N. 43 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 luglio 1997

                                 N. 43
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 24 luglio 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Regioni in genere - Attivita' promozionali all'estero  -  Accordo  di
    cooperazione   e   primo  protocollo  per  la  formulazione  e  la
    sperimentazione  congiunta  di  programmi  di  collaborazione  nel
    settore del turismo internazionale, tra la regione siciliana ed il
    Ministero  del  turismo  della Repubblica di Malta, sottoscritti a
    Malta il 17  marzo  1997,  ma  pervenuti  al  Dipartimento  affari
    regionali  solo  il  19 maggio 1997, concernenti, in particolare -
    nelle  disposizioni  degli  artt.  2  e  6   dell'Accordo,   sulla
    disciplina  delle  attivita' di frontiera e su una alleanza per la
    penetrazione congiunta sui  mercati  esteri,  e  dell'art.  2  del
    Protocollo  sulla  creazione di societa' miste e sulla navigazione
    marittima  ed  aerea  -  materie  sicuramente   rientranti   nelle
    competenze   statali   piu'  che  in  quelle  regionali  -  Omessa
    sottoposizione da parte della  regione  al  necessario  preventivo
    assenso  del  Governo  previsto  nell'art.  2,  comma 1, lett. b),
    dell'Atto di indirizzo e coordinamento in  materia  di  atti'vita'
    promozionali delle regioni
     all'estero,  emanato  con  d.P.R.  31  marzo  1994  -  Denunciata
    violazione, altresi', in riferimento all'art. 4 d.P.R.  24  luglio
    1977,  n.  616 e all'art. 3 del citato d.P.R. 31 marzo 1994, delle
    attribuzioni dello Stato in materia di politica estera -  Richiamo
    alle   sentenze  nn.  179/1987,  472/1992,  204/1993,  425/1995  e
    343/1996.
 (Accordo e I protocollo del presidente della Giunta  regionale  della
    Sicilia del 17 marzo 1997).
 (Cost.,  art.  5;  d.P.R.  24  luglio 1977, n. 616, art. 4; d.P.R. 31
    marzo 1994, art. 2, comma 1, lett. b)).
(GU n.40 del 1-10-1997 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato domiciliataria in Roma,
 via dei Portogliesi n. 12, contro la regione Sicilia, in persona  del
 presidente  della  Giunta  regionale  pro-tempore,  nel  conflitto di
 attribuzioni  riguardo  all'Accordo  di  cooperazione  ed  al   primo
 protocollo  stipulati  fra  la  regione  Sicilia  ed il Ministero del
 turismo della Repubblica di Malta (e pervenuti al Dipartimento affari
 regionali in data 19 maggio 1997 con nota trasmessa  al  Dipartimento
 del  turismo) in mancanza del preventivo assenso del Governo previsto
 dall'art.  2, comma 1, lett. b) del d.P.R. 31 marzo 1994 recante atto
 di indirizzo e di coordinamento in materia  di  attivita'  all'estero
 delle  regioni  e  delle  province  autonome e comunque in violazione
 della competenza dello Stato  in  materia  di  politica  estera,  con
 riferimento  all'art.  4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e all'art.
 3 del citato d.P.R.  31 marzo 1994.
   L'Accordo  ed  il  Protocollo  in  epigrafe,  stipulati  senza   il
 preventivo  assenso  del Governo, hanno per oggetto la formulazione e
 la sperimentazione  congiunta  di  programmi  di  collaborazione  nel
 settore  del  Turismo internazionale. A parte la violazione dell'art.
 2, comma 1, lett.   b) del d.P.R. 31 marzo  1994,  la  lesione  delle
 competenze statali e' configurabile sotto diversi aspetti.
   La   preventiva   comunicazione  al  Governo,  da  effettuarsi  con
 tempestivita' e completezza di informazione, delle iniziative che  si
 intendono   intraprendere,   attraverso   l'indicazione   precisa   e
 dettagliata del loro oggetto e dei  documenti  relativi  ad  accordi,
 protocolli, intese o atti similari eventualmente da sottoscrivere, e'
 finalizzata   alla   verifica  della  conforrnita'  delle  iniziative
 regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non  solo,
 quindi, con quelli di politica estera) e della riconducibilita' delle
 stesse  nell'ambito  della  competenza  regionale,  la cui arbitraria
 dilatazione risulta nella specie evidente.
   Codesta Corte ha precisato in piu' occasioni (sentenze n. 179/1987;
 n. 472/1992; n. 204/1993; n. 425/1995 e n.  343/1996)  che  l'obbligo
 della  preventiva  comunicazione  discende  dal  principio  di  leale
 cooperazione tra Stato e Regioni e che sussiste ogni qualvolta queste
 ultime si apprestino ad incontrare organi rappresentativi esteri.
   In realta' la stipulazione del Protocollo e' avvenuta fra enti  non
 omologhi,  arrogandosi  la  regione  il ruolo proprio dello Stato nei
 rapporti con Malta.
   Numerose materie oggetto del Protocollo rientrano, del resto, nella
 competenza  statale  piuttosto che in quella regionale, cosi' come ad
 esempio la creazione di societa' miste (vedi legge 24 aprile 1990, n.
 100 e Protocollo, art. 2, punto c), la disciplina delle formalita' di
 frontiera (Accordo, art. 2) e della navigazione  marittima  ed  aerea
 (Protocollo, art. 2, punto b).
   L'accordo contiene addirittura una intesa programmatica di politica
 estera,  laddove  prevede la stipula di un protocollo di alleanza per
 la penetrazione congiunta  sui  mercati  esteri  (Accordo,  art.  6).
 Previsione  che, seppure effettuata con esclusivo riguardo al settore
 del  turismo,  nel  momento  in  cui  mira  ad  offrire  sul  mercato
 internazionale  una  opzione turistica congiunta avente ad oggetto le
 due isole mediterranee, involge necessariamente  scelte  di  politica
 estera di esclusiva competenza statale.
                               P. Q. M.
   Il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiede che l'ecc.ma Corte
 voglia  dichiarare  lesivi  delle  attribuzioni  statali l'Accordo di
 cooperazione ed il primo Protocollo oggetto del  presente  ricorso  e
 che  quindi  non spetta alla regione siciliana il potere di stipulare
 gli atti in epigrafe, con conseguente annullamento di tali atti.
     Roma, addi' 15 luglio 1997
           Ignazio Francesco Caramazza, avvocato dello Stato
 97C0951