N. 39 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 luglio 1997

                                 N. 39
  Ricorso  per  conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il
 19 luglio 1997 (della provincia autonoma di Trento)
 Tribunali  amministrativi  -  Rideterminazione,   con   decreto   del
    Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, della dotazione organica
    del personale amministrativo del TAR di Trento, con riduzione  del
    totale generale da 24 a 14 unita', e con rilevanti modifiche anche
    nell'articolazione  delle  qualifiche  -  Rilevata  violazione dei
    principi dello statuto speciale, nonche' delle norme di attuazione
    statutaria, e delle stesse leggi sull'ordinamento della  giustizia
    amministrativa,  secondo  i  quali  i  provvedimenti relativi alla
    materia  de  qua,  debbono  essere  adottati,  come  infatti   era
    avvenuto, riguardo allo stesso personale del TAR di Trento, per la
    tabella  A,  fissata  in  precedenza  in  base agli artt. 12 e 14,
    d.P.R. 6 aprile 1984, n, 426,  e  per  la  rideterminazione  della
    dotazione  organica  del  personale  amministrativo  della sezione
    autonoma del TAR per la  provincia  di  Bolzano,  operata  con  il
    d.lgs.     6  luglio  1993,  n.  291,  con  le  speciali  forme  e
    procedimento richiesti per le norme di  attuazione  dello  Statuto
    regionale,  assicuranti  la  partecipazione  della regione e delle
    province  autonome all'elaborazione della disciplina da emanare, e
    non,  quindi,  con  l'impugnato  atto  unilaterale  -  Istanza  di
    sospensione.
 (Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 28 aprile
    1997, num. tab. A, q. 3).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 90 e 107; legge 27  aprile  1982,
    n. 186, art. 56; d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, artt. 12 e 14).
(GU n.35 del 27-8-1997 )
   Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di
 Trento,  in  persona  del   presidente   della   Giunta   provinciale
 pro-tempore dott Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della
 Giunta provinciale n. 7470 dell'11 luglio 1997 (all 1), rappresentata
 e  difesa  -  come  da  procura  speciale del 14 luglio 1997 (rep. n.
 020929)  rogata  dall'ufficiale  rogante  dott.  Tommaso  Sussarellu,
 dirigente  del  Servizio  affari generali della provincia autonoma di
 Trento (all 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi
 Manzi di  Roma,  con  domicilio  eletto  in  Roma  presso  lo  studio
 dell'avv.  Manzi,  via  Confalonieri  5,  contro  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, per la  dichiarazione  che  non  spetta  allo
 Stato  di  stabilire  unilatermente,  al  di  fuori  delle  procedure
 statuariamente  previste,  la  dotazione   organica   del   personale
 amministrativo del tribunale regionale di giustizia amministrativa di
 Trento;  nonche' per il conseguente annullamento, previa sospensione,
 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997,
 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 149 del 28
 giugno  1997,  nella  parte  in  cui  alla  tabella  A,    quadro  3,
 determinata tale dotazione organica; per violazione:
     degli  artt.  90 e 107 dello Statuto di autonomia, come nel testo
 unico emanato con il d.P.R. n. 670 del 1972;
     delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 6  aprile  1984,  n.
 426;
     della  legislazione  ordinaria ricognitiva del quadro statutario,
 ed in particolare dell'art. 56 della legge 27 aprile 1982 n. 186;
 per i profili e nei modi di seguito illustrati.
                               F a t t o
   E' pacifico, ed e' ricordato  nelle  stesse  premesse  del  decreto
 oggetto del presente conflitto, che la dotazione organica del TRGA di
 Trento era fino ad oggi fissata dalla tabella A allegata al d.P.R.  6
 aprile  1984,  n.  426, la quale prevedeva una dotazione totale di 24
 unita', distribuite nei diversi ruoli.
   Non e' invece ricordato nelle premesse dell'impugnato decreto -  ma
 e'  ugualmente  certo  -  che  il d.P.R. n. 426 del 1984 aveva natura
 giuridica di norma di attuazione dello  Statuto  di  autonomia  della
 regione  e  delle  province autonome. Esso dunque era stato approvato
 con le procedure previste dall'art. 107 dello stesso Statuto
   D'altronde, l'uso di tali procedure non era certo una discrezionale
 concessione alle autonomie del Trentino-Alto Adige, ma era invece  la
 diretta  conseguenza della assunzione dell'intera materia nell'ambito
 statutario operata dall'art. 90 del d.P.R. n. 670 del 1972: il quale,
 dopo aver disposto che  "nel  Trentino-Alto  Adige  e'  istituito  un
 tribunale  regionale  di giustizia amministrativa",  precisa che cio'
 avverra' "secondo l'ordinamento che verra' stabilito al riguardo". In
 attuazione di tale disposizione  era  stato  appunto  emanato,  nella
 veste  e secondo la procedura delle norme di attuazione, il d.P.R. n.
