N. 270 ORDINANZA 18 - 23 luglio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (Tutela  dell')  -  Inquinamento delle acque - Trattamento
 sanzionatorio penale - Biocidi e loro derivati - Possibile incertezza
 sugli   elementi   costitutivi   del   reato   -   Riferimento   alla
 giurisprudenza della Corte in materia (sentenze nn. 312/96 e 414/95 -
 Locuzione  di  natura  tecnica  e  sufficientemente  determinante  la
 sostanza pericolosa - Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132, artt. 9 e 18, in relazione al  n.  2
 dell'allegato elenco secondo).
 
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
 
(GU n.32 del 6-8-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.     Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9  e  18  del
 d.lgs.  27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE
 concernente la protezione delle acque  sotterranee  dall'inquinamento
 provocato  da  certe  sostanze  pericolose), in relazione al numero 2
 dell'allegato  elenco  II,  promosso  con  ordinanza  emessa  il   23
 settembre   1996   dal  pretore  di  Trento,  sezione  distaccata  di
 Mezzolombardo, nel procedimento penale  a  carico  di  Romano  Weber,
 iscritta  al n.   1304 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  50,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  4  giugno  1997  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 nel corso di
 un  procedimento  penale  promosso  per essere stato effettuato senza
 autorizzazione, nello  svolgimento  di  un'attivita'  produttiva,  lo
 scarico  nel  sottosuolo  di  acque  reflue  contenenti  una sostanza
 biocida (la difenilammina), il pretore di Trento, sezione  distaccata
 di Mezzolombardo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo
 comma,   e   3   della   Costituzione,   questione   di  legittimita'
 costituzionale degli artt.  9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132
 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle
 acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da  certe  sostanze
 pericolose),  in  relazione  al numero 2 dell'allegato elenco II, che
 comprende i "biocidi e loro derivati" tra  le  sostanze  che  possono
 avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee, sicche' e' richiesta
 una specifica autorizzazione per lo scarico indiretto di acque reflue
 e  rifiuti  contenenti  tali  sostanze,  in mancanza della quale sono
 applicabili le sanzioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per
 la tutela delle acque dall'inquinamento) e  successive  modifiche  ed
 integrazioni;
     che, ad avviso del giudice rimettente, l'uso del termine generico
 "biocidi"  da  parte  del  legislatore  comporterebbe  una  obiettiva
 incertezza sugli elementi costitutivi del reato, essendo  diverse  le
 valutazioni scientifiche su cio' che deve definirsi biocida, sicche',
 in  ragione  di  tale  incertezza,  sarebbe  violato il principio che
 impone la determinatezza della fattispecie penale (art.  25,  secondo
 comma, Cost.);
     che,   inoltre,  essendo  generico  il  significato  del  termine
 "biocidi", resterebbe affidato alla  discrezionalita'  dell'autorita'
 giudiziaria   perseguire   o   meno  determinati  comportamenti,  con
 conseguente lesione del principio  di  eguaglianza  (art.  3  Cost.),
 giacche'  potrebbero  essere  trattate  in  modo  diverso  situazioni
 identiche;
     che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile o, in subordine, infondata.
   Considerato   che   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 riguarda essenzialmente il principio di legalita' in  materia  penale
 (art.    25,  secondo  comma,  Cost.),  il quale implica che la legge
 determini in modo specifico il fatto previsto come reato  consentendo
 quindi   di   individuare  con  sufficiente  precisione  la  condotta
 sanzionata penalmente e di distinguere con  chiarezza  la  sfera  del
 lecito   da   quella  dell'illecito,  orientando  preventivamente  la
 condotta dei consociati;
     che la legge, nel delineare i fatti che costituiscono reato, puo'
 ricorrere a locuzioni di uso comune o a termini  il  cui  significato
 puo'   essere   ricavato  da  nozioni  non  giuridiche,  purche'  sia
 comprensibile e sufficientemente determinata la condotta  punita  con
 sanzioni penali (sentenze n. 312 del 1996 e n. 414 del 1995);
     che  la norma penale denunciata sanziona una condotta che provoca
 l'inquinamento  idrico   mediante   sostanze   pericolose,   la   cui
 determinazione ed individuazione ha carattere tecnico;
     che  la  locuzione "biocidi", conosciuta nel linguaggio tecnico e
 scientifico, e' gia' compresa nella direttiva del  Consiglio  del  17
 dicembre  1979  (80/68/CEE),  che  obbliga  gli  Stati  membri  della
 Comunita' europea a prevenire l'inquinamento delle acque  sotterranee
 dovuto  a sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili, direttiva
 alla quale e' stata data attuazione con  il  decreto  legislativo  n.
 132 del 1992;
     che  i  biocidi  rientrano  nel  catasto  nazionale  dei  rifiuti
 speciali (istituito con il d.m. 26 aprile 1989) e sono sostanze altre
 volte prese in considerazione dal legislatore nel sistema  di  tutela
 ambientale,  accanto ai pesticidi ed alle sostanze fitofarmaceutiche,
 per delineare anche altre ipotesi di reato (d.P.R. 10 settembre 1982,
 n. 915 e, ora, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; d.lgs. 27 gennaio 1992,
 n. 133);
     che la condotta sanzionata penalmente dalla norma denunciata,  in
 una  materia  che  necessariamente  ha  carattere  tecnico, e' quindi
 sufficientemente determinata;
     che non sussiste neanche la disparita'  di  trattamento  di  casi
 analoghi,   denunciata   sul   presupposto,      non  fondato,  della
 discrezionale e, nei diversi  casi,  variabile  determinazione  delle
 sostanze biocide da parte  dell'interprete;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n.  132
 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle
 acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da  certe  sostanze
 pericolose),  in  relazione  al  numero  2  dell'allegato  elenco II,
 sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo  comma,  e  3  della
 Costituzione,   dal   pretore   di   Trento,  sezione  distaccata  di
 Mezzolombardo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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