N. 547 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1997

                                N. 547
  Ordinanza emessa il 17 aprile 1997 dal pretore di  Nocera  Inferiore
 sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Vitolo  Nicolina ed altri contro
 l'INPS
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto  pagamento
    dei  rimborsi in sei annualita' e mediante  emissioni di titoli di
    Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data  di  entrata  in
    vigore  della normativa   impugnata - Esclusione degli interessi e
    della rivalutazine monetaria - Limitazione  del  diritto  ai  soli
    superstiti   aventi  titolo  alla  pensione  di  riversibilita'  -
    Incidenza sul principio di uguaglianza,  sul  diritto  di  azione,
    sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24 e 38).
(GU n.37 del 10-9-1997 )
                              IL PRETORE
   A  scioglimento  della riserva del 17 aprile 1997 letti gli atti di
 causa, ha pronunziato in data 17 aprile 1997  la  seguente  ordinanza
 nella  causa  civile  iscritta al n. 3729/1995 del registro generale,
 tra Vitolo  Nicolina  rappresentati  e  difesi  dal  dott.  proc.  M.
 Santocchio,   ricorrenti,   e   l'I.N.P.S.   in  persona  del  legale
 rappresentante pro-tempore contumace, resistente.
   Con  ricorso  depositato  il  25  luglio   1995   Vitolo   Nicolina
 premettendo  di  essere titolare di pensione diretta e di pensione di
 reversibilita', chiedeva al  pretore,  in  funzione  di  giudice  del
 lavoro,  di  dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di
 reversibilita' in misura del 60% della pensione spettante al  coniuge
 deceduto,  comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da
 quest'ultimo  percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto   a
 percepire,  cosi'  come  stabilito  dalla  sentenza  n. 495 del 29-31
 dicembre   1993  della  Corte  costituzionale;  chiedeva  inoltre  di
 condannare  l'I.N.P.S.  al  pagamento  in  suo  favore  dei  relativi
 importi.
   Non si costituiva l'I.N.P.S. restando contumace.
   Nelle  more  del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge
 23 dicembre 1996 n. 662,  che  all'art.  1,  commi  181,  182  e  183
 introduceva  nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi pendenti
 all'entrata in vigore della predetta legge, con la  sola  preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e  n. 240 del 1994.
   All'udienza del 17 aprile 1996 il pretore disponeva la riunione  al
 giudizio  proposto  da Vitolo Nicolina degli altri proposti da Pagano
 Antonia, Di Donna Luisa, Galise Rosaria, Teodosio Costanza,  Langella
 Ciro,  Giordano  Pierino,  Trombetta  Nicoletta,  Di Somma Maddalena,
 Ippolito Anna Maria, De Rosa  Maria  Luigia,  aventi  ad  oggetto  la
 medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione
 di  legittimita'  costituzionale    dell'art. 1, commi 181, 182 e 183
 della legge n.  662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38  della
 Costituzione nei termini che appresso si riportano.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 546/1997).
 97C0940