N. 554 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1997

                                N. 554
  Ordinanza  emessa  il  6 giugno 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
 sul ricorso proposto da Ciavolino Rosa contro l'INPS
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni   INPS   -   Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Pagamento mediante assegnazione di  titoli  di  Stato
    sulla  base  di  elenchi  a  cura    dell'ente  - Esclusione degli
    interessi e della rivalutazione monetaria - Estinzione dei giudizi
    pendenti alla data di entrata in vigore della normativa  impugnata
    -  Incidenza sul principio di eguaglianza, sul diritto di azione e
    sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24 e 38).
(GU n.37 del 10-9-1997 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva del 6 giugno 1997, letti gli  atti  di
 causa,  ha  pronunziato  in data 6 giugno 1997, la seguente ordinanza
 nella causa civile iscritta al n. 5719/1995  del  registro  generale,
 tra  Ciavolino  Rosa,  rappresentati  e  difesi  dall'avv. V. Barbato
 ricorrenti, e l'INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore
 rappresentato e difeso dall'avv. A. Fava del Poiano, resistente.
   Con  ricorso  depositato  il  15  novembre  1995   Ciavolino   Rosa
 premettendo  di  essere titolare di pensione diretta e di pensione di
 reversibilita', chiedeva al  pretore,  in  funzione  di  giudice  del
 lavoro,  di  dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di
 reversibilita' in misura del 60% della pensione spettante al  coniuge
 deceduto,  comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da
 quest'ultimo  percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto   a
 percepire,  cosi'  come  statuito  dalla  sentenza  n.  495 del 29-31
 dicembre  1993  della  Corte  costituzionale;  chiedeva  inoltre   di
 condannare  l'I.N.P.S.  al  pagamento  in  suo  favore  dei  relativi
 importi.
   Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di cui all'art. 416 del c.p.c.
 eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal  potere  di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque  la  carenza  di  prova in ordine ai fatti costitutivi della
 domanda.
   Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento  la  legge
 23  dicembre  1996,  n.  662,  che  all'art.  1, commi 181, 182 e 183
 introduceva nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi  pendenti
 all'entrata  in  vigore della predetta legge, con la sola preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza  del  6  giugno  1997  il  procuratore della ricorrente
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996 in riferimento agli artt.  24,
 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.
   1)  In  primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art.
 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento
 delle somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  sui  trattamenti
 pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,  in
 conseguenza   dell'applicazione   delle    sentenze    della    Corte
 costituzionale  n.  495  del  1993  e  n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita'...",  asseriva  infatti che tale disciplina realizza sotto
 un duplice aspetto una deroga al diritto comune  delle  obbligazioni,
 innanzitutto   perche'   consente  all'ente  tenuto  al  rimborso  di
 estinguere il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo  al
 creditore  la  possibilita'  di esigere tempestivamente l'adempimento
 dell'obbligazione nella sua interezza, ed in  secondo  luogo  perche'
 prevede  che  il  rimborso  delle  somme  in questione sia effettuato
 mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di  stato  aventi
 libera  circolazione,  legittimando cosi' l'estinzione delle relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso  del  creditore.    Ad avviso del procuratore dei ricorrenti
 tale sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un'immediata  ed
 integrale  ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di piu'
 dotato di un carattere aleatorio in relazione alle  oscillazioni  che
 si  verificano  nel  mercato dei titoli di Stato, e tale situazione e
 tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di
 adempimento coincidono con l'area piu' svantaggiata  dei  pensionati,
 essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.
   2)  Sosteneva  inoltre la ravvisabilita' di un contrasto tra l'art.
 3 della Costituzione ed il comma  182  dell'art.  1  della  legge  n.
 662/1996,   nella  parte  in  cui  quest'ultimo  dispone  che  "nella
 determinazione  dell'importo  maturato  al  31  dicembre   1995   non
 concorrono  gli  interessi  e la rivalutazione monetaria", in quanto,
 essendo ormai assodato il diritto  alla  rivalutazione  monetaria  ed
 agli  interessi legali in favore del titolare del diritto ad ottenere
 una prestazione di natura  previdenziale,  appare  illogico  sancirne
 l'esclusione  nei  confronti  di  talune  categorie  di  crediti;  in
 particolare appare ingiustificata la disparita'  di  trattamento  che
 viene  a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione
 legislativa  in  discorso,   che   appartengono   a   fasce   sociali
 svantaggiate.
