N. 275 SENTENZA 18 - 25 luglio 1997

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e regione.
 
 Nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle
 aziende  ospedaliere siciliane - Ricusazione del visto da parte della
 sezione regionale di controllo della Corte dei  conti  -  Intervenuta
 sostituzione  dei direttori generali da parte della regione con nuovi
 decreti - Insussistenza di un interesse delle parti al  conflitto  di
 attribuzioni - Inammissibilita'.
 
(GU n.33 del 13-8-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso della regione siciliana, notificato
 il 5 settembre 1996 depositato in cancelleria il  9  successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito della deliberazione n.
 50/1996 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei  conti  per
 la  regione  siciliana  nell'adunanza  29  giugno  1996, in ordine ai
 decreti presidenziali nn. 189/Gab. del 7 luglio 1995, 271/Gab. del  4
 ottobre  1995  e  371/Gab. del 23 dicembre 1995, relativi alle nomine
 dei direttori generali delle Aziende unita' sanitarie locali e  delle
 Aziende  ospedaliere  della Sicilia ed iscritto al n. 24 del registro
 conflitti 1996;
   Visto l'atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore
 Carlo Mezzanotte;
   Uditi gli avvocati Francesco Torre  e  Francesco  Castaldi  per  la
 regione  siciliana  e  l'avvocato  dello  Stato  Oscar Fiumara per il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Il Presidente della regione  siciliana  propone  conflitto  di
 attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
 in  relazione  alla  deliberazione  n.  50  del  1996, adottata dalla
 sezione di controllo della Corte dei conti per la  regione  siciliana
 nell'adunanza  del  29  giugno 1996, di ricusazione del visto e della
 registrazione dei decreti del presidente della regione n. 189  del  7
 luglio 1995, n. 271 del 4 ottobre 1995 e n. 371 del 23 dicembre 1995,
 concernenti   nomine  di  direttori  generali  delle  Aziende  unita'
 sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere siciliane.
   La regione rileva che, dalla lettura dell'atto impugnato, il  visto
 risulterebbe essere stato negato per violazione dei principi generali
 in materia concorsuale, per incoerenza del procedimento rispetto alle
 finalita'  perseguite  dalla  legge di riforma del Servizio sanitario
 nazionale, per contraddittorieta' di comportamento,  per  illogicita'
 ed   irrazionalita'   dei   criteri  di  scelta,  per  disparita'  di
 trattamento, e, infine, per contrasto con il principio costituzionale
 di eguaglianza.
   Ad avviso della ricorrente, tali rilievi travalicherebbero i limiti
 del  sindacato  di  legittimita'  e  sarebbero  quindi  lesivi  della
 competenza  costituzionalmente  e  statutariamente  riconosciuta alla
 regione siciliana dall'art. 116 della Costituzione e dagli artt.  17,
 lettere b) e c), e 20 dello statuto (legge costituzionale 26 febbraio
 1948,  n.  2, conversione in legge costituzionale dello statuto della
 regione siciliana, approvato col d.lgs. 15 maggio  1946,  n.  455)  e
 dalle  relative norme di attuazione approvate con d.P.R. del 9 agosto
 1956, n. 1111  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
 siciliana  in  materia  di  igiene,  sanita'  pubblica  ed assistenza
 sanitaria).  Tale  lesione  permetterebbe  l'immediata   impugnazione
 dell'atto  per  conflitto di attribuzione, nonostante la possibilita'
 offerta dall'ordinamento del ricorso alle sezioni riunite della Corte
 dei conti per la regione.
   Per cio' che riguarda, in primo luogo, la censura di violazione  di
 legge,  la  regione ritiene che la Corte dei conti non terrebbe conto
 della nuova disciplina statale, dettata dall'art. 1 del decreto-legge
 n. 512 del  27  agosto  1994  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
 organizzazione delle Unita' sanitarie locali), convertito nella legge
 n.  590  del  17  ottobre 1994, che consentirebbe la nomina con unico
 decreto dei direttori generali delle Aziende USL  e  ospedaliere:  la
 scelta   del   procedimento   unico   risponderebbe   quindi   ad  un
 apprezzamento di merito non sindacabile dalla Corte dei conti.
   La regione contesta  anche  il  riscontrato  vizio  di  carenza  di
 motivazione    in   quanto   le   norme   in   materia   lascerebbero
 all'Amministrazione tutta la discrezionalita'  che  caratterizzerebbe
 le nomine a scelta, quali atti di alta amministrazione. La normativa,
 infatti,  obbligherebbe  solo alla cosiddetta "giustificazione" e non
 alla vera e propria motivazione: e  l'esigenza  di  "giustificazione"
 dei   provvedimenti  regionali  censurati  sarebbe  stata  ampiamente
 soddisfatta.
   Per quel che riguarda poi i rilievi sui criteri seguiti dal Governo
