N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1996- 14 aprile 1997
N. 237 Ordinanza emessa il 16 gennaio-13 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 aprile 1997) dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Campania sul ricorso proposto da Toro Teresa contro la D.P.T. Roma Pensioni - Pensione ordinaria di riversibilita' - Diritto alla pensione di riversibilita' di vedova di dipendente statale separata legalmente per propria colpa con sentenza passata in giudicato - Esclusione - Disparita' di trattamento rispetto alle vedove dei dipendenti degli enti locali e degil agenti di commercio in relazione alle quali la Corte, rispettivamente con le sentenze nn. 346/1993 e 1009/1988, ha dichiarato costituzionalmente illegittime norme di analogo contenuto - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1009/1988, 450/1989 e 346/1993. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, comma quarto). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.37 del 10-9-1997 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1054 M. del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Toro Teresa, nata il 3 luglio 1904, vedova di Di Guglielmo Armando, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franco Chirico in Salerno corso V. Emanuele n. 14, avverso la nota della D.P.T. di Roma n. 182388 deI 22 marzo 1989; Esaminati gli atti ed i documenti di causa; Visti gli artt. 3, 38 e 134 della Costituzione e 23 secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli artt. 81 ed 88 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Uditi, nella pubblica udienza del 16 gennaio 1996, il relatore nella persona del consigliere dott. Vittorio Cudillo e l'avv. Gabriele Pappagallo, per delega dell'avv. Franco Chirico. Ritenuto in fatto Con provvedimento della D.P.T. di Roma n. 51313 del 31 agosto 1983, veniva respinta, ai sensi dell'art. 81 quarto comma del d.P.R. n. 1092/1973, l'istanza avanzata in data 21 settembre 1978 dalla sig.ra Toro Teresa, vedova del colonnello Di Guglielmo Armando deceduto il 20 ottobre 1977, con la quale era stata chiesta la riversibilita' della pensione ordinaria, iscrizione n. 4774491, gia' in godimento dal defunto marito, con la motivazione della sussistenza di sentenza di separazione personale per colpa della richiedente. Successivamente la ricorrente, con istanze del 2 giugno e del 12 novembre 1988, chiedeva alla Direzione provinciale del tesoro di Roma il riesame della pratica, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 286 del 28 luglio 1987 e dell'ottobre 1988, con le quali era stato affermato il diritto della vedova alla pensione di riversibilita', ancorche' separata per sua colpa. Con il provvedimento impugnato, n. 182388 del 22 marzo 1989, la predetta D.P.T. respingeva l'istanza del 15 giugno 1988, confermando il diniego di concessione, sull'assunto che la Sentenza della Corte costituzionale n. 1009/1988 - con la quale era stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente la natura ed i compiti dell'Enasarco, nella parte in cui escludeva ildiritto a pensione del coniuge superstite, separato legalmente per sua colpa - non aveva travolto, essendo esplicitamente riferita soltanto alla norma sopracitata, anche l'analoga disposizione contenuta nell'art. 81 quarto comma del d.P.R. 1092/1973. Con il ricorso in esame, la sig.ra Toro, opponeva che gli artt. 81 quarto comma ed 88 quarto e quinto comma del d.P.R. 1092/1973 prevedevano, a favore della vedova separata per sua colpa, un assegno alimentare e richiamava le sentenze della Corte costituzionale n. 14/1980, n. 286/1987 e n. 1009/1988, con la prima delle quali si era auspicato l'intervento del legislatore in favore delle vedove separate per loro colpa e con le altre era stata dichiarata l'illegittimita' di norme che escludevano le stesse dalla riversibilita'. Concludeva, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione in questione o, in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 81 quarto comma ed 88 quarto e quinto comma del d.P.R. 1092/1973, regolanti il trattamento delle vedove degli impiegati civili e militari dello Stato, separate per loro colpa, con evidente disparita' di trattamento nei confronti delle vedove di pensionati INPS ed Enasarco. Con comparsa del 5 gennaio 1996, si costituiva per la ricorrente