N. 531 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1997
N. 531 Ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal pretore di Parma sul ricorso proposto da Mezzi Gaia contro l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensione di riversibilita' corrisposta dall'INPS - Maggiorazione del 20% - Diritto del figlio maggiorenne, studente universitario, non ancora ventiseienne, che risulti a carico del de cuius - Esclusione, nel caso in cui il figlio presti un lavoro retribuito - Disparita' di trattamento rispetto a chi riceva un reddito da un patrimonio - Lesione del diritto all'istruzione e al lavoro - Violazione della tutela previdenziale e del diritto alla retribuzione proporzionale alla quantita' e qualita' del lavoro prestato - Incidenza sul dovere dei genitori di assistere e istruire i figli. (Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22). (Cost., artt. 3, 4, 30, 35, 36 e 38).(GU n.36 del 3-9-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la presente ordinanza a scioglimento della riserva di deliberare di cui al verbale che precede nella causa previdenziale promossa da: Mezzi Gaia, assistita e difesa dall'avv. M. Ziveri, contro, INPS, assistito e difeso dall'avv. A. Acquaviva . Contini Mezzi Emma, madre della ricorrente Mezzi Gaia, a seguito di decesso del proprio marito avvenuto il 13 marzo 1996, e' divenuta titolare della pensione di reversibilita' cat. SO n. 20039105; nel liquidare la pensione l'INPS non ha attribuito a favore di Mezzi Gaia, nata il 15 settembre 1972, figlia convivente del de cuius e studentessa universitaria, la quota di contitolarita' pari al 20% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato in quanto la figlia, al momento del decesso del proprio padre, prestava attivita' lavorativa. Essa. come risulta dal certificato dell'Universita' di Parma, a partire dall'anno accademico 1992-93 e' stata iscritta alla Facolta' di lettere e filosofia, corso in lingue e letterature straniere, di durata quadriennale e, per il periodo dal 28 ottobre 1995 al 31 marzo 1996, ha svolto anche l'attivita' di guardarobiera, per una sera alla settimana, alle dipendenze della "Diana Club" s.r.l. di Salsomaggiore Terme, ricevendo una retribuzione mensile netta di circa 250.000-300.000 lire al mese; dal mod. 101 per l'anno 1996 risulta corrisposta una retribuzione imponibile ai fini IRPEF di L. 1.062.535. L'INPS non ha erogato la quota di pertinenza alla figlia studentessa universitaria, perche' l'art. 22 comma 3 della legge 21 luglio 1965 n. 903 dispone che la maggiorazione del 20% compete anche per i figli superstiti maggiorenni studenti universitari e per tutta la durata del corso legale e comunque non oltre il compimento dell'eta' di 26 anni, purche' "risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito". Per la vivenza a carico valgono le norme per la concessione degli assegni familiari e nel caso di specie non c'e' dubbio che Mezzi Gaia fosse a carico del proprio padre; la circostanza, peraltro, non e' contestata. Secondo la ricorrente, la disposizione andrebbe interpretata nel senso di ritenere ostativo alla concessione della quota di maggiorazione solo il lavoro retribuito che procuri un reddito di importo tale da escludere la vivenza a carico. Ritiene il pretore che la disposizione sia chiara e non possa essere interpretata nel senso voluto dalla ricorrente; se cosi' fosse non ci sarebbe stata necessita' di aggiungere l'altra condizione ostativa perche' sarebbe bastato escludere il beneficio per figli non a carico, occupati o meno. Verosimilmente il legislatore e' stato indotto a porre l'ulteriore limitazione presumendo che ci sia incompatibilita' fra lo studio e la prestazione del lavoro retribuito o per avere ritenuto comunque adempiuto da parte del genitore il dovere di mantenimento del figlio per il solo fatto che questi presti un qualche lavoro retribuito, non importa in quale misura; non sembra ci siano altri motivi che possano spiegare il perche' della norma limitativa. Se cosi' e' esistono dubbi di costituzionalita' della disposizione, dal momento che il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli (art. 30 Cost.) dura fino al momento del conseguimento da parte loro dell'autonomia e questa non puo' dirsi raggiunta per il fatto che viene prestato un lavoro retribuito, anche se in misura modesta ed inferiore al limite per essere ritenuto a carico; la disposizione sembra poi illegittima quanto meno per la parte in cui non consente di dimostrare che la prestazione di un lavoro retribuito, che dia un reddito inferiore al livello per essere considerati a carico, per le modalita' in cui viene concretamente esercitato, consente agevolmente la frequenza al corso di studio prescelto. Sembra esservi disparita' di trattamento (art. 3 Cost.) fra coloro che ricevono lo stesso reddito da fonti diverse dal lavoro retribuito, ad esempio da un patrimonio e gli studenti lavoratori; la disposizione sembra contrastare anche con l'art. 34 commi terzo e quarto della Costituzione, rendendo piu' difficile la prosecuzione degli studi gia' intrapresi; con gli artt. 4 e 35 non favorendo e praticamente negando allo studente anche il diritto al lavoro; con l'art. 38, non tutelando i superstiti che si trovino in valide situazioni di impossibilita' di procurarsi i mezzi necessari per mantenersi, perche' studenti; con gli artt. 30 comma primo e 36 comma primo, non consentendo ai genitori di poter provvedere oltre la morte all'adempimento del dovere di mantenere, educare ed istruire i figli assicurando ad essi un'esistenza libera e dignitosa. La questione di costituzionalita' e' rilevante perche', in caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma, la domanda potrebbe essere interamente accolta e non e' manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953 n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella parte in cui esclude per i figli maggiorenni studenti universitari che prestino lavoro retribuito il diritto alla percezione della maggiorazione del 20% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato defunto, o, quanto meno nella parte in cui esclude incondizionatamente il diritto senza consentire la possibilita' di dimostrare la compatibilita' del lavoro prestato con l'adempimento degli obblighi di studio, per contrasto con gli artt. 3, 4, 34, 35, 36, 38 della Costituzione; Sospende il presente giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Sentato della Repubblica. Parma, addi' 28 maggio 1997 Il pretore: Federico 97C0895