N. 550 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1996- 16 luglio 1997

                                N. 550
  Ordinanza   emessa   il   26  ottobre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 16  luglio  1997)  dalla  Commissione    tributaria
 provinciale  di Novara sul ricorso proposto da Fondazione Omar contro
 il Centro di servizio delle  imposte dirette di Torino.
 Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle Commissioni tributarie
    - Ricorso avverso ai ruoli I.R.PE.G. emessi dai Centri di servizio
    con  la  procedura  di  cui  all'art.  7  d.P.R.  n.  787/1980   -
    Irricevibilita'   prima   del   decorso   del  termine  semestrale
    dall'emissione dei ruoli - Conseguente impossibilita',  prima  del
    decorso  di  detto termine, di instaurazione del contraddittorio e
    di sospensione cautelare dell'atto - Ingiustificata disparita'  di
    trattamento  rispetto a tutte le altre imposte nonche' alla stessa
    imposta in caso di accertamento compiuto  dal  competente  Ufficio
    Imposte anziche' dal Centro di servizio.
 (D.Lgs.  31  dicembre 1992, n. 546, artt. 20 e 47; d.P.R. 28 novembre
    1980, n. 787, art. 10).
 (Cost., art. 3).
(GU n.37 del 10-9-1997 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  pronunciato  la   seguente   ordinanza   per   la   trattazione
 dell'istanza  di  sospensione  formulata  dal  ricorrente,  ai  sensi
 dell'art. 47 d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, nel ricorso n. 1810/96
 di prot. gener.   proposto - unitamente  ad  istanza  di  sospensione
 dell'atto impugnato
  -  dalla Fondazione Omar, con sede in Novara - Baluardo Lamarmora n.
 12, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dal
 rag. Guido Bosetto del  Collegio  di  Novara,  contro  il  Centro  di
 servizio  delle  imposte  dirette  di  Torino,  avverso  la  cartella
 esattoriale n. 6055157 - 1996/3 e  la  relativa  iscrizione  a  ruolo
 disposta  dal  predetto Centro di servizio a seguito dell'esame della
 dichiarazione
  mod. 760 presentata dal contribuente nel 1992 per l'anno 1991.
   Visto  il  ricorso  ed  i  relativi  allegati,  nonche'  tutta   la
 documentazione in atti.
   Sentita in camera di consiglio la relazione del dott. Paolo Scafi e
 sentito altresi' il rag. Guido Bosetto per conto del ricorrente.
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso notificato il 27 luglio 1996, direttamente a mezzo del
 servizio postale, al Centro di  servizio  delle  imposte  dirette  di
 Torino  la  Fondazione Omar impugnava l'iscrizione nei ruoli emessi a
 seguito dell'esame della dichiarazione  dei  redditi  dell'anno  1991
 mod. 760/92, per lire 81.000 di Irpeg a saldo, oltre a soprattasse ed
 interessi,   invocando   la  tardivita'  dell'iscrizione  medesima  e
 l'erroneita' dei calcoli sulla base dei quali era  stata  determinata
 la  maggior  imposta dovuta; contestualmente il ricorrente richiedeva
 la sospensione dell'esecuzione dell'atto  impugnato,  secondo  quanto
 previsto dall'art. 47 decreto legislativo n. 546/1992.
   Il  ricorso in questione veniva depositato con la documentazione di
 rito presso  la  segreteria  di  questa    Commissione  il  7  agosto
 successivo,  prima che maturasse il termine dilatorio semestrale alla
 scadenza del quale l'art. 10 del  d.P.R.  28  novembre  1980  n.  787
 (tuttora  vigente per espressa riserva formulata nell'art. 21 comma 3
 decreto legislativo  n.  546/1992)  subordina  la  ricevibilita'  dei
 ricorsi  giurisdizionali avverso i ruoli dei Centri di  servizio e le
 relative cartelle di pagamento.
                        Motivi della decisione
   Come si e' sopra evidenziato il ricorso proposto dal ricorrente e',
 secondo   la   normativa  vigente,  senz'altro  irricevibile  perche'
 presentato prima del richiamato termine semestrale e come tale dovra'
 essere  dichiarato  in  sede  di   trattazione   del   merito   della
 controversia:    in  mancanza  di  un ricorso validamente proposto il
 collegio dovrebbe pertanto dichiarare improcedibile  anche  l'istanza
 di  sospensione,  senza  poter neppure esaminare se nella fattispecie
 sussistano  i  presupposti  cui  la  nuova  normativa  sul   processo
 tributario subordina la sospensione cautelare in sede giurisdizionale
 dell'atto impositivo.
