d.-l. 1 ottobre
    1996, n. 510, art. 2, comma  12,  convertito,  con  modificazioni,
    nella legge 28 novembre 1996, n. 608).
 (Cost., artt. 2, 3 e 38).
(GU n.36 del 3-9-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa promossa dalle
 societa' Delicia S.p.a. e Celchi S.r.l. con  gli  avvocati  Terpin  e
 Paolini,  ricorrenti,  contro  l'Istituto  Nazionale della Previdenza
 Sociale con gli avvocati Formicola e Dolcher, resistente,  avente  ad
 oggetto: opposizione a decreti ingiuntivi.
   L'art.  4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 recante "incentivi per
 il rilancio  dell'economia  delle  province  di  Trieste  e  Gorizia"
 previde  per  le imprese di tali territori uno "sgravio aggiuntivo di
 due punti per ciascuna delle aliquote contributive,  assistenziali  e
 previdenziali".
   Sorse  questione  se  lo  sgravio comportasse l'abbassamento di due
 punti di ciascuna delle aliquote contributive sia  assistenziali  che
 previdenziali,  ovvero  solo l'abbassamento di due punti del coacervo
 delle aliquote assistenziali  e  di  due  punti  del  coacervo  delle
 aliquote previdenziali.
   La giurisprudenza si oriento' nel primo senso.
   Interveniva,  allora, il d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in
 legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale  stabili'  che  "il  primo  e
 secondo  comma  dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno
 interpretati nel senso che lo sgravio ivi previsto e'  concesso  alle
 imprese  che  gia'  fruiscono  degli  sgravi degli oneri sociali e si
 applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali  ed
 assistenziali"
   In  un primo tempo parte della giurisprudenza di merito intese tale
 previsione come innovativa, poi a seguito dell'intervento delle  s.u.
 della Cassazione che confermarono il valore interpretativo e, quindi,
 retroattivo  della  norma da ultimo citata (Cass. 2 febbraio 1993, n.
 1281,  in  Foro  it.,1993,  I,  1884),  la  tesi  piu'  ampia   venne
 definitivamente abbandonata.
   Non  di  meno  anche  dopo  il  tramonto della linea interpretativa
 favorevole ad uno sgravio per ciascuna aliquota, molte imprese  della
 provincia   di   Gorizia  continuarono  a  vantare  tale  piu'  ampio
 beneficio, per il periodo anteriore  alla  legge  di  interpretazione
 autentica,  compensando  all'atto  della  compilazione dei modelli di
 denuncia mensile (d.m.  10) i contributi correnti con pretesi crediti
 costituiti  dalla  differenza  fra  quanto  pagato   per   contributi
 (calcolati  con  il  sistema  meno favorevole) e quanto asseritamente
 dovuto (contributi calcolati con il sistema piu' favorevole)
   Quando l'I.N.P.S. inizio'  a  recuperare  i  contributi  pagati  in
 misura  inferiore  sulla  base  delle  interpretazione  errata e/o le
 indebite  compensazioni  (ovviamente  non  autorizzate)  gravando  le
 relative somme di interessi e accessori, il legislatore predispose il
 d.-l.  17  marzo 1994, n. 183 poi reiterato con d.-l. 16 maggio 1994,
 n. 299 convertito in legge 19 luglio 1994, n.  451  che  prevede  che
 "l'obbligo contributivo per le imprese industriali della provincia di
 Gorizia  nei  confronti  degli  enti  previdenziali  ed assistenziali
 previsto dall'art. 4 della legge 9 gennaio 1986, n. 26  si  considera
 regolarmente   assolto   con  i  versamenti  delle  predette  imprese
 effettuati  anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 2,
 comma  17,  del  d.-l.  9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito   con
 modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389", art. 18 comma 2.
   Preso  atto pero' che tale formula poteva non coprire il meccanismo
 di  compensazione  gia'  descritto,  si  ricorse  ad   un   ulteriore
 interpretazione autentica con decreti-legge piu' volte reiterati fino
 all'entrata   in   vigore  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608
 conversione in legge del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510 che al suo art.
 4, comma 12, stabilisce che: "il disposto di cui all'art.  18,  comma
 2,  del  d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni in
 legge 19 luglio 1994, n. 451  si  applica  alle  imprese  industriali
 della  provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo
 contributivo delle imprese operanti nella provincia di  Gorizia,  nei
 confronti   degli   enti   previdenziali  ed  assistenziali  previsto
 dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 si considera  comunque
 assolto  con  gli  adempimenti  per  i  periodi precedenti la data di
 entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del d.-l. 9 ottobre 1989, n.
 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre   1989,  n.
 389, anche se effettuati con conguaglio successivo a tale data".
   Opponendosi  a  decreti  ingiuntivi emessi dall' I.N.P.S. in merito
 alle omissioni e indebite compensazioni di cui sopra, in procedimenti
 riuniti ex art. 151 d. att. c.p.c., le ditte ricorrenti  invocano  lo
 ius superveniens per vedere revocato il provvedimento monitorio.