l'avv. Franco Chirico il quale, in merito alla legittimita' costituzionale dell'art. 81 quarto comma, evidenziava la situazione paradossale, creatasi a seguito di sentenze della Corte costituzionale, per cui la vedova soggetta al d.P.R. n. 1092/1973, separata per sua colpa, alla quale con la disposizione in questione veniva riconosciuto un assegno alimentare, trovasi attualmente in situazione di deteriore trattamento, essendo stata dichiarata, con riferimento ad altri regimi previdenziali, la illegittimita' costituzionale delle norme negative del diritto al trattamento di riversibilita'. Secondo la tesi difensiva, il capovolgimento del sistema era iniziato con la sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 15 febbraio 1980, con la quale si era auspicato un intervento legislativo per l'estensione ad altre categorie dell'assegno alimentare ed era proseguito con le sentenze n. 286/1987, 1009/1988 e 450/1989, con le quali, con riferimento ai regimi previdenziali dell'I.N.P.S e dell'Enasarco, era stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle norme che limitavano il diritto alla riversibilita' al mancato addebito della separazione. Si deduceva, pertanto, la violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento fra regime previdenziale pubblico generale da una parte e regimi pubblici speciali o privati dall'altra. All'odierna pubblica udienza, l'avv. Pappagallo si e' riportato alle memorie difensive in atti. Considerato in diritto L'art. 81 quarto comma del d.P.R. n. 1092/1973 dispone che la pensione di riversibilita' non spetta alla vedova, quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto un assegno alimentare che, per il successivo art. 88, e' pari al 20% della pensione diretta. Limitandosi le norme di altri ordinamenti previdenziali alla previsione dell'esclusione della vedova separata con colpa dal diritto alla pensione di riversibilita', senza contemporaneamente prevedere la corresponsione di un assegno alimentare in caso di bisogno, varie furono le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in merito a tale disparita' di trattamento, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 14 del 15 febbraio 1980 - pur ritenendo che l'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui disponeva che il coniuge separato non aveva diritto alla pensione di riversibilita', non si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione - auspicava che il legislatore stabilisse come al coniuge colpevole potessero essere corrisposti un assegno o una pensione alimentari e percio' condizionati allo stato di bisogno, similmente a quanto effettuato con gli artt. 81 ed 88 del d.P.R. 1092/1973, in relazione ai dipendenti civili e militari dello Stato. Successivamente la predetta Corte, con le decisioni di seguito elencate ed in relazione alle norme di fianco indicate, ne dichiarava invece la illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui escludevano dalla pensione di riversibilita' il coniuge separato per sua colpa: sentenza n. 286 del 28 luglio 1987: l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 39/1945 (nel testo sostituito dall'art. 7 legge 1338/1962 e riprodotto dall'art. 24 legge n. 153/1969) e l'art. 23 quarto comma della legge n. 1357/1962 (disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia; riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari); sentenza n. 1009 del 3 novembre 1988: l'art. 20, primo comma lett. a) della legge 2 febbraio 1973 n. 12 (natura e compiti Enasarco); sentenza n. 450 del 27 luglio 1989: l'art. 31, primo comma lett. a) della legge n. 859/1965, l'art. 22, primo comma della legge n. 1450/1956, l'art. 21, primo comma della legge n. 889/1971, l'art. 21, primo comma lett. a) della legge n. 1100/1971 e l'art. 5, primo comma n. 1 della legge n. 296/1975 (norme di previdenza per il personale di volo, per quello addetto ai pubblici servizi di telefonia ed ai pubblici servizi di trasporto, per i consulenti del lavoro e per gli addetti alle abolite imposte di consumo); sentenza n. 346 del 28 luglio 1993: il combinato disposto dell'art. 38, primo comma del regio decreto-legge n. 680/1938 e dell'art. 7, secondo comma della legge n. 1646/1962 (pensioni del personale iscritto alla CPDEL). In considerazione della nuova situazione normativa creatasi a seguito delle riportate