 426 del 1984.
   Cosi'   stando  le  cose,  appare  ovvio  che  anche  le  eventuali
 successive modifiche delle tabelle dovessero seguire la  stessa  via:
 come  infatti  sin  qui accaduto nella sola occasione in cui vi si e'
 addivenuti, operandosi con il d.lgs.  6  luglio  1993,  n.  291,  una
 variazione  alla  tabella  B  allegata  al predetto d.P.R. n. 426 del
 1984, relativa alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano.
   Inopinatamente dunque la provincia autonoma  di  Trento  ha  dovuto
 constatare  che  con  la tabella A, quadro 3, allegata al d.P.C.M. 28
 aprile 1997 si e'  provveduto  ad  una  complessiva  revisione  della
 dotazione   organca   del   TRGA  di  Trento  che  non  solo  risulta
 quantitativamente restrittiva, portando le relative unita' dal numero
 di 24 al numero di 14,  ma  inoltre  anche  nell'articolazione  delle
 qualifiche  appare - come meglio si dira' - qualitativamente inadatta
 alle specifiche esigenze di inquadramento del  personale  attualmente
 operante in modo qualificato e con piena soddisfazione dell'interesse
 pubblico.
   Tale   nuova  determinazione  della  dotazione  organica  in  senso
 restrittivo e' dunque per il  suo  contenuto  palesemente  limitativa
 della  efficienza  e  della  capacita'  operativa del TRGA di Trento,
 lesiva degli interessi  rappresentati  dalla  provincia  autonoma  di
 Trento.  Essa, inoltre, in quanto assunta al di fuori delle procedure
 statutariamente  previste,  e'  illegittima  per   violazione   delle
 complessive  garanzie  assicurate  dallo Statuto: garanzie che (giova
 sottolinearlo) in questo come  in  altri  casi  non  si  limitano  al
 positivo conferimento alle istitizioni autonome di dirette competenze
 e  risorse, ma comprendono altrettanto essenzialmente l'assicurazione
 di un determinato modo di essere anche degli apparati  che  rimangono
 statali,  o  che  nel  quadro  dello  statuto  vengono istituiti come
 apparati statali,  e  la  garanzia  del  rispetto  delle  particolati
 procedure previste per le norme di attuazione dello Statuto.
                             D i r i t t o
   Come  esposto in narrativa la dotazione organica del TRGA di Trento
 era fino ad oggi stabilita con norma di attuazione dello  Statuto,  e
 precisamente  con il d.P.R. 6 aprile 1984 n. 426, che con la allegata
 tabella A prevedeva una dotazione totale di  24  unita',  distribuite
 nei diversi ruoli.
   La  tabella  A,  quadro 3, del decreto qui impugnato prevede invece
 una dotazione di soltanto 14 unita'.  E'  dunque  palese  che  quanto
 disposto  dalle  norme  di  attuazione  e'  stato modificato in senso
 restrittivo, sopprimendo la previsione di ben 10 unita' di personale.
   Constatato che le nuove  disposizioni  modificano  quanto  disposto
 dalle  norme  di  attuazione, la provincia autonoma di Trento ritiene
 che da questa  circostanze  discenda  inevitabilmente  la  violazione
 delle proprie prerogative statutarie, e l'illegittimita' in parte qua
 del decreto impugnato.
   Infatti,  lo  Stato  non  puo'  disporre  con  un  semplice decreto
 unilateralmente concepito ed emanato della  materia  che  ha  formato
 oggetto  di  normativa  di  attuazione  dello Statuto, secondo quanto
 previsto dall'art. 90 di questo.
   Non si tratta soltanto di affermare - sul  piano  della  competenza
 delle   fonti  -  che  la  materia  richiede  di  per  se',  data  la
 collocazione  statutaria  del  TRGA  di  Trento,  la   procedura   di
 attuazione,  ma  anche  di  constatare che, una volta che le norme di
 attuazione  abbiano  anche  concretamente  disciplinato  la  materia,
 nessuna modifica di tale normazione puo' conseguire - sul piano della
 stesso   ordinamento   gerarchico  delle  fonti  -  con  decreto  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Quanto ora  esposto  risulta  non  solo  non  contraddetto,  ma  al
 contrario confermato dalla legislazione ordinaria statale.