   La  disciplina  vigente  infatti  subordina  la  esperibilita'  del
 procedimento cautelare di cui  all'art.  47  decreto  legislativo  n.
 546/1992  ad una valida instaurazione del contraddittorio relativo al
 procedimento sul merito dell'atto del quale si invoca la sospensione,
 come chiaramente si evince dal testo del comma 1  del  medesimo  art.
 47,  che  espressamente richiede che "siano osservate le disposizioni
 di cui all'art. 22 (ovvero quelle dettate in materia di  costituzione
 in giudizio del ricorrente).
   A  tale  proposito  deve  inoltre evidenziarsi come, consentendo al
 ricorrente di ottenere la sospensione dell'atto prima di una efficace
 costituzione in giudizio, si vanificherebbe l'esplicita  disposizione
 del  sesto  comma  del  ripetuto  art.  47  (per il quale nei casi di
 sospensione la trattazione deve essere fissata entro novanta giorni),
 rischiando anzi che, ove la costituzione per il  giudizio  di  merito
 venga   ritardata   o   del  tutto  omessa,  l'atto  rimanga  sospeso
 cautelarmente sine die".
   Ritiene tuttavia il collegio che la normativa  in  questione  cosi'
 come  fin  qui  ricostruita  presenti  profili  di  illegittimita' in
 particolare per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
   Le disposizioni vigenti infatti riconoscono  in  via  generale  per
 tutte    le   materie   riservate   alla   giurisdizione   tributaria
 l'esperibilita'  immediata  (contestualmente  alla  proposizione  del
 ricorso  o subito dopo essa) della richiesta di sospensione cautelare
 in  sede  giurisdizionale  dell'atto   impugnato,   che   e'   invece
 impraticabile  solo  appunto  nel caso di iscrizione a ruolo disposta
 dai Centri di servizio, ove per tutto  il  periodo  di  pendenza  del
 termine  dilatorio  in  questione  la  parte,  dopo  aver  presentato
 all'ufficio  il  ricorso,  non  puo'  depositarne   la   copia   alla
 Commissione  tributaria  e  quindi validamente instaurare il rapporto
 processuale.
   A  parere  del  collegio  una  tale  discriminazione,  rilevante  a
 prescindere  dall'entita'  della  somma  in  contestazione  nel  caso
 concreto, e' assolutamente  irrazionale  e  come  tale  urta  con  il
 principio di uguaglianza: essa e' inoltre tanto piu' inaccettabile in
 una  materia  cosi' delicata come quella della tutela giurisdizionale
 delle  posizioni   giuridiche   soggettive   direttamente   garantita
 dall'art. 24 della Costituzione.
   Nel  caso  dei ruoli emessi dai Centri di servizio con la procedura
 di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
 787/1980  non  sussiste  infatti  alcuna  particolare motivazione che
 giustifichi un trattamento diverso da  quello  generalmente  previsto
 per  tutte  le  altre imposte (ed anche per le stesse imposte dirette
 nel caso che l'accertamento sia stato compiuto dal competente Ufficio
 imposte e non dal centro di servizio).
   Per  le  ragioni  suesposte,  ritenendo  rilevante  la questione di
 legittimita' costituzionale della disciplina processuale  applicabile
 nel  presente  procedimento, deve essere disposta la remissione degli
 atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
                                P.Q.M.
   Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale,  per
 contrasto con il principio di cui all'art. 3  della Costituzione, del
 combinato  disposto  degli  artt.  20  e  47  decreto  legislativo n.
 546/1992 e 10  decreto del  Presidente della Repubblica n.  787/1980,
 nella  parte  in  cui  non consentono, neppure quando il contribuente
 richieda  alla  Commissione  tributaria  competente  la   sospensione
 cautelare dell'atto, di depositare validamente la copia del ricorso e
 di  instaurare  il  contraddittorio  prima della scadenza del termine
 semestrale di cui al menzionato art.  10,    in  tal  modo  impedendo
 all'interessato,  per  tale  periodo  di  tempo,  di ottenere in sede
 giurisdizionale la sospensione  cautelare dell'atto.
   Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale.
   Dispone che, a cura della segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 ai Presidente del Senato e della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Novara nella Camera di  Consiglio  del  26  ottobre
 1996.
                    Il Presidente estensore: Scafi
 97C0943