decisioni, la censura di incostituzionalita' proposta dalla ricorrente, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, appare non manifestamente infondata, risultando evidente la disparita' di trattamento, attualmente a sfavore dei coniugi degli impiegati civili e militari della Stato separati con addebito, per i quali e' tuttora valida la norma limitativa contenuta nel quarto comma dell'art. 81 del d.P.R. n. 1092/1973, nei confronti dei coniugi di altri dipendenti che, per effetto di dette sentenze, mentre in precedenza, se separati con colpa, non avevano diritto neppure all'assegno alimentare, hanno attualmente diritto alla pensione di riversibilita'. Per effetto infatti delle riportate decisioni della Corte costituzionale, che hanno comportato la caducazione, nell'ambito di regimi previdenziali generali e speciali anche del pubblico impiego, delle norme che, in caso di separazione con addebito, escludevano il diritto del coniuge al trattamento di riversibilita', si e' creata un'evidente discriminazione, pur non apparendo il rapporto d'impiego dissimile nella sostanza, tra i soggetti rientranti nella predetta normativa ed i dipendenti civili e militari dello Stato, sottoposti invece al d.P.R. n. 1092/1973, tuttora comportante, per il coniuge separato con addebito, l'esclusione dal diritto al trattamento di riversibilita'. Di conseguenza, tali ultimi soggetti che in precedenza godevano, rispetto agli altri, di un trattamento di privilegio, grazie all'assegno alimentare, se pur condizionato allo stato di bisogno, previsto dall'art. 81 in questione, si sono, per quanto detto, poi trovati in situazione deteriore rispetto a quella di appartenenti ad altri sistemi previdenziali. In considerazione di quanto piu' volte affermato dalla stessa Corte costituzionale sull'unitarieta', nel sistema pubblico e privato, del trattamento di riversibilita', l'attuale disparita' di trattamento esistente, in materia, tra i dipendenti civili e militari dello Stato ed altre categorie di lavoratori, autonomi e dipendenti pubblici e privati, non puo' non apparire in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che, come noto, sancisce il fondamentale principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Parimenti non manifestamente infondata appare anche l'altra censura, di violazione dell'art. 38 - che stabilisce il diritto di ogni cittadino al mantenimento ed all'assistenza sociale, nonche' di ogni lavoratore a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria - e che, interpretato, come la stessa Corte ha ritenuto, anche in correlazione con l'art. 36, estende la tutela previdenziale anche ai familiari economicamente dependenti. La questione, ritenuta, per quanto detto, fondata, risulta evidentemente anche rilevante, ai fini della definizione del presente giudizio, considerato che, dalla caducazione della norma in questione, deriverebbe direttamente all'interessata il diritto al trattamento di riversibilita', mentre, permanendo la stessa nell'ordinamento giuridico, il ricorso andrebbe respinto nel merito. E' evidente quindi che la soluzione della stessa presenta efficacia strumentale ai fini della decisione, costituendo un antecedente logico-giuridico necessario della stessa. Per le suesposte argomentazioni e considerazioni, il Collegio ritiene la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81 quarto comma rilevante e non manifestamente infondata. Con separata sentenza in pari data, viene accolto parzialmente il ricorso, con riconoscimento del diritto dell'interessata alla corresponsione dell'assegno alimentare, con decorrenza dal 15 giugno 1988.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 comma secondo della legge 11 marzo 1953 n. 87: Preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' la vedova, quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa. Sospende, pertanto, il giudizio in merito alla spettanza della pensione di riversibilita' e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la soluzione della prospettata questione di legittimita'. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, alle amministrazioni interessate ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Spese riservate al merito. Cosi' deciso in Napoli, nelle Camere di Consiglio del 16 gennaio e del 13 febbraio 1996. Il Presidente: De Pascalis 97C0925