   L'I.N.P.S.  contesta  la  possibilita' di revoca dovendosi ritenere
 comunque  il  decreto  ingiuntivo  legittimamente  emesso,  salva  la
 valutazione  delle  norme sopravvenute in ordine all'esigibilita' (di
 parte) del credito azionato.
   Per il generale  scrutinio  sulla  legittimita'  del  provvedimento
 monitorio  che,  permanendo le parti in conflitto, compete al giudice
 in base al principio iura novit curia  (Cass.  3  febbraio  1995,  n.
 1315  in  Foro  it.,  1995,  I,  786),  la  questione di legittimita'
 dell'art.  18, comma 2 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito in
 legge 19 luglio 1994, n. 451 e dell'art. 2,  comma  12  del  d.-l.  1
 ottobre 1996, n. 510 convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608 dei
 quali,  concordemente,  si  chiede  l'applicazione  risulta rilevante
 nella causa in esame.
   In quanto il dubbio sulla legittimita' dell'art. 18, comma 2, d.-l.
 16 maggio 1994, n. 299 convertito in legge 19 luglio 1994, n.  451  e
 dell'art.  2,  comma  12,  del  d.-l.  n.  510 convertito in legge 18
 novembre  1996,  n.  608  non  appare  manifestamente  infondato,  il
 giudizio  va,  di  conseguenza,  sospeso  ai sensi dell'art. 1, legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23, legge 11 marzo  1953,
 n. 87.
   I   profili  di  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' delle norme in esame derivano dalla maniera  in  cui  la
 "sanatoria"  e'  congeniata che pare collidere con la ragionevolezza,
 l'eguaglianza dei cittadini, la giustizia sostanziale.
   Il legislatore, infatti, con la "sanatoria" in questione lungi  dal
 ritornare  sui  propri passi smentendo la interpretazione restrittiva
 della  legge   n.   26/1986   quale   suggellato   dalla   norma   di
 interpretazione  autentica e dalle sezioni unite della Cassazione, ha
 preteso di chiudere la partita riconoscendo solo a chi ha pagato,  in
 via   diretta  o  mediante  compensazioni,  i  contributi  in  misura
 inferiore al dovuto il diritto a vedersi riconosciuto lo  sgravio  di
 due  punti  su  tutte  le  aliquote,  mentre  per  coloro che si sono
 attenuti alla interpretazione  piu'  restrittiva,  risultata  l'unica
 giuridicamente fondata, il beneficio e' negato.
   Anzi  data  la  formulazione  della norma a chi ha pagato in misura
 inferiore al dovuto  viene  riconosciuto  qualsiasi  sgravio  si  sia
 autoliquidato.
   Questo  e'  infatti  l'effetto della norma invocata che prevede che
 l'obbligo contributivo si consideri comunque regolarmente assolto con
 i versamenti delle imprese  effettuati  anteriormente  alla  data  di
 entrata in vigore del decreto-legge n. 338/1991 (o comunque, mediante
 compensazioni  successive  ma  relative a crediti vantati per periodi
 anteriori a tale data) senza che alcun rilievo abbiano  le  modalita'
 di (auto)liquidazione e l'entita' delle somme versate.
   Tale  sistema  normativo  pare in definitiva contrastare con l'art.
 3, comma 1, della Costituzione nella  misura  in  cui  riconosce  una
 posizione  deteriore  a  coloro  che hanno applicato la norma secondo
 l'interpretazione giuridicamente corretta e con  gli  artt.  2  e  38
 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui esonera (in parte) alcuni
 soggetti dal pagamento dei contributi previdenziali ed  assistenziali
 senza alcun razionale disegno incentivante o di tutela.
   Connessa a quest'ultimo aspetto risulta evidente l'incongruita' fra
 fine   perseguito  (eliminazione  degli  inconvenienti  creati  dalle
 vicende interpretative della  legge  n.  26  del  1986)  e  strumento
 utilizzato  (riconoscimento  generalizzato della liceita' dello stato
 di fatto, in tema di  versamenti  contributivi,  fino  ad  una  certa
 data),  incongruita'  che  configura  quella  forma di violazione del
 principio   di   ragionevolezza   denominata   "eccesso   di   potere
 legislativo".
                                 P.Q.M.
   Ritenuta  rilevante  e  non manfestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 2, 3 comma primo e 38 della Costituzione, la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  18, comma 2, d.-l. 16 maggio
 1994, n.299 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio
 1994,  n.  451  e dell'art. 2, comma 12, del d.-l. 1 ottobre 1996, n.
 510 convertito, con modificazioni, dalla 28 novembre 1996, n. 608;
   Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla cancelleria  della
 Corte costituzionale;
   Ordina  la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte
 costituzionale;
   Dispone che a cura della cancelleria la  presente  ordinanza  venga
 notificata  alle  parti,  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
 Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Gorizia, li' 22 aprile 1997.
                          Il pretore: Milocco
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