N. 538 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1997
N. 538 Ordinanza emessa il 18 marzo 1997 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Amoroso Letteria ed altre e Commissario pro-tempore per la prima formazione dell'albo degli assistenti sociali della regione siciliana ed altro. Libere professioni - Assistente sociale - Iscrizione all'Albo professionale - Diritto dei soggetti richiedenti, in possesso di titoli rilasciati, nel precedente ordinamento in esito ai corsi per assistenti sociali di durata triennale, da enti e istituzioni pubbliche e private - Condizioni - Convalida dei titoli stessi da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, in seguito ad apposito esame, entro il termine perentorio (prorogato) del 20 febbraio 1991 - Mancata previsione della fissazione del termine in relazione alla presentazione della domanda di iscrizione - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche in base alla rapidita' delle scuole nella convalida dei titoli - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 23 marzo 1993, n. 84, art. 5; d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, art. 5, comma 1, modificato dal d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280, art. 3, comma 1). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.37 del 10-9-1997 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 7187 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1995 promosso da: 1) Amoroso Letteria; 2) Forestiere Catena; 3) Maiorana Maria Tindara Rosa; 4) Costa Giovanna; 5) Epifanio Amalia; 6) Di Stefano Maria, tutte elettivamente domiciliate ai fini del giudizio a Palermo, via Tripoli n. 3, presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Sigillo', dal quale sono rappresentate e difese per mandato a margine dell'atto di citazione, contro: 1) Commissario pro-tempore per la prima formazione dell'albo degli assistenti sociali della regione siciliana; 2) Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati. F a t t o Con atti di citazione notificati il 6 luglio 1995 Letteria Amoroso, Catena Forestiere, Maria Tindara Rosa Maiorana, Giovanna Costa, Amalia Epifanio e Maria Di Stefano convennero dinanzi a questo tribunale il Commissario pro-tempore per la prima formazione dell'albo degli assistenti sociali della regione siciliana ed il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica, e dopo aver esposto che il primo, con atto del 10 aprile 1995, aveva loro negato l'iscrizione all'albo sul rilievo che la convalida dei titoli (da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali) era intervenuta dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dall'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84, che rinvia al d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 come modificato dal d.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, dedussero che il termine applicato dal Commissario avrebbe dovuto essere considerato come ordinatorio, ed eccepirono comunque l'illegittimita' costituzionale della norma che aveva correlato la possibilita' di iscrizione all'albo professionale al termine entro il quale avrebbero dovuto essere convalidati i titoli anziche' a quello di presentazione dei titoli stessi. Costituitisi, i convenuti contestarono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio dall'attrice, allegando che il termine previsto dall'art. 5 della legge 23 marzo 1993 n. 84 era da considerare perentorio, e ne chiesero, conseguentemente, il rigetto. In corso di causa, il giudice istruttore, con provvedimento ex art. 700 c.p.c., ordino' al Commissario per la prima formazione dell'albo degli assistenti sociali presso la Corte di appello di Palermo di iscrivere con riserva le attrici nell'albo professionale degli assistenti sociali della regione siciliana. In esito all'istruzione probatoria la causa venne posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e quello di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica. D i r i t t o Giova preliminarmente chiarire che la norma transitoria di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84 prevede che l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali e' consentita (anche) a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14. Tale decreto, all'art. 5, prevedeva a sua volta che le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidassero, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1987, n. 29 ed entrato percio' in vigore il 20 febbraio dello stesso anno) i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale o almeno fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private. La convalida era poi subordinata al sostenimento di un esame con esito positivo, ed il relativo termine a disposizione delle scuole universitarie e' stato prorogato di un anno dall'art. 3 del d.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, ditalche' la scadenza ultima e' stata fissata alla data del 20 febbraio 1991. Nella specie le attrici avevano presentato nel predetto termine (la Amoroso il 29 luglio 1989, la Forestiere e la Maiorana il 22 gennaio 1990, la Costa e la Di Stefano il 26 gennaio 1990, la Epifanio il 25 gennaio 1990) l'apposita istanza - corredata da tutti i documenti indicati dalla legge - finalizzata ad ottenere la convalida dei titoli necessaria per l'abilitazione professionale. Le istanti sono state, pero' ammesse a sostenere l'esame - prescritto dall'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 - solo in epoca successiva al 20 febbraio 1991 (la Amoroso il 16 dicembre 1991, la Forestiere il 5 aprile 1991, la Maiorana il 22 aprile 1991, la Costa il 10 aprile 1991, la Di Stefano l'8 maggio 1991) sicche' la convalida e' intervenuta in ritardo rispetto al termine di legge, ed appunto in considerazione di siffatto ritardo il Commissario per la prima formazione dell'albo nella regione siciliana