   Se  infatti  e' vero che l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
 n. 29 del 1993, dispone che "nelle amministrazioni di cui al comma 1,
 la consistenza delle piante organiche e' determinata previa  verifica
 dei  carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del
 Consiglio dei Minrstri, su proposta del Ministro competente formulata
 d'intesa con il Ministero del tesoro  e  con  il  Dipartimento  della
 funzione    pubblica",    limitandosi    il    ricorso   alla   legge
 all'eventualita' che "la definizione delle piante organiche  comporti
 maggiori  oneri finanziari", e' palese che tale disposizione, proprio
 per il suo carattere di normazione generale,  non  incide  per  nulla
 sulla specialita' di quanto disposto per il Trentino-Alto Adige.
   Puntuale  conferma  di  cio'  si  ottiene considerando la normativa
 specifica relativa al  personale  delle  giurisdizioni  ammistrative.
 Infatti  l'art.  18  del  d.P.R.  25 novernbre 1995, n. 580 (cui pure
 l'impugnato decreto sotto diverso profilo si  riporta)  espressamente
 dispone  in  relazione  alle  "piante  organiche di cui alla legge 27
 aprile 1982, n. 186" che le relative variazioni saranno disposte  con
 decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri (su proposta del
 presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i ministri del tesoro
 e della funzione pubblica). Ma la legge 27 aprile 1982, n.  186,  cui
 tale  normativa  espressamente  si  riporta,  puntualmente stabilisce
 all'art 56  che  "l'ordinamento  e  la  disciplina  degli  organi  di
 giustizia   amministrativa  nella  regione  Trentino-Alto  Adie  sono
 regolati dal Titolo IX del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e  relative
 norme di attuazione".
   Dunque  anche  nella  legislazione  ordinaria e regolamentare dello
 Stato e' codificato quel principio di  specialita'  della  condizione
 giuridica  del  TRGA  di  Trento  che discende dalla sua collocazione
 statutaria,  e  dall'essere  esso  ricompreso  nel  pacchetto   delle
 speciali garanzie date al Trentino-Alto Adige.
   D'altronde,  nella  logica  propria  del sistema statutario e delle
 norme di attuazione non poteva essere diversamente. E' chiaro infatti
 che la fonte "norme di attuazione",  benche'  abbia  nella  gerarchia
 delle  fonti  rango  legislativo  per  evidenti ragioni di necessita'
 giuridica nel rapporto con le altre fonti dell'ordinamento, dal punto
 di vista delle garanzie  statutarie  si  caratterizza  non  tanto  in
 relazione  al valore suo proprio come fonte, quanto in relazione allo
 speciale procedimento previsto per la  sua  emanazione,  procedimento
 che  assicura  la  partecipazione  della  regione  e  delle  province
 autonome all'elaborazione della normativa attuativa.
   E' chiaro  dunque  che  non  solo  si  tratta  di  fonte  normativa
 tutt'affatto particolare, che non essendo "legge" neppure puo' essere
 coinvolta  dai  processi  di "delegificazione" (in un certo senso, si
 tratta gia' in se' di una  delegificazione,  essendosi  generata  una
 stabile  competenza  normativa  del  Governo),  ma che soprattutto si
 tratta di una fonte specialissima in cio', che essa e'  destinata  ad
 ospitare  al  proprio  interno  la  collaborazione  tra lo Stato e le
 autonomie interessate nella redazione delle norme. Ed e' evidente che
 una siffatta funzione non puo' essere abbandonata  in  vista  di  una
 generica "delegificazione", ne' sostituita da questa.
   Di  qui la palese illegittimita' del decreto impugnato, nella parte
 in cui dispone in relazione  alla  dotazione  organica  del  TRGA  di
 Trento, ed il suo contrasto con il sistema delle garanzie statutarie.
   Sull'istanza di sospensione.
   Il  buon  fondamento del ricorso emerge, ad avviso della ricorrente
 provincia autonoma di Trento, da quanto svolto nei motivi in diritto.
   Per illustrare qui in particolare i gravi motivi  che  giustificano
 la  richiesta  di  sospensione  cautelare del provvedimento, conviene
 ricordare che l'organizzazione amministrativa del TRGA di  Trento  si
 trova  attualmente  in  una  delicata  situazione  di transizione. In
 effetti, tutto il personale di cui esso si avvale e'  stato  ad  esso
 destinato  -  in applicazione degli artt. 12 e 15 del d.P.R. 6 aprile
 1984, n. 426 - in una situazione che per 14  persone  e'  di  comando
 (parte  dalla  regione  Trentino-Alto  Adige,  parte  dalla provincia
 autonoma di Trento, parte dal  comune  di  Trento),  mentre  per  una
 ulteriore unita' e' di distacco temporaneo (dal TAR della Calabria).
