N. 270 ORDINANZA 18 - 23 luglio 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento delle acque - Trattamento sanzionatorio penale - Biocidi e loro derivati - Possibile incertezza sugli elementi costitutivi del reato - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenze nn. 312/96 e 414/95 - Locuzione di natura tecnica e sufficientemente determinante la sostanza pericolosa - Manifesta infondatezza. (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132, artt. 9 e 18, in relazione al n. 2 dell'allegato elenco secondo). (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).(GU n.32 del 6-8-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose), in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal pretore di Trento, sezione distaccata di Mezzolombardo, nel procedimento penale a carico di Romano Weber, iscritta al n. 1304 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 nel corso di un procedimento penale promosso per essere stato effettuato senza autorizzazione, nello svolgimento di un'attivita' produttiva, lo scarico nel sottosuolo di acque reflue contenenti una sostanza biocida (la difenilammina), il pretore di Trento, sezione distaccata di Mezzolombardo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose), in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, che comprende i "biocidi e loro derivati" tra le sostanze che possono avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee, sicche' e' richiesta una specifica autorizzazione per lo scarico indiretto di acque reflue e rifiuti contenenti tali sostanze, in mancanza della quale sono applicabili le sanzioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modifiche ed integrazioni; che, ad avviso del giudice rimettente, l'uso del termine generico "biocidi" da parte del legislatore comporterebbe una obiettiva incertezza sugli elementi costitutivi del reato, essendo diverse le valutazioni scientifiche su cio' che deve definirsi biocida, sicche', in ragione di tale incertezza, sarebbe violato il principio che impone la determinatezza della fattispecie penale (art. 25, secondo comma, Cost.); che, inoltre, essendo generico il significato del termine "biocidi", resterebbe affidato alla discrezionalita' dell'autorita' giudiziaria perseguire o meno determinati comportamenti, con conseguente lesione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacche' potrebbero essere trattate in modo diverso situazioni identiche; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Considerato che la questione di legittimita' costituzionale riguarda essenzialmente il principio di legalita' in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), il quale implica che la legge determini in modo specifico il fatto previsto come reato consentendo quindi di individuare con sufficiente precisione la condotta sanzionata penalmente e di distinguere con chiarezza la sfera del lecito da quella dell'illecito, orientando preventivamente la condotta dei consociati; che la legge, nel delineare i fatti che costituiscono reato, puo' ricorrere a locuzioni di uso comune o a termini il cui significato puo' essere ricavato da nozioni non giuridiche, purche' sia comprensibile e sufficientemente determinata la condotta punita con sanzioni penali (sentenze n. 312 del 1996 e n. 414 del 1995); che la norma penale denunciata sanziona una condotta che provoca l'inquinamento idrico mediante sostanze pericolose, la cui determinazione ed individuazione ha carattere tecnico; che la locuzione "biocidi", conosciuta nel linguaggio tecnico e scientifico, e' gia' compresa nella direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 (80/68/CEE), che obbliga gli Stati membri della Comunita' europea a prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto a sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili, direttiva alla quale e' stata data attuazione con il decreto legislativo n. 132 del 1992; che i biocidi rientrano nel catasto nazionale dei rifiuti speciali (istituito con il d.m. 26 aprile 1989) e sono sostanze altre volte prese in considerazione dal legislatore nel sistema di tutela ambientale, accanto ai pesticidi ed alle sostanze fitofarmaceutiche, per delineare anche altre ipotesi di reato (d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e, ora, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133); che la condotta sanzionata penalmente dalla norma denunciata, in una materia che necessariamente ha carattere tecnico, e' quindi sufficientemente determinata; che non sussiste neanche la disparita' di trattamento di casi analoghi, denunciata sul presupposto, non fondato, della discrezionale e, nei diversi casi, variabile determinazione delle sostanze biocide da parte dell'interprete; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose), in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Trento, sezione distaccata di Mezzolombardo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0911