 regionale per le singole nomine, la regione ricorrente osserva che  i
 rilievi   stessi  (preferenza  accordata  agli  aspiranti  muniti  di
 esperienza dirigenziale nel settore  sanitario  pubblico;  preferenza
 per   i  commissari  e  i  vice  commissari  delle  USL  provinciali;
 preferenza accordata ad alcuni vice commissari rispetto ai commissari
 della medesima USL; limitazione della scelta ai funzionari in  carica
 alla  data  del  5 luglio 1995; priorita' concessa ai coordinatori di
 strutture ubicate nel  territorio  della  regione;  destinazione  dei
 direttori  nominati all'una o all'altra Azienda) atterrebbero tutti a
 profili di merito  e  in  quanto  tali  sarebbero  lesivi  delle  sue
 competenze.
   Di   conseguenza,   la   regione   siciliana,  dopo  aver  rilevato
 conclusivamente  che  la  divisibilita'   del   primo   provvedimento
 sottoposto al controllo non giustificherebbe la mancata registrazione
 di  tutte  le  nomine, chiede alla Corte costituzionale di sospendere
 l'atto impugnato e di annullarlo, accogliendo il ricorso.
   2. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, per affermare l'inammissibilita' o comunque l'infondatezza del
 ricorso della regione siciliana.
   Dopo una sintetica esposizione dei rilievi mossi  dalla  Corte  dei
 conti  alle  delibere regionali, l'Avvocatura sostiene che il ricorso
 della regione non fornirebbe elementi da  cui  trarre  la  denunciata
 violazione  di  precetti  costituzionali.  Unico  motivo  del ricorso
 sarebbe la lamentata contestazione, da parte della Corte  dei  conti,
 di   vizi  di  merito  quali  vizi  di  legittimita'  e  tale  motivo
 risulterebbe infondato e non espressivo di violazioni costituzionali.
   L'infondatezza di una censura di legittimita' non si trasformerebbe
 necessariamente, come sembrerebbe  intendere  il  ricorso  regionale,
 nella  rilevazione  di  un  vizio di merito e quindi in una invasione
 della competenza regionale; la convinzione  della  regione  circa  la
 piena    legittimita'    dei    propri   provvedimenti,   ad   avviso
 dell'Avvocatura, avrebbe dovuto tradursi in un  ricorso  per  riesame
 alle sezioni regionali riunite e non in un conflitto di attribuzione.
   Quanto  alla  richiesta  di  sospensione  dell'atto impugnato, essa
 sarebbe priva di fondamento e contraria all'interesse pubblico ad una
 gestione corretta ed efficiente della sanita' regionale.
   3. - Nel corso dell'udienza pubblica la regione siciliana ha  fatto
 presente  di aver provveduto a sostituire con nuovi decreti di nomina
 quelli annullati dalla sezione regionale di controllo della Corte dei
 conti con l'atto in relazione al quale e' proposto il  conflitto,  ed
 ha  chiesto  che  venga  dichiarata  la  cessazione della materia del
 contendere.
   A tale richiesta si e' associata, per il Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato.
                         Considerato in diritto
   1.  - Il conflitto di attribuzione proposto dalla regione siciliana
 trae origine dalla delibera  della  sezione  regionale  di  controllo
 della  Corte dei conti, con la quale e' stato ricusato il visto ed e'
 stata negata la registrazione dei decreti del presidente della stessa
 regione di nomina dei direttori generali delle Aziende  USL  e  delle
 Aziende  ospedaliere  regionali. A giudizio della ricorrente, poiche'
 ricusazione del visto e diniego della registrazione  sarebbero  stati
 determinati   da  motivi  di  merito  e  non  solo  di  legittimita',
 risulterebbero lese le attribuzioni che lo statuto di autonomia e  le
 norme di attuazione dello stesso conferiscono alla regione in materia
 di  igiene  e  sanita'  pubblica e di assistenza sanitaria (art.  17,
 lettere b) e c) dello statuto; d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111).
   2. - Il ricorso e' inammissibile.
   Successivamente  alla  promozione  del  conflitto,  la  regione  ha
 infatti sostituito, con nuovi decreti di nomina, i direttori generali
 delle   Aziende  USL  e  delle  Aziende  ospedaliere  alle  quali  si
 riferivano le nomine  oggetto  della  ricusazione  del  visto  e  del
 diniego  di  registrazione  da  parte  della  Corte  dei conti, ed ha
 chiesto in udienza che venga dichiarata la cessazione  della  materia
 del contendere. A tale richiesta ha aderito l'Avvocatura dello Stato.
   Dalle  dichiarazioni  delle  parti puo' desumersi che, ad avviso di
 entrambe, a seguito dei  procedimenti  volti  alla  sostituzione  dei
 direttori  generali,  sia  venuto  meno  l'interesse  al conflitto di
 attribuzione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla
 regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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