   Tale  situazione  (che era prevista per un periodo di 4 anni) si e'
 poi consolidata di fatto, in assenza  di  una  norma  a  regime  che,
 definendo  le  modalita'  di  copertura  dei  posti,  consentisse  il
 passaggio del personale nell'organico. Cio' significa che, mentre  da
 un    lato   il   personale   interessato   ha   acquistato   un'alta
 professionalita', dall'altro esso opera ancora in  una  posizione  di
 totale precarieta'.
   Per  rimediare a tale situazione - alla lunga non piu' sopportabile
 - la provincia autonoma di Trento ha operato in sintonia con il  TRGA
 per  giungere  a  nuove  norme di attuazione (attualmente in corso di
 elaborazione) per la definizione della questione.
   Ora, l'impugnato decreto non solo,  come  detto,  decurta  in  modo
 drastico  ed  eccessivo la dotazione organica del TRGA di Trento ma -
 quel che e' forse peggio - la struttura in modo  tale  da  creare  un
 ostacolo   pressoche'   insormontabile   all'inquadramento   del  suo
 qualificato personale, che per  conseguire  l'inquadramento  dovrebbe
 accettare  un rilevante ridimensionamento stipendiale e la precisione
 di qualunque minima possibilita' di carriera.
   In altre parole, il decreto impugnato fa esattamente  il  contrario
 di  cio'  che  dal  punto  di  vista  locale  e' necessario: anziche'
 modificare la dotazione esistente  in  meglio  -  che  non  significa
 aumento  numerico,  ma  riqualificazione  delle  posizioni funzionali
 previste  -  la  modifica  in   peggio,   operando   un   complessivo
 depauperamento  delle  funzioni  superiori.  Tutto  cio' mentre e' in
 corso il delicato processo delle opzioni per il futuro transito.  Ora
 la  situazione  derivante  dal  d.P.C.M.    qui  impugnato  non  solo
 "tradisce" gli affidamenti anche soggettivi che nel corso  del  tempo
 sono evidentemente andati maturando ma - cio' che conta anche di piu'
 -  oggettivamente  rischia di compromettere in modo irrimediabilmente
 la funzionalita' operativa del tribunale, che e' invece fino ad  oggi
 risultata estremamente soddisfacente.
   Vi  sarebbe infatti l'imminentissimo pericolo - quasi la certezza -
 di un mancato esercizio delle opzioni di inquadramento, e percio' che
 il  tribunale  regionale  di  giustizia   amministrativa   si   trovi
 d'improvviso  senza  dipendenti  di  segreteria,  con  la conseguente
 immediata paralisi anche dell'attivita' giurisdizionale. Infatti,  la
 sostituzione  del  personale  oggi  operante  non potrebbe essere che
 difficoltosa  e lentissima:  sia perche' non risulta vi siano esuberi
 in altro settore dell'amministrazione Consiglio di Stato -  TAR,  sia
 perche'   la   mobilita'   del  personale  di  altre  amministrazioni
 richiederebbe tempi non prevedibili e comunque condurrebbe  a  Trento
 personale necessariamente privo della formazione specifica necessaria
 per la speciale attivita' di una amministrazione della giustizia.
   Ne'  a  questa  situazione,  una  volta  che  si fosse determinata,
 potrebbero in alcun modo rimediare sul piano dei fatti  le  eventuali
 norme  di  attuazione  che  fossero emanate a seguito delle procedure
 attualmente in corso presso la Commissione dei 12.
   Tutto cio' premesso, la ricorrente provincia  autonoma  di  Trento,
 come  sopra  rappresentata  e difesa, chiede voglia l'eccellentissima
 Corte costituzionale in via cautelare sospendere l'atto impugnato  in
 via  definitiva  dichiarare  che  non  spetta allo Stato di stabilire
 unilateralmente,  al  di  fuori   delle   procedure   statutariamente
 previste,  la  dotazione  organica  del  personale amministrativo del
 tribunale regionale di giustizia amministrativa  di  Trento;  nonche'
 conseguentemente annullare il d.P.C.M. 28 aprile 1997, nella parte in
 cui  alla  tabella A, quadro 3, determina tale dotazione organica per
 violazione delle disposizioni aventi rango costituzionale,  attuativo
 ed ordinario indicate in premessa.
     Padova-Roma, addi' 16 luglio 1997
           Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
 97C0898