ha ritenuto di non poter procedere alla chiesta iscrizione nell'albo professionale. Le attrici eccepiscono l'incostituzionalita' delle norme in commento, stigmatizzandone la contrarieta' con i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana. L'eccezione appare fondata, e giustifica senz'altro la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. La subordinazione dell'abilitazione professionale - refluente in maniera decisiva sulla successiva possibilita' di iscrizione nell'albo professionale - ad un termine massimo di completamento delle operazioni di convalida dei titoli da parte della scuola universitaria (anziche' soltanto ad un termine massimo di presentazione delle domande), posta dall'art. 5 legge 23 marzo 1993 n. 84 attraverso il rinvio al d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, appare, invero, contrastante con il principio costituzionale di uguaglianza, nonche' con quelli di buon andamento e di imparzialita' della p.a., ove si consideri che situazioni assolutamente identiche (quali sono quelle di soggetti aventi i requisiti indicati dal predetto decreto del Presidente della Repubblica per conseguire l'abilitazione professionale) vengono ad essere trattate in maniera differente in funzione esclusiva dei tempi con i quali le scuole universitarie esaminano la domanda degli interessati provvedendo alla fissazione delle sessioni di esame ed alla valutazione dei titoli, con la conseguenza, che non puo' essere considerata contraria ai piu' elementari principi costituzionali, che il giudizio egualmente positivo attribuito dalla stessa commissione d'esame a candidati che - dopo aver proposto rituale, tempestiva, e contemporanea domanda - abbiano superato con esito parimenti positivo l'esame di abilitazione, produce effetti radicalmente diversi, quanto all'efficacia giuridica dei titoli convalidati, a causa dei tempi (intuitivamente diversi in rapporto al tipo di organizzazione, al numero di domande pervenute, ed alle concrete modalita' di disimpegno del carico del lavoro) con cui la scuola di specializzazione universitaria abbia dato risposta alle pur tempestive istanze degli interessati. Diversamente opinando, si finirebbe invero col riversare sugli aspiranti le conseguenze di inefficienze o di contingenti difficolta' operative delle scuole universitarie, con effetto perverso della finalita' sollecitatoria perseguita dal legislatore con la previsione di un termine massimo per il completamento delle operazioni. La disparita' di trattamento, d'altro canto, non si giustifica neanche in vista di peculiari finalita' organizzative perseguite dall'amministrazione, non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di concorso pubblico (in presenza del quale ben possono privilegiarsi esigenze di celerita' nella procedura di reclutamento del personale), bensi' di mera abilitazione professionale. Va poi evidenziato che in casi analoghi a quello che qui ci occupa, lo stesso legislatore ha adottato criteri diametralmente opposti, ricollegando la possibilita' di ottenere il riconoscimento di specifiche competenze ed esperienze professionali non gia' ai tempi dell'attivita' valutativa rimessa agli organi all'uopo preposti, bensi' a quelli di presentazione dell'istanza e di possesso di determinati requisiti in capo agli aspiranti (si veda l'art. 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, contenente l'ordinamento della professione di psicologo), la qual cosa costituisce un ulteriore profilo di illegittimita' della normativa dettata in materia di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale. Con riferimento alla rilevanza della questione, e' poi il caso di sottolineare che - diversamente da quanto prospettato dall'attrice - il termine fissato dall'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 in quanto richiamato dalla legge n. 84 del 1993 non puo' certo considerarsi ordinatorio, dal momento che la sua perentorieta', oltre a discendere dalla natura transitoria della disciplina, si ricava dallo stesso fatto che il legislatore e' intervenuto espressamente per prorogarlo con l'art. 3 del d.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, laddove appunto tale intervento si giustifica solo ritenendo che lo stesso autore della legge abbia ritenuto necessario provvedere direttamente a posticipare la scadenza di un termine che altrimenti avrebbe dovuto essere considerato irrimediabilmente scaduto. E' peraltro da rilevare che anche la seconda sezione del Consiglio di Stato, interpellata sullo specifico punto dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella seduta del 28 agosto 1991 ha espresso il parere che i termini per la convalida dei diplomi di assistente sociale non possono essere considerati ordinatori. Considerato, peratanto, che la questione prospettata risulta rilevante per il giudizio in corso, che non puo' essere definito senza la sua decisione, visto che solo in caso di suo accoglimento da parte della Corte costituzionale verrebbe espunta dall'ordinamento la norma che ricollega la validita' della convalida ai tempi della procedura di competenza della scuola universitaria, e - mediatamente - rimosso l'impedimento al riconoscimento del diritto delle attrici Maimone ad essere iscritte nell'albo professionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 23 marzo 1993 n. 84, che rinvia all'art. 5, comma 1, del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, modificato dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, nella parte in cui fissa alle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, ai fini dell'iscrizione agli albi professionali degli assistenti sociali, un termine perentorio per la valutazione dei titoli degli aspiranti all'abilitazione professionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Palermo, addi' 18 marzo 1997 Il giudice unico: (firma illeggibile) 97C0931