   3)  In  relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt.
 3 e 38 della Costituzione, nella parte  in  cui  stabilisce  che  "il
 pagamento  delle  somme  arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli
 soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996", affermava infatti che
 tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilita'  di  azionare  il
 diritto  al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze
 n.  495/1993   e   240/1994,   ha   effettuato   una   ingiustificata
 discriminazione,  resa  ancora piu' marcata dal fatto, obiettivamente
 riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti  di
 eta'  avanzata;  la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al
 comma 181, che dispone che il pagamento "avviene in sei  annualita'",
 appare  poi  in  contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto
 abilita l'ente debitore a corrispondere la somme dovute ai pensionati
 in lungo margine di tempo, senza tener conto che  l'elevata  eta'  di
 questi  ultimi  rende  probabile  il verificarsi di numerosi decessi,
 prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e  senza  che  alcun
 diritto  possa  trasmettersi  agli eredi, con il risultato pratico di
 esonerare in  molti  casi  l'ente  dal  pagamento  della  prestazione
 previdenziale.
   4)  Infine  prospettava  il possibile contrasto con l'art. 24 della
 Costituzione del comma 183, norma che  dispone  "I  giudizi  pendenti
 alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto
 le  questioni  di  cui  ai commi 181 e 182 del presente articolo sono
 dichiarati  estinti  d'ufficio  con  compensazione delle spese tra le
 parti. I provvedimenti giudiziari non  ancora  passati  in  giudicato
 restano  privi  di  effetto". Asseriva infatti che intanto puo' dirsi
 ammissibile,   e   compatibile   con   il   disegno   costituzionale,
 l'intervento  del  legislatore  nel processo teso a definirne l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione,  quando  la  situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente  soddisfatta,  comunque  arricchita dalla nuova previsione
 normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha  escluso
 che  sugli  importi  maturati  fino al 31 dicembre 1995 in favore dei
 pensionati interessati possano essere computati gli interessi  legali
 e    la    rivalutazione   monetaria,   nonostante   la   consolidata
 interpretazione giurisprudenziale di senso  contrario,  menomando  in
 maniera   pregnante   il  diritto  di  difesa  degli  interessati,  e
 sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.
   Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalita'  cosi'
 sollevata  daI procuratore del ricorrente oltre che rilevante al fine
 della definizione del presente  giudizio,  in  quanto  esso  riguarda
 proprio,  come  sopra  si e' esposto, la materia che e' oggetto della
 pronuncia della Corte costituzionale n.  495/1993,  poi  disciplinata
 dall'art.  1,  commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662, non sia manifestamente infondata per tutti  i  rilievi  poc'anzi
 riferiti  ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che
 nel loro complesso.
                                P. Q. M.
   Letto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale:
     1)  dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
 stabilisce che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre
 1995  sui  trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali
 interessati, in conseguenza dell'applicazione  delle  sentenze  della
 Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
 annualita'...";
     2) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
 in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione, nella parte in cui
 dispone  che  "nella  determinazione  dell'importo  maturato  al   31
 dicembre  1995  non  concorrono  gli  interessi  e  la  rivalutazione
 monetaria";
     3) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
 in  riferimento  agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in
 cui stabilisce che "il pagamento delle  somme  arretrate  di  cui  al
 comma  181  spetta  ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti
 aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30  marzo
 1996";
     4)  dell'art  1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
   Ordina  la  sospensione del giudizio in corso fino alla definizione
 dell'incidente di costituzionalita', assegnando  alle  parti  per  la
 riassunzione   il   termine  di  mesi  tre  dalla  pubblicazione  del
 provvedimento della Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della  Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata,  integralmente,  alle parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' sia comunicata  ai  Presidenti  delle
 due Camere del Parlamento;
   Dispone,  all'esito  degli  adempimenti  di  cui sopra, l'immediata
 trasmissione  degli   atti   del   presente   giudizio   alla   Corte
 costituzionale.
     Nocera Inferiore, addi' 6 giugno 1997
                          Il pretore: Scelza
 97C0947