N. 547 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1997
N. 547 Ordinanza emessa il 17 aprile 1997 dal pretore di Nocera Inferiore sui ricorsi riuniti proposti da Vitolo Nicolina ed altri contro l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazine monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titolo alla pensione di riversibilita' - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183). (Cost., artt. 3, 24 e 38).(GU n.37 del 10-9-1997 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva del 17 aprile 1997 letti gli atti di causa, ha pronunziato in data 17 aprile 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3729/1995 del registro generale, tra Vitolo Nicolina rappresentati e difesi dal dott. proc. M. Santocchio, ricorrenti, e l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore contumace, resistente. Con ricorso depositato il 25 luglio 1995 Vitolo Nicolina premettendo di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilita', chiedeva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di reversibilita' in misura del 60% della pensione spettante al coniuge deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da quest'ultimo percepita, o che costui avrebbe avuto diritto a percepire, cosi' come stabilito dalla sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva inoltre di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dei relativi importi. Non si costituiva l'I.N.P.S. restando contumace. Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge 23 dicembre 1996 n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, con la sola preclusione del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. All'udienza del 17 aprile 1996 il pretore disponeva la riunione al giudizio proposto da Vitolo Nicolina degli altri proposti da Pagano Antonia, Di Donna Luisa, Galise Rosaria, Teodosio Costanza, Langella Ciro, Giordano Pierino, Trombetta Nicoletta, Di Somma Maddalena, Ippolito Anna Maria, De Rosa Maria Luigia, aventi ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 546/